IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed, in particolare, l'art. 49, come sostituito dall'art. 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce le quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali; Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 45 del 2018, il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione e sono disciplinate la procedura di riversamento delle stesse, nonche' le modalita' di informazione, secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 2, 3, 4 e 6 del citato decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate; Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti; Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato; Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013 prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 accise» e «F24 semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 prot. 2015/154279, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali; Vista la nota prot. n. 0013695/P del 24 settembre 2019, con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso la prescritta intesa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decretano: Art. 1 Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali), sono definite: a) le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione diretta, sul conto infruttifero ordinario intestato alla Regione Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «Regione»), istituito presso la Tesoreria dello Stato, delle quote di gettito dei tributi erariali ad essa spettanti; b) le tipologie delle entrate erariali che, nelle more dell'individuazione delle modalita' di attribuzione diretta, continuano ad essere corrisposte alla Regione mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato; c) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; d) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali; e) i dati informativi forniti alla Regione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 45 del 2018. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale riscosse ed alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati.