IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Tenuto conto che per le cooperative che formano oggetto del presente decreto e' stato effettuato regolare avvio di procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, a fronte del quale, per nessuna delle cooperative di cui al presente decreto, sono state presentate memorie o controdeduzioni; Considerato che, dagli accertamenti effettuati, le venti societa' cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da piu' di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorita' di una societa' cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni; Tenuto conto che per tutte le cooperative in parola questa amministrazione ha provveduto ad effettuare accesso sul sistema catastale e che per nessuna di esse e' risultata la presenza di valori immobiliari tanto da procedere alla nomina di un commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di venti societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia, riportate nell'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente decreto.