IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e  dell'economia
e delle finanze recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni
; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 238/2008  del  4  dicembre  2008,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  18
dicembre  2008,  relativa   alla   classificazione   del   medicinale
«Lucentis» (ranibizumab) ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  legge  8
novembre 2012, n. 189, di medicinali  per  uso  umano  approvati  con
procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Novartis Europharm LTD ha
chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 9 aprile 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  22
maggio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale LUCENTIS (ranibizumab) e' rinegoziato alle condizioni
di seguito indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della rinegoziazione: 
    «Lucentis» e' indicato negli adulti per: 
      il  trattamento  della  degenerazione   maculare   neovascolare
(essudativa) correlata all'eta' (AMD); 
      il trattamento  della  diminuzione  visiva  causata  dall'edema
maculare diabetico (DME); 
      il trattamento  della  diminuzione  visiva  causata  dall'edema
maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO  di  branca  o
RVO centrale); 
      il   trattamento   della   diminuzione   visiva   causata    da
neovascolarizzazione coroideale (CNV) secondaria a miopia  patologica
(PM)». 
  Confezioni: 
    «10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml  soluzione  iniettabile
in flaconcino (vetro) uso intravitreo» 1 flaconcino con un ago filtro
+ 1 ago per iniezione + 1 siringa - A.I.C. n.  037608027/E  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 742,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.224,6; 
    «10  mg/ml  soluzione  iniettabile-  uso   intravitreo   -siringa
preriempita 0,165 ml - 1 siringa preriempita - A.I.C. n.  037608041/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 742,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.224,6; 
    «10 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo -  flaconcino
(vetro) 0,23 ml - 1 flaconcino + 1 ago filtro - A.I.C. n. 037608054/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 742,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.224,6. 
  Sconto obbligatorio, sul prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Sconto obbligatorio,  sul  prezzo  ex  factory,da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali a partire dal 1° gennaio 2020. 
  Sono    confermate    le    attuali    modalita'    di    controllo
dell'appropriatezza attraverso i registri  AIFA  come  da  condizioni
negoziali. 
  Eliminazione del meccanismo vigente del capping. 
  Le presenti condizioni  negoziali  devono  intendersi  novative  di
quelle recepite con determina  AIFA  n.  206  del  3  febbraio  2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017,  che,
pertanto, si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.