IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva
90/220/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la  direttiva  2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di  limitare
o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio, il cui articolo 3 ha disposto  che  entro  il  3
aprile 2017 la Commissione europea  aggiornasse  gli  allegati  della
citata direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda  la  valutazione  del
rischio ambientale  degli  organismi  geneticamente  modificati,  con
l'obiettivo di introdurre e consolidare gli  orientamenti  rafforzati
dell'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  (EFSA)  per  la
valutazione  del  rischio  ambientale  delle   piante   geneticamente
modificate; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/350 della  Commissione,  dell'8  marzo
2018, il cui articolo 1, in attuazione della  citata  direttiva  (UE)
2015/412, ha modificato gli allegati II, III, III B e IV della citata
direttiva 2001/18/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  recante
attuazione  della  direttiva   2001/18/CE   concernente   l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; 
  Visto in particolare l'articolo 29 del citato decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, che stabilisce che  gli  allegati  del  medesimo
decreto legislativo sono modificati, in conformita'  alle  variazioni
apportate in sede comunitaria,  con  apposito  regolamento,  a  norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
comunicazione ai Ministri della salute e  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali e dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto legislativo 14  novembre  2016,  n.  227,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica  la  direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri
di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio; 
  Vista la comunicazione dello  schema  di  regolamento  ai  Ministri
della salute, delle politiche agricole, alimentari, forestali  e  del
turismo e dello sviluppo economico, di cui  alla  nota  del  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  prot.
UDCM.U.0002648 del 31 gennaio 2019; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della  Sezione
consultiva per gli atti normativi del 21 marzo 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui alla nota prot. UDCM.U.010819 del 7 maggio 2019; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli allegati II, III, III B  e  IV  del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 224,  e  successive  modificazioni,  sono  modificati
conformemente  all'allegato  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 18 giugno 2019 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3443 
 
                                     Note 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) Statuto  delle  imprese)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              -  La  direttiva  2001/18/CE  del  12  marzo  2001  del
          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   (sull'emissione
          deliberata   nell'ambiente   di   organismi   geneticamente
          modificati  e  che  abroga  la  direttiva  90/220/CEE   del
          Consiglio) e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001,  n.
          L 106. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva  (UE)
          2015/412 dell'11 marzo 2015 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio (che modifica la direttiva 2001/18/CE per  quanto
          concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o
          vietare  la   coltivazione   di   organismi   geneticamente
          modificati (OGM) sul  loro  territorio),  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 13 marzo 2015, n. L 68: 
              «Art. 3. - Entro  il  3  aprile  2017,  la  Commissione
          aggiorna  gli  allegati  della  direttiva   2001/18/CE   in
          conformita' dell'art.  27  di  tale  direttiva  per  quanto
          riguarda  la  valutazione  del  rischio   ambientale,   con
          l'obiettivo di introdurre e  consolidare  gli  orientamenti
          rafforzati dell'Autorita' del 2010  sulla  valutazione  del
          rischio ambientale delle piante geneticamente modificate.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  direttiva
          2018/350 dell'8 marzo 2018 della Commissione (che  modifica
          la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda la  valutazione  del  rischio
          ambientale  degli  organismi   geneticamente   modificati),
          pubblicata nella G.U.U.E. 9 marzo 2018, n. L 67: 
              «Art. 1. - Gli allegati II,  III,  III  B  e  IV  della
          direttiva   2001/18/CE   sono   modificati    conformemente
          all'allegato della presente direttiva.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del   decreto
          legislativo  8  luglio  2003,  n.  224  (Attuazione   della
          direttiva  2001/18/CE  concernente  l'emissione  deliberata
          nell'ambiente  di  organismi   geneticamente   modificati),
          modificato dal presente decreto, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.: 
              «Art.  29  (Adeguamento  degli  allegati  al  progresso
          tecnico). -  1.  Gli  allegati  al  presente  decreto  sono
          modificati, in conformita'  alle  variazioni  apportate  in
          sede  comunitaria,  con  apposito   regolamento   a   norma
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          adottato dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e
          delle politiche agricole  e  forestali  e  delle  attivita'
          produttive;  ogni  qualvolta  la  nuova  direttiva  prevede
          poteri  discrezionali  per  il  proprio   recepimento,   il
          regolamento e' adottato di concerto con  i  Ministri  della
          salute,  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  delle
          attivita' produttive, a seconda dei  rispettivi  ambiti  di
          competenza.». 
              - Il decreto  legislativo  14  novembre  2016,  n.  227
          (Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica  la
          direttiva 2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'
          per gli Stati membri di limitare o vietare la  coltivazione
          di  organismi  geneticamente  modificati  (OGM)  sul   loro
          territorio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  10
          dicembre 2016, n. 288.