IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 32», cosi' come modificato  dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e delle finanze recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale tra   Agenzia    e    titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 156  del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  227  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 291/2013 del 14 marzo 2013, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2013,
relativa alla classificazione del medicinale «Eylea» (aflibercept) ai
sensi dell'art. 12, comma  5,  legge  8  novembre  2012,  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Bayer AG  ha  chiesto  la
rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 12 luglio 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  21
maggio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale EYLEA (aflibercept) e' rinegoziato alle condizioni di
seguito indicate: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «Eylea»  e'  indicato  per  il  trattamento  negli  adulti   di
degenerazione maculare neovascolare (essudativa)  correlata  all'eta'
(Age-related Macular Degeneration - AMD), 
      compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a
occlusione venosa retinica (- RVO di branca o RVO centrale), 
      compromissione della vista dovuta a  edema  maculare  diabetico
(Diabetic Macular Oedema - DME), 
      compromissione  della  vista  dovuta   a   neovascolarizzazione
coroideale miopica (Choroidal NeoVascularisation, CNV miopica). 
  Nuove  posologie   modificate   con   l'introduzione   del   regime
«Treat-and-extend»: 
      AMD essudativa 
  La dose raccomandata di «Eylea» e' 2 mg di aflibercept, equivalenti
a 50 microlitri. 
  Il trattamento con «Eylea» inizia con un'iniezione al mese per  tre
dosi consecutive. L'intervallo di trattamento viene quindi  allungato
a due mesi. 
  In  base  alla  valutazione  del  medico  degli  esiti  visivi  e/o
anatomici, l'intervallo tra i trattamenti puo' essere mantenuto  a  2
mesi o  ulteriormente  esteso,  utilizzando  un  regime  di  dosaggio
«treat-and-extend», in cui gli intervalli tra  le  iniezioni  vengono
allungati di due o quattro settimane per mantenere stabili gli  esiti
visivi e/o anatomici. Se gli esiti visivi e/o  anatomici  peggiorano,
l'intervallo  tra  i  trattamenti  deve  essere   ridotto   in   modo
appropriato fino ad un minimo di due mesi durante i primi dodici mesi
di trattamento. 
  Non e' richiesto il monitoraggio tra le  iniezioni.  In  base  alla
valutazione del medico la periodicita' delle visite  di  monitoraggio
puo' essere piu' frequente di quella delle  visite  previste  per  le
iniezioni. 
  Intervalli di trattamento superiori a quattro mesi non  sono  stati
studiati (vedere paragrafo 5.1). 
  Edema maculare secondario a RVO (RVO di branca o RVO centrale). 
  La dose raccomandata di «Eylea» e' 2 mg di aflibercept, equivalenti
a 50 microlitri. 
  Dopo la  prima  iniezione,  il  trattamento  viene  effettuato  con
cadenza mensile.  L'intervallo  fra  due  somministrazioni  non  puo'
essere inferiore ad un mese. 
  Se i parametri visivi e anatomici indicano che il paziente non  sta
traendo beneficio dal trattamento continuativo, «Eylea»  deve  essere
interrotto. 
  Si continua il trattamento mensile fino a quando  si  raggiunge  la
massima acuita' visiva e/o non  si  manifestano  segni  di  attivita'
della malattia.  Possono  essere  necessarie  tre  o  piu'  iniezioni
mensili consecutive. 
  Il trattamento puo' essere quindi continuato per mantenere  stabili
gli esiti visivi e/o anatomici seguendo un regime «treat-and-extend»,
con un'estensione graduale degli intervalli fra le  iniezioni,  anche
se non esistono dati sufficienti per stabilire la  durata  di  questi
intervalli.  Se  gli   esiti   visivi   e/o   anatomici   peggiorano,
l'intervallo tra le iniezioni deve essere ridotto di conseguenza. 
  La periodicita' del monitoraggio e del  trattamento  devono  essere
determinati dal medico curante sulla base della risposta  individuale
del paziente. 
  Il monitoraggio dell'attivita'  della  patologia  puo'  comprendere
l'esame clinico, valutazioni funzionali o  tecniche  di  imaging  (ad
esempio tomografia a coerenza ottica o angiografia con fluoresceina). 
  Edema maculare diabetico. 
  La dose raccomandata di «Eylea» e' 2 mg di aflibercept, equivalenti
a 50 microlitri. 
  Il trattamento con «Eylea» inizia con una  iniezione  al  mese  per
cinque dosi consecutive, seguite da una iniezione ogni due mesi.  Non
e'  necessario  alcun  monitoraggio  tra   le   iniezioni.   Dopo   i
primi dodici mesi di trattamento con «Eylea», ed in base  agli  esiti
visivi e/o anatomici, e'  possibile  prolungare  l'intervallo  tra  i
trattamenti come in un regime di  dosaggio  «treat-and-extend»,  dove
gli intervalli di trattamento  vengono  gradualmente  prolungati  per
mantenere stabili gli esiti visivi e/o anatomici;  tuttavia,  non  ci
sono  dati  sufficienti  per  stabilire  la   lunghezza   di   questi
intervalli.  Se  gli   esiti   visivi   e/o   anatomici   peggiorano,
l'intervallo  tra  i  trattamenti  deve  essere   ridotto   in   modo
appropriato.  La  frequenza  del  monitoraggio  deve  essere  percio'
stabilita dal  medico  curante  e  puo'  essere  maggiore  di  quella
relativa alle iniezioni. Se gli esiti visivi e anatomici indicano che
il paziente non trae beneficio nel continuare il trattamento, «Eylea»
deve essere interrotto. 
  La    seguente    posologia,    non    modificata    dal     regime
«Treat-and-extend», rimane rimborsata come da condizioni negoziali: 
    Neovascolarizzazione coroideale miopica. 
  La  dose  raccomandata  di  «Eylea»  e'   una   singola   iniezione
intravitreale di 2 mg di aflibercept, equivalenti  a  50  microlitri.
Possono essere somministrate dosi aggiuntive se gli esiti visivi  e/o
anatomici indicano che  la  malattia  persiste.  Le  recidive  devono
essere  trattate  come  nuove  manifestazioni  della   malattia.   La
periodicita' del monitoraggio  deve  essere  determinata  dal  medico
curante. L'intervallo tra due dosi non deve essere  inferiore  ad  un
mese. 
  Confezioni 
    «40  mg/ml  soluzione   iniettabile   uso   intravitreo   siringa
preriempita (vetro)»; 
  A.I.C. n. 042510014/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 740,00; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.221,30; 
    «40  mg/ml  soluzione  iniettabile  uso  intravitreo   flaconcino
(vetro)»; 
  A.I.C. n. 042510026/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 740,00; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.221,30. 
  Sconto obbligatorio, sul prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Sconto obbligatorio,  sul  prezzo  ex  factory,da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali a partire dal 1° gennaio 2020. 
  Sono    confermate    le    attuali    modalita'    di    controllo
dell'appropriatezza attraverso i registri AIFA,  come  da  condizioni
negoziali. 
  Le presenti condizioni negoziali devono intendersi  novative  delle
condizioni recepite con determina AIFA n. 1584 del 21 dicembre  2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5  del  7  gennaio  2017,  che
pertanto si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.