IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il  decreto  in  data  16  novembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  298  del  22  dicembre  2000,  con  il  quale
l'Istituto  «Centro  Studi  Psicosomatica»  e'  stato  abilitato   ad
istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso  di  formazione
in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n.  56  del
1989; 
  Visto il decreto in data 27 aprile 2001 pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001 con il quale e' stata  confermata
l'abilitazione all'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» per  i  fini
di cui all'art. 4 del regolamento adottato con  decreto  ministeriale
11 dicembre 1998, n. 509; 
  Visto il decreto in data 16 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, con il quale l'Istituto «Centro
Studi Psicosomatica» e' stato autorizzato a  trasferire  la  sede  di
Roma da via Giuseppe Libbetta, 15, a piazzale degli Eroi, 16, int. 5; 
  Visto il decreto in data 8 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 269 del  18  novembre  2005,  con  il  quale  l'Istituto
«Centro Studi Psicosomatica» e' stato abilitato  ad  istituire  e  ad
attivare, nella sede periferica di Pescara, via Puccini n.  85/2,  un
corso di formazione in psicoterapia, per i fini  di  cui  all'art.  3
della legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto in data 3 gennaio 2011, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, con il quale e'  stato  denegato
all'Istituto «Centro Studi Psicosomatica» di istituire e ad attivare,
nella  sede  di  periferica  di  Roma,  un  corso  di  formazione  in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3  della  legge  n.  56  del
1989; 
  Vista la nota del 3 luglio 2018, inviata  con  prot.  20050  del  3
luglio 2018, con cui e' stato  comunicato  al  predetto  Istituto  ai
sensi  dell'art.  7,  legge  n.  241/90  l'avvio   del   procedimento
amministrativo di revoca della  abilitazione  ad  attivare  corsi  di
specializzazione in psicoterapia presso le sedi di Roma e Pescara  in
considerazione della comprovata inattivita' formativa  in  violazione
dell'art. 4, comma 4, regolamento n. 509/1998; 
  Considerato che l'Istituto  «Centro  Studi  Psicosomatica»  non  ha
prodotto entro i termini di legge alcuna  controdeduzione  alla  nota
prot. 20050 del 3 luglio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto  in  data  16
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  298  del  22
dicembre 2000, per l'attivazione della  sede  di  Roma  dell'Istituto
«Centro Studi Psicosomatica», nonche' i successivi decreti citati  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 settembre 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara