IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, il quale prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita'; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 con il quale e' stato istituito il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Visto in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 il quale stabilisce che il 25 per cento del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui al comma 1, lettera a), dello stesso decreto e' destinato alle tutele integrative in termini di importo e di durata rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro da definirsi, nella misura e nella durata, con successivo decreto, tenuto conto di eventuali accordi collettivi intervenuti tra le parti istitutive; Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra Confindustria Trento, Confcommercio Trento Imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con il quale e' stato convenuto di modificare ed integrare la disciplina del Fondo; Vista l'intesa del presidente della Provincia autonoma di Trento espressa il 1° luglio 2019; Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 alla luce dell'accordo del 5 ottobre 2018; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino, e' stato istituito con decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce autonoma gestione dell'INPS. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.