IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per
favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali di discesa e da
fondo»;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l'art. 2, comma 1,
lettera l), ove e' stabilito che il Corpo forestale dello Stato ha
competenza in materia di controllo del manto nevoso e previsione del
pericolo valanghe ed attivita' consultive e statistiche connesse,
svolte attraverso il proprio Servizio Meteomont;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e, in
particolare, l'art. 24 in relazione alle competenze ed al ruolo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella direzione e nel
coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in
particolare, l'art. 92 ai sensi del quale le Forze armate, tra
l'altro, forniscono, a richiesta, e compatibilmente con le capacita'
tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio
contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela
ambientale per attivita' tra cui l'emissione di «bollettini periodici
relativi a rischio valanghe»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato», ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 5, 8, 9, 10,
11, 12, 15, 17, 18 e 45;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni concernente
«Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2004, n. 59;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n.
36;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9
novembre 2012, inerente gli «Indirizzi operativi volti ad assicurare
l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all'attivita' di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° febbraio 2013, n. 27;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei
volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
aprile 2012, n. 82;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 2381 del 24 maggio 2012, con cui viene istituito il «Gruppo
tecnico di lavoro - settore neve e valanghe»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
settembre 2013, n. 220 che conferma l'Associazione interregionale
neve e valanghe (AINEVA) quale centro di competenza;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1349 del 15 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
giugno 2014, n. 138, che individua, quale Centro di competenza del
medesimo Dipartimento, il Servizio Meteomont del Corpo forestale
dello Stato;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 2616 del 19 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
agosto 2018, n. 189, che modifica nell'elenco dei Centri di
competenza la denominazione del centro di competenza Meteomont, da
«Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont -
Carabinieri Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine» ,
rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza;
Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della
protezione civile inerenti «Determinazione dei criteri generali per
l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree
di emergenza» del 31 marzo 2015 n. 1099;
Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della
protezione civile recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione
dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio
meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di
protezione civile» del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del decreto
legislativo n. 1/2018 le modalita' di organizzazione e svolgimento
dell'attivita' di pianificazione di protezione civile, e del relativo
monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con
direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 al fine di garantire un
quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione
tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel
rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto
legislativo n. 1/2018 il Presidente del Consiglio dei ministri si
avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri anche per l'elaborazione ed il coordinamento
dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di
rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso
contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della
risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo
nazionale (lettera d) e per l'elaborazione delle proposte delle
direttive di cui all'art. 15 (lettera c);
Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del
decreto legislativo n. 1/2018 il Capo del Dipartimento della
protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalita'
eventualmente previsti nelle direttive, puo' adottare indicazioni
operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in
esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando
preventivamente le componenti e strutture operative nazionali
interessate;
Ravvisata la necessita' di ottimizzare la capacita' di allertamento
del sistema di protezione civile e favorire un'adeguata risposta alle
emergenze locali dovute a eventi calamitosi derivanti da fenomeni
valanghivi;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella
riunione del 9 maggio 2019;
Emana
la seguente direttiva
1. Finalita' e compiti generali.
Il presente atto ha lo scopo di delineare gli «Indirizzi operativi
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di
protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe».
Il documento include due allegati tecnici che ne costituiscono
parte integrante: il primo allegato attiene alle procedure operative
del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio
valanghe ed il secondo definisce le procedure operative per la
predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla
pianificazione di protezione civile locale, nell'ambito del rischio
valanghe.
La gestione del sistema di allertamento nazionale e' assicurata dal
Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la
rete dei Centri funzionali, nonche' dalle strutture regionali e dai
Centri di competenza chiamati a concorrere funzionalmente e
operativamente a tale rete, in attuazione di quanto disposto dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004
e successive modifiche e integrazioni e di quanto previsto dall'art.
17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della
protezione civile».
In coerenza con quanto previsto per il rischio idrogeologico e
idraulico dalla direttiva citata e dalle indicazioni operative del
Capo del Dipartimento della protezione civile recanti «Metodi e
criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di
allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed
idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile» del 10
febbraio 2016, ciascuna regione e/o provincia autonoma avra' cura di
indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalita' di allertamento
per il rischio valanghe, nonche' per la gestione dell'emergenza da
parte del proprio sistema di protezione civile nell'ambito del piano
regionale di protezione civile previsto ai sensi dell'art. 11, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ciascuna
regione e/o provincia autonoma avra' cura di fornire altresi' gli
indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali e
comunali di protezione civile indicati alla lettera b) del medesimo
comma 1 del citato art. 11. Per quanto concerne le disposizioni
inerenti alla definizione della criticita' valanghe di cui
all'allegato 1, e' necessario considerare la stretta correlazione tra
le suddette attivita' e le dinamiche meteorologiche e nivologiche a
scala sinottica, le quali richiedono l'utilizzo di modellazioni ed
analisi a mesoscala tipicamente afferenti alla rete dei Centri
funzionali, ai quali deve evidentemente essere assicurato un adeguato
supporto tecnico-specialistico settoriale da parte di soggetti con
elevata esperienza, a livello sia regionale sia nazionale. Fra i
predetti soggetti vi rientranoin primis gli uffici regionali e
provinciali aderenti all'Associazione delle regioni e province
autonome dell'arco alpino italiano (AINEVA), nonche' le strutture
operative di Meteomont, i quali possono operare anche in virtu' di
appositi accordi.
La programmazione regionale di previsione e prevenzione, oltre alle
funzioni, ai compiti ed all'organizzazione delle attivita' di
previsione, monitoraggio e sorveglianza valanghe, include la funzione
di pianificazione di protezione civile territoriale, necessaria ad
una efficiente organizzazione della risposta operativa all'emergenza
sul territorio.
E' opportuno che i piani di protezione civile sul rischio valanghe,
laddove esistenti, recepiscano gli elementi relativi alla suddetta
pianificazione, riportati nell'allegato 2 della presente direttiva.
2. Disposizioni finali.
Per le regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a
loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di
Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale
contesto le regioni a statuto speciale e le province autonome
provvedono alle finalita' della presente direttiva ai sensi dei
relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Entro due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento le
regioni, sulla base degli studi di pericolosita', definiscono, in
raccordo con i comuni, in base alle informazioni fornite dagli
stessi, una prima mappatura delle aree soggette a rischio valanghe ed
emanano le direttive per l'allertamento e gli indirizzi per la
pianificazione provinciale, comunale/intercomunale o di ambito di
protezione civile recependo le disposizioni di cui alla presente
direttiva. I comuni, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle
aree soggette a rischio valanghe da parte della regione, comunicano
con tempestivita' a quest'ultima eventuali modifiche o informazioni
utili.
Sara' cura delle regioni e delle province autonome provvedere
all'organizzazione di incontri di consultazione con le componenti e
strutture operative coinvolte nelle attivita' di gestione delle
emergenze, per favorire la realizzazione condivisa dei suddetti
indirizzi di pianificazione di protezione civile anche con la
partecipazione del Dipartimento della protezione civile qualora
richiesta.
Le regioni, oltre al necessario supporto per la pianificazione di
livello locale, mettono a disposizione dei comuni la perimetrazione
delle aree potenzialmente valanghive e le informazioni relative alla
pericolosita' dei fenomeni valanghivi attesi. I comuni individuati
come territori esposti al rischio valanghe, entro due anni dalla
pubblicazione degli indirizzi regionali adeguano i propri piani di
protezione civile.
All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Roma, 12 agosto 2019
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1830