IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto gli articoli da 26  a  40  del  decreto  legislativo  del  14
settembre 2015, n.  148,  volti  ad  assicurare,  ai  lavoratori  dei
settori  non  coperti  dalla  normativa  in  materia   d'integrazione
salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di
riduzione  o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria o straordinaria; 
  Visto in particolare, l'art. 40  del  decreto  legislativo  del  14
settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome  di
Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di  un  fondo  di
solidarieta'  territoriale  intersettoriale  a  cui,  salvo   diverse
disposizioni, si applica la disciplina per i  fondi  di  solidarieta'
bilaterali di  cui  agli  articoli  26  e  35  del  medesimo  decreto
legislativo; 
  Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  concernente
disposizioni per l'attuazione  della  delega,  in  particolare,  alla
Provincia  autonoma  di  Trento  in  materia  di  cassa  integrazione
guadagni, disoccupazione e mobilita'; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  96077
del 1°  giugno  2016  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Fondo
territoriale intersettoriale  della  Provincia  autonoma  di  Trento,
denominato Fondo di solidarieta' del Trentino ai sensi dell'art.  40,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Visto in particolare, l'art. 10, comma 3, del  citato  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 il
quale stabilisce  che  il  25  per  cento  del  gettito  contributivo
derivante dal contributo ordinario di cui al  comma  1,  lettera  a),
dello stesso decreto e' destinato alle tutele integrative in  termini
di importo e di durata rispetto alle prestazioni previste dalla legge
in caso di cessazione del rapporto  di  lavoro  da  definirsi,  nella
misura e nella  durata,  con  successivo  decreto,  tenuto  conto  di
eventuali accordi collettivi intervenuti tra le parti istitutive; 
  Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 5 ottobre  2018  tra
Confindustria  Trento,  Confcommercio  Trento  Imprese  per  l'Italia
Trentino, Confesercenti del  Trentino,  Associazione  albergatori  ed
imprese  turistiche,   Federazione   trentina   della   cooperazione,
Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL  del  Trentino  e  UIL  del
Trentino con il quale e' stato convenuto di modificare  ed  integrare
la disciplina del Fondo; 
  Vista l'intesa del presidente della Provincia  autonoma  di  Trento
espressa il 1° luglio 2019; 
  Ritenuto, pertanto, di  modificare  il  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016  alla  luce
dell'accordo del 5 ottobre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. Il Fondo territoriale intersettoriale della  Provincia  autonoma
di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del  Trentino,  e'  stato
istituito con decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  autonoma
gestione dell'INPS. 
  3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli  oneri  di  amministrazione  derivanti  all'INPS  dalla
gestione del Fondo, determinati nella  misura  e  secondo  i  criteri
definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto,  sono
a  carico  del  Fondo  e   vengono   finanziati   nell'ambito   della
contribuzione dovuta. Per  gli  assegni  straordinari  gli  oneri  di
gestione sono a carico  delle  singole  aziende  esodanti,  le  quali
provvedono a versarli all'Istituto distintamente.