IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'art. 2-bis,
che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno
e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi di origine
sicuri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale;
Vista la nota n. 22723 del 3 aprile 2019 del Ministero
dell'interno, con la quale sono state trasmesse le informazioni della
Commissione nazionale per il diritto di asilo ai fini della
compilazione dell'elenco di Paesi di origine sicuri;
Visto l'appunto n. 167189 del 1° ottobre 2019, con il quale sono
stati trasmessi gli elementi forniti, ai fini delle valutazioni di
cui all'art. 2-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008,
dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale relativamente ai seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo,
Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e
Ucraina;
Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle
disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili
dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo
richiedente protezione internazionale a prescindere del Paese di
provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art.
2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;
Decreta:
Art. 1
Paesi di origine sicuri
1. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania,
Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del
Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.
2. Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione
internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata
alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultanti
dall'istruttoria di cui in premessa.