IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo  statuto  speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia ed, in  particolare,  l'art.  49,
come sostituito dall'art. 1, comma 817, lettera a),  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce le quote di gettito  delle
entrate tributarie erariali che spettano alla Regione; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45, recante norme di
attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia in  materia  di  compartecipazioni  ai  tributi
erariali; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n.  45  del
2018, il quale stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i
criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito
dei tributi erariali spettanti alla Regione e  sono  disciplinate  la
procedura di riversamento  delle  stesse,  nonche'  le  modalita'  di
informazione, secondo quanto previsto rispettivamente  agli  articoli
2, 3, 4 e 6 del citato decreto legislativo; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  recante
disposizioni relative alla modifica della disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  19
novembre 2001, avente ad oggetto  l'approvazione  del  nuovo  modello
«F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione  delle  modalita'  per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno  di  essi
spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire  in  favore
degli enti destinatari le somme riscosse attraverso  il  sistema  del
versamento unificato; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
19  giugno  2013  prot.  2013/75075,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi  dell'art.  1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  avente  ad  oggetto
l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento  «F24»,
«F24 accise» e «F24 semplificato», per  l'esecuzione  dei  versamenti
unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
1° dicembre 2015 prot.  2015/154279,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente  ad  oggetto,
tra l'altro, l'approvazione della nuova  versione  del  modello  «F24
enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano  gli  enti  pubblici,  alcune
amministrazioni statali ed altre  pubbliche  amministrazioni  per  il
versamento dei tributi erariali; 
  Vista la nota prot. n. 0013695/P del  24  settembre  2019,  con  la
quale la Regione Friuli-Venezia  Giulia  ha  espresso  la  prescritta
intesa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                      Oggetto del provvedimento 
 
  1. Con il presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto
legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione  dello  statuto
speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in  materia  di
compartecipazioni ai tributi erariali), sono definite: 
    a) le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione diretta,
sul   conto   infruttifero   ordinario   intestato    alla    Regione
Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «Regione»), istituito presso  la
Tesoreria dello Stato, delle quote di gettito dei tributi erariali ad
essa spettanti; 
    b)  le  tipologie  delle  entrate  erariali   che,   nelle   more
dell'individuazione  delle   modalita'   di   attribuzione   diretta,
continuano ad essere corrisposte alla Regione mediante  trasferimento
da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato; 
    c) le forme di compensazione  delle  anticipazioni  effettuate  a
seguito delle compensazioni operate dai contribuenti,  ai  sensi  del
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
    d) le forme di compensazione  delle  anticipazioni  effettuate  a
seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali; 
    e) i dati informativi forniti alla Regione ai sensi  dell'art.  6
del decreto legislativo n. 45 del 2018. 
  2. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche alle quote di gettito erariale  riscosse  ed  alle
compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno
in futuro sviluppati.