Estratto determina n. 1367/2019 del 16 settembre 2019 
 
    Medicinale: DARUNAVIR ACCORD. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare  S.L.U.  World  Trade  Center,
Moll de Barcelona s/n,  Edifici  Est  6ª  planta  08039  Barcelona  -
Spagna. 
    Confezioni: 
      «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 046823011 (in base 10); 
      «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 046823023 (in base 10); 
      «800 mg compresse rivestite con film» 3×30 compresse in flacone
HDPE - A.I.C. n. 046823035 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Validita' prodotto integro: trenta mesi. 
    Condizioni  di  conservazione:  non  conservare   a   temperatura
superiore a 25°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni  compressa  rivestita  con  film  contiene  600  mg   di
darunavir (come darunavir glicolato di propilene); 
        ogni  compressa  rivestita  con  film  contiene  800  mg   di
darunavir (come darunavir glicolato di propilene); 
      eccipienti: 
        fase     interna:     lattosio     monoidrato,      cellulosa
microcristallina,  povidone  K30,  crospovidone,  silice   colloidale
anidra; 
        fase esterna: magnesio stearato; 
      rivestimento compressa: 
        «Darunavir Accord 600 mg» compresse rivestite  con  film:  il
rivestimento  (arancio)  consiste  di:  alcol  polivinilico  (E1203),
macrogol (E1521), titanio  biossido  (E171),  talco  (E553b),  giallo
tramonto FCF lacca di alluminio (E110); 
        «Darunavir Accord 800 mg» compresse rivestite con film: alcol
polivinilico  (E1203),  macrogol  (E1521),  osssido  di  ferro  rosso
(E172), titanio biossido (E171), talco (E553b). 
    Officine di produzione: 
      produttore del principio attivo: 
        Aurobindo pharma limited Unit - Xi, Survey  no.:  61-66  Ida,
Pydibhimavaram, Ranasthalam (Mandal), Srikakulam  (district),  Andhra
Pradesh, 532409 India Hyderabad, Telangana - India; 
        M/S. Jiangsu  RuikePharmacuiticalScl-Tech  Co.,  Ltd.  Marine
Biopharmacuitical  Industrial  Park,   DafengCity,Jiangsu   Province,
224145 - Cina; 
      produttore del prodotto finito: Pharmathen  International  S.A.
Industrial Park Sapes RodopiPrefecture, Block No 5, 69300,  Rodopi  -
Grecia. 
    Confezionamento primario e secondario: 
      Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str. 153 51  Pallini,  Attiki  -
Grecia; 
      Pharmathen   International   S.A.   Industrial    Park    Sapes
RodopiPrefecture, Block No 5, 69300, Rodopi - Grecia. 
    Controllo e rilascio dei lotti: 
      Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str. 153 51  Pallini,  Attiki  -
Grecia; 
      Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes, Block No 5
69300 Rodopi Prefecture - Grecia; 
      Pharmadox Healthcare Ltd - KW20A  Kordin  Industrial  Park  PLA
3000 Paola - Malta. 
    Indicazioni terapeutiche. 
    «Darunavir Accord» 600 mg compresse rivestite con film. 
    «Darunavir  Accord»,  co-somministrato  con  una  bassa  dose  di
ritonavir   e'   indicato   in   associazione   con   altre   terapie
antiretrovirali  per  il  trattamento  antiretrovirale  dei  pazienti
affetti dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1). 
    «Darunavir Accord» compresse da 75 mg, 150 mg,  300  mg,  600  mg
puo' essere utilizzato per stabilire un regime appropriato: 
      per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in  pazienti  adulti
precedentemente trattati con terapia antiretrovirale  (ART),  inclusi
quelli fortemente trattati in precedenza; 
      per  il  trattamento  dell'infezione  da  HIV-1   in   pazienti
pediatrici, dai tre anni di eta' e con un peso di almeno 15 kg. 
    La scelta di  iniziare  un  trattamento  con  «Darunavir  Accord»
co-somministrato con una bassa  dose  di  ritonavir  deve  tenere  in
attenta considerazione i precedenti trattamenti del singolo  paziente
e le mutazioni associate ai diversi farmaci. L'analisi del genotipo o
del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del  tipo  di  terapia
precedente  devono  fungere  da  guida  nell'impiego  di   «Darunavir
Accord». 
    «Darunavir Accord» 800 mg compresse rivestite con film. 
    «Darunavir Accord», somministrato in  associazione  a  una  bassa
dose di ritonavir e' indicato per il trattamento dei pazienti affetti
da virus dell'immunodeficienza  umana  (HIV-1,  in  associazione  con
altri medicinali antiretrovirali. 
    «Darunavir Accord», co-somministrato con cobicistat, e'  indicato
in associazione con altre terapie antiretrovirali per il  trattamento
di pazienti  adulti  affetti  da  virus  dell'immunodeficienza  umana
(HIV-1). 
    «Darunavir  Accord»  400  mg  e  800  mg  compresse  puo'  essere
utilizzato per un regime appropriato per il trattamento dei  pazienti
affetti da HIV-1 adulti e pediatrici a partire dai tre anni di eta' e
di peso corporeo di almeno 40 kg che sono: 
      naïve al trattamento con antiretrovirali (ART); 
      precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART)  che
non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM)
e che hanno livelli plasmatici  di  HIV-1  RNA  inferiore  a  100.000
copie/ml e conta delle cellule  CD4+  ≥  100  cellule  ×  106/l.  Nel
decidere  di  iniziare  un  trattamento  con  darunavir  in  pazienti
precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve  essere
una guida per l'utilizzo di darunavir. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in
flacone HDPE - A.I.C. n. 046823011 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': H. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 371,79. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613,60. 
    Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in
flacone HDPE - A.I.C. n. 046823023 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': H. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 244,74. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403,92. 
    Sconto obbligatorio sul prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture  sanitarie  pubbliche,  comprese  le  strutture   sanitarie
private accreditate con il SSN, come da condizioni negoziali. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Darunavir Accord» (darunavir) e' classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Darunavir Accord» (darunavir) e' la seguente: 
      medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,   da
rinnovare volta per volta, di centri ospedalieri o di  specialisti  -
infettivologo (RNRL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.