IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  misure  di  sostegno  e  di
reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione
del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 
  Vista la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno  1996,
con la  quale  la  Commissione  europea  ha  informato  le  autorita'
italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti
sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonche'
degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo; 
  Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre  2000,  con
la quale viene comunicato di considerare compatibile con  il  mercato
comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' italiane adottato le
opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato; 
  Vista  la  successiva  nota  di  autorizzazione  della  Commissione
europea del 18 settembre 2003,  C(2003)  3365,  con  la  quale  viene
comunicato  di  considerare  compatibile  con   il   mercato   comune
l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree
di crisi industriale diverse da  quella  siderurgica,  come  previsto
dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria
2003), e quindi potenzialmente a tutto il  territorio  nazionale,  in
presenza di crisi settoriali localizzate; 
  Viste le ulteriori estensioni degli incentivi ex lege  n.  181/1989
riconducibili  alla  predetta  autorizzazione  comunitaria   del   18
settembre 2003 ed approvate con le  seguenti  norme:  art.  1,  commi
265-268 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 11, commi  8  e  9
della legge 14 maggio 2005, n. 80; art. 1, comma 30  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; art. 37 della legge 23 febbraio 2006,  n.  51,
nonche'  con  delibera  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 29 del 22 marzo 2006; 
  Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPE 13  ottobre
1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990;  nel  decreto
ministeriale 21 ottobre 2002,  registrato  con  il  n.  1120578;  nel
citato art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;  nelle  delibere
del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020
approvata dalla Commissione europea con decisione  del  16  settembre
2014 (SA 38930), di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  e,  in  particolare,
l'art.  5-ter  relativo  alla  elaborazione  e  all'attribuzione,  su
istanza di parte, di un rating di legalita' per le  imprese  operanti
nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo  di  due
milioni di euro; 
  Visti la deliberazione 14 novembre 2012, n.  24075,  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il
decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014,
adottati in attuazione del citato art.  5-ter  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto l'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n.
1, come sostituito dall'art. 2 del  decreto  legislativo  14  gennaio
2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma  463  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali
dello Stato di stipulare  convenzioni  con  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia,  per  la  realizzazione  delle  attivita'  proprie   della
societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali  al
perseguimento di finalita' pubbliche; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 287 del 7 dicembre 2004, recante «Criteri e modalita'  di
concessione delle agevolazioni  di  competenza  del  Ministero  delle
attivita' produttive, a valere sui Fondi rotativi per le imprese,  di
cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma  461  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che indica la  predetta  Agenzia  quale  «ente
strumentale dell'amministrazione centrale» (punto 2.1.1); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  8  gennaio
2009, registrato con il n. 312, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo  2009,  che  ha  dettato
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,  direttive  per  l'adeguamento
del regime di aiuti ex lege n. 181/1989 e  successive  estensioni  al
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  25  gennaio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 97 del 27 aprile 2010, con cui e' stato approvato il  testo  unico
degli indirizzi attuativi regolanti i rapporti tra il Ministero dello
sviluppo economico  e  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia,   per
l'attuazione del programma di promozione industriale di cui  all'art.
5  del  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre  1993,  n.
513; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel seguito «decreto-legge  n.  83
del 2012», e, in particolare, l'art. 27, che reca il  riordino  della
disciplina in materia di riconversione e riqualificazione  produttiva
di aree di crisi industriale complessa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27,  comma  8
del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  disciplina  le  modalita'  di
individuazione  delle  situazioni  di  crisi  industriale  complessa,
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di
riconversione  e  riqualificazione  industriale   e   impartisce   le
opportune direttive  all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia,  prevedendo
la priorita' di accesso agli interventi; 
  Visto  il  comma  8-bis  del  predetto  art.   27,   inserito   dal
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con  il  quale  e'
disposto che il Ministro dello sviluppo  economico,  con  decreto  di
natura  non  regolamentare,  da  adottare   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  disciplini  le  condizioni  e  le
modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare,  ai  sensi
degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
come  successivamente  estesi,  nei  casi  di  situazioni  di   crisi
industriali diverse da quelle  complesse  individuate  ai  sensi  del
medesimo art. 27, che  presentano,  comunque,  impatto  significativo
sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, adottato ai sensi del citato art.  27,  commi  8  e  8-bis  del
decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalita' e  procedure
per la concessione ed  erogazione  delle  agevolazioni  di  cui  alla
predetta legge n. 181  del  1989  nelle  aree  di  crisi  industriale
complessa e non complessa; 
  Vista la circolare del direttore generale per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6  agosto
2015, avente a oggetto «Criteri  e  modalita'  di  concessione  delle
agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi  di
investimento finalizzati alla riqualificazione delle  aree  di  crisi
industriali»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016, recante «Individuazione  dei  territori  delle  aree  di  crisi
industriale non complessa, ammessi  alle  agevolazioni  di  cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale  sono  stati  definiti  i
criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle  predette
agevolazioni; 
  Visto l'art. 29, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con
il quale e'  disposto  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
procede con proprio decreto, sulla base dei criteri di cui  al  comma
4, alla revisione della disciplina attuativa degli interventi per  le
aree di crisi industriale agevolati ai sensi della  legge  15  maggio
1989, n. 181; 
  Ritenuto opportuno, alla luce  della  sopra  elencata  disposizione
normativa, procedere, nell'ambito dell'attuazione del predetto  comma
3 dell'art. 29, all'aggiornamento delle condizioni e le modalita' per
l'attuazione  degli  interventi   da   effettuare,   ai   sensi   del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n.  181  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nei casi di situazioni di crisi industriale complessa; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 1° agosto 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    d) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato; 
    e) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del 18 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
    f) «unita'  produttiva»:  una  struttura  produttiva,  dotata  di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente  articolata  su  piu'  immobili  e/o  impianti,   anche
fisicamente separati ma collegati funzionalmente; 
    g)  «Legge  181»:  il  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.  181  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di  sostegno
e di reindustrializzazione per  le  aree  di  crisi  siderurgica,  in
attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 
    h) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'Allegato 1 del «Regolamento GBER» e  nel  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005; 
    i) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida  per  il  periodo  2014-2020
contenente  l'elenco  delle  zone  del   territorio   nazionale   che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c) del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014
(SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369; 
    l)  «importo  di  aiuto  corretto»:  importo  massimo  di   aiuto
consentito per un grande progetto di investimento, calcolato  secondo
la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0
× C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella  zona
interessata stabilita nella Carta degli aiuti di  Stato  a  finalita'
regionale,   esclusa   l'intensita'   di   aiuto    maggiorata    (la
maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi
ammissibili, B e' la parte  di  costi  ammissibili  compresa  tra  50
milioni di euro e 100 milioni di euro  e  C  e'  la  parte  di  costi
ammissibili superiore a 100 milioni di euro; 
    m) «innovazione  dell'organizzazione»:  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa,  esclusi
i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
    n) «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio  o
a prevenire un danno all'ambiente  fisico  o  alle  risorse  naturali
causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il  rischio  di
un tale danno o a promuovere un  uso  piu'  razionale  delle  risorse
naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico  e  l'impiego
di fonti di energia rinnovabili; 
    o) «aiuti alla formazione»: azioni finalizzate  a  promuovere  la
formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori.