IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; Vista la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione europea ha informato le autorita' italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonche' degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo; Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' italiane adottato le opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato; Vista la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003, C(2003) 3365, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate; Viste le ulteriori estensioni degli incentivi ex lege n. 181/1989 riconducibili alla predetta autorizzazione comunitaria del 18 settembre 2003 ed approvate con le seguenti norme: art. 1, commi 265-268 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 11, commi 8 e 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80; art. 1, comma 30 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 37 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonche' con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 29 del 22 marzo 2006; Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPE 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; nel citato art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'art. 5-ter relativo alla elaborazione e all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro; Visti la deliberazione 14 novembre 2012, n. 24075, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, adottati in attuazione del citato art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, per la realizzazione delle attivita' proprie della societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004, recante «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive, a valere sui Fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica la predetta Agenzia quale «ente strumentale dell'amministrazione centrale» (punto 2.1.1); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 gennaio 2009, registrato con il n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2009, che ha dettato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, direttive per l'adeguamento del regime di aiuti ex lege n. 181/1989 e successive estensioni al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2010, con cui e' stato approvato il testo unico degli indirizzi attuativi regolanti i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, per l'attuazione del programma di promozione industriale di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel seguito «decreto-legge n. 83 del 2012», e, in particolare, l'art. 27, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma 8 del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi; Visto il comma 8-bis del predetto art. 27, inserito dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale e' disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo art. 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa; Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, avente a oggetto «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni; Visto l'art. 29, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale e' disposto che il Ministro dello sviluppo economico, procede con proprio decreto, sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181; Ritenuto opportuno, alla luce della sopra elencata disposizione normativa, procedere, nell'ambito dell'attuazione del predetto comma 3 dell'art. 29, all'aggiornamento delle condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di situazioni di crisi industriale complessa; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 1° agosto 2019; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea; d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; e) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; f) «unita' produttiva»: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente; g) «Legge 181»: il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; h) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato 1 del «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005; i) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020 contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369; l) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, esclusa l'intensita' di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro; m) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; n) «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili; o) «aiuti alla formazione»: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori.