IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una  misura  unica  nazionale  di
contrasto alla poverta'», e, in particolare, l'art. 10 in materia  di
ISEE precompilato, componenti della dichiarazione  sostitutiva  unica
che restano autodichiarate e aggiornamento della situazione economica
mediante l'ISEE corrente; 
  Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante  «Proroga  di
termini previsti da disposizioni  legislative»,  e,  in  particolare,
l'art. 5 che apporta modificazioni al  citato  art.  10  del  decreto
legislativo n. 147 del 2017; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni», e, in particolare, l'art. 11, comma  2,  lettera  d),  che
apporta  ulteriori  modificazioni  al  citato  art.  10  del  decreto
legislativo n. 147 del 2017; 
  Acquisito  il  parere  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale reso in data 22 luglio 2019; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia delle entrate in  data  1°  agosto
2019; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali reso in data 20 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a) «Regolamento ISEE»: il decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  b) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica  equivalente  di
cui al regolamento ISEE; 
  c) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 9 del regolamento ISEE; 
  d) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini  ISEE,  di  cui
all'art. 10 del regolamento ISEE; 
  e) «scala di equivalenza»: la  scala  di  cui  all'allegato  1  del
regolamento ISEE; 
  f) «componente aggiuntiva»: la componente aggiuntiva  dell'ISEE  di
cui all'allegato 2 del regolamento ISEE; 
  g)  «disabilita'  e  non   autosufficienza»:   la   condizione   di
disabilita' media, grave o di non autosufficienza, come  definita  ai
fini ISEE dall'allegato 3 del regolamento ISEE; 
  h) «SPID»: il  sistema  pubblico  di  identita'  digitale,  di  cui
all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale; 
  i) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
  l) «CAF»: i centri di assistenza fiscale di  cui  all'art.  32  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.