IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status di rifugiato, e, in  particolare,  l'art.  2-bis,
che prevede, con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri  dell'interno
e della giustizia, l'adozione di  un  elenco  dei  Paesi  di  origine
sicuri; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  di  attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale; 
  Vista  la  nota  n.  22723  del  3  aprile   2019   del   Ministero
dell'interno, con la quale sono state trasmesse le informazioni della
Commissione  nazionale  per  il  diritto  di  asilo  ai  fini   della
compilazione dell'elenco di Paesi di origine sicuri; 
  Visto l'appunto n. 167189 del 1° ottobre 2019, con  il  quale  sono
stati trasmessi gli elementi forniti, ai fini  delle  valutazioni  di
cui all'art. 2-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del  2008,
dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale relativamente  ai  seguenti  Paesi:
Albania,  Algeria,  Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Ghana,  Kosovo,
Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia,  Tunisia  e
Ucraina; 
  Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il  pieno  rispetto  delle
disposizioni  costituzionali  concernenti   i   diritti   inviolabili
dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo
richiedente protezione internazionale  a  prescindere  del  Paese  di
provenienza e di dare attuazione  alla  previsione  di  cui  all'art.
2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Paesi di origine sicuri 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2-bis  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, sono  considerati  Paesi  di  origine  sicuri:  Albania,
Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia  del
Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. 
  2.   Nell'ambito   dell'esame   delle   domande    di    protezione
internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata
alla  luce  delle  informazioni  sul  Paese  di  origine   risultanti
dall'istruttoria di cui in premessa.