IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Tenuto conto  che  per  le  cooperative  che  formano  oggetto  del
presente decreto e' stato effettuato regolare avvio di  procedimento,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della  legge  n.  241/1990,  a
fronte del quale, per nessuna delle cooperative di  cui  al  presente
decreto, sono state presentate memorie o controdeduzioni; 
  Considerato che, dagli accertamenti effettuati, le  venti  societa'
cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto,  non
depositano il bilancio da piu' di cinque anni e, pertanto, si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies disp. att.  del
codice civile il quale impone  lo  scioglimento  d'autorita'  di  una
societa' cooperativa che non deposita il  bilancio  di  esercizio  da
oltre cinque anni; 
  Tenuto  conto  che  per  tutte  le  cooperative  in  parola  questa
amministrazione ha  provveduto  ad  effettuare  accesso  sul  sistema
catastale e che per nessuna di  esse  e'  risultata  la  presenza  di
valori immobiliari tanto da procedere alla nomina di  un  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore  di  venti
societa'   cooperative   aventi   sede   nelle   Regioni    Campania,
Emilia-Romagna, Lazio e Puglia, riportate nell'allegato elenco, parte
integrante e sostanziale del presente decreto.