IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno  2016,  n.
140; 
  Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  30  novembre
2007,   n.   279,   recante   «Interventi    urgenti    in    materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva n. 2003/94/CE, e in particolare l'art.  14,  comma  2,  che
prevede  la  non  inclusione  per  i  medicinali  equivalenti   delle
indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7
luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del
29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero della sanita' n. 973 del 20 novembre
2000, con cui  la  Takeda  Italia  Farmaceutici  S.p.a.  ha  ottenuto
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   della   specialita'
medicinale «Lansox»  (lansoprazolo)  per  le  confezioni  con  codici
A.I.C. n. 028600056 e A.I.C. n. 028600031, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del  22
dicembre 2000; 
  Visto il decreto del Ministero della sanita' n. 323 del  12  luglio
2002, con cui  la  Takeda  Italia  Farmaceutici  S.p.a.  ha  ottenuto
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   della   specialita'
medicinale «Lansox»  (lansoprazolo)  per  le  confezioni  con  codici
A.I.C. n. 028600082 e A.I.C. n. 028600106, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del  16
agosto 2002; 
  Vista la determina AIFA n. 2121/2012 del 18 dicembre 2012  con  cui
la titolarita' dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del
farmaco «Lansox» (lansoprazolo) e' stata  trasferita  dalla  societa'
Takeda Italia  Farmaceutici  S.p.a.  alla  societa'  Nycomed  S.p.a.,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 6  dell'8  gennaio  2013,  supplemento
ordinario n. 3;  
  Vista la comunicazione di modifica del nome del titolare A.I.C. per
la specialita'  medicinale  «Lansox»  (lansoprazolo)  dalla  societa'
Nycomed S.p.a. alla societa' Takeda Italia S.p.a.,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   -   Foglio   delle
inserzioni - n. 28 del 7 marzo 2013; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Takeda Italia  S.p.a.  in
data 18 dicembre 2018 ha chiesto la riclassificazione ai  fini  della
rimborsabilita'  delle  confezioni  con  A.I.C.  n.   028600031,   n.
028600056, n. 028600082 e n. 028600106; 
  Visto il  parere  della  Commissione  tecnico-scientifica  espresso
nella seduta del 5-8 marzo 2019; 
  Visto il parere del  Comitato  prezzi  e  rimborso  espresso  nella
seduta straordinaria del 1-3 luglio 2019;  
  Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto  2019  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
           Classificazione ai fini della rimborsabilita'  
 
  Il medicinale LANSOX (lansoprazolo) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister -
A.I.C. n. 028600031 (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): €  5,01.  Prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): € 8,27. Nota AIFA: 1 e 48; 
      «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister -
A.I.C. n. 028600056 (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): €  8,02.  Prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): € 13,23. Nota AIFA: 1 e 48; 
      «15 mg compresse gastroresistenti orodispersibili» 28 compresse
in  blister  -  A.I.C.  n.  028600082  (in  base   10).   Classe   di
rimborsabilita': A. Prezzo ex-factory (IVA esclusa): €  5,01.  Prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 8,27. Nota AIFA: 1 e 48; 
      «30 mg compresse gastroresistenti orodispersibili» 28 compresse
in  blister  -  A.I.C.  n.  028600106  (in  base   10).   Classe   di
rimborsabilita': A. Prezzo ex-factory (IVA esclusa): €  8,02.  Prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 13,23. Nota AIFA: 1 e 48.  
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Lansox»  (lansoprazolo)  e'   classificato,   ai   sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn).