Estratto determina AAM/PPA n. 724/2019 del 20 settembre 2019 
 
    Autorizzazione  delle  variazioni:   modifica   del   regime   di
fornitura,  delle  modalita'   di   prescrizione,   dispensazione   e
distribuzione e degli stampati. 
    E' autorizzata la variazione IB C.I.5.z concernente  la  modifica
del regime di fornitura: 
      da: ricetta medica non ripetibile (RNR), 
      a: ricetta medica non ripetibile limitativa (RNRL) nel rispetto
degli  articoli  89  e  91  del  decreto  legislativo   n.   219/2006
relativamente al medicinale contenente «acitretina» ad uso  sistemico
ZORIAS nelle seguenti confezioni: 
        A.I.C. n. 041619014 - «10 mg capsule rigide»  30  capsule  in
blister PVC/PVDC/AL; 
        A.I.C. n. 041619026 - «10 mg capsule rigide»  50  capsule  in
blister PVC/PVDC/AL; 
        A.I.C. n. 041619038 - «25 mg capsule rigide»  30  capsule  in
blister PVC/PVDC/AL; 
        A.I.C. n. 041619040 - «25 mg capsule rigide»  50  capsule  in
blister PVC/PVDC/AL; 
        A.I.C. n. 041619053 - «10 mg capsule rigide»  20  capsule  in
blister PVC/PVDC/AL; 
        A.I.C. n. 041619065 - «25 mg capsule rigide»  20  capsule  in
blister PVC/PVDC/AL. 
    Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a. con sede legale  e  domicilio
fiscale in via Milano n. 160 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - codice
fiscale 00334560125. 
    Codice pratica: C1B/2019/661. 
    La prima prescrizione  deve  essere  effettuata  da  parte  dello
specialista  dermatologo  attraverso  la  redazione   di   un   piano
terapeutico della validita' di sei mesi. Le  prescrizioni  successive
possono essere effettuate anche  da  parte  del  medico  di  medicina
generale. 
    Al  momento  della  prescrizione   del   medicinale   il   medico
specialista dermatologo  e  successivamente  il  medico  di  medicina
generale devono compilare la «check  list»  presente  all'allegato  1
della determina di cui al presente estratto. Il titolare A.I.C.  deve
fornire tale «check list» ai medici dermatologi. 
    La quantita' di medicinale prescritta con ogni ricetta  non  deve
eccedere i trenta giorni di terapia e la prosecuzione  della  terapia
necessita di una nuova prescrizione. 
    Il medicinale deve essere dispensato dal farmacista alla paziente
entro un massimo di sette giorni dalla data  di  esito  negativo  del
test di gravidanza da effettuarsi sotto controllo medico. La data  di
certificazione  di  non  gravidanza  deve  essere   riportata   sulla
prescrizione. Superati i sette giorni dalla data di certificazione di
non gravidanza, la ricetta non e' piu' spedibile. 
    Il farmacista, al momento  della  dispensazione  del  medicinale,
deve  verificare  che  la  prescrizione   riporti   le   informazioni
richieste, ovvero la data di certificazione della paziente e  che  il
numero di confezioni rispetto alla posologia prescritta non ecceda  i
trenta giorni di terapia. Nel caso in cui la ricetta non riporti tali
informazioni o ecceda  tale  limite  il  farmacista  dovra'  chiedere
chiarimenti al medico prescrittore. 
    E' autorizzata, altresi', la variazione tipo IB C.I.z concernente
la modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del
prodotto  e  corrispettivo  paragrafo  del  foglio  illustrativo  per
l'inserimento delle informazioni riguardanti  la  prescrizione  e  le
restrizioni della dispensazione. 
    I  nuovi  stampati  corretti  ed  approvati  sono  allegati  alla
determina (Allegato 2) di cui al presente estratto. 
 
                              Stampati 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre tre mesi  dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  determina,  al  foglio
illustrativo e all'etichettatura. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art.  2,  comma  2  della
presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo  aggiornato  agli  utenti,
che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  ed  annulla  e  sostituisce  la
variazione  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Parte seconda - n. 77 del 2 luglio 2019.