IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dell'Isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019; Considerato che i summenzionati eventi, caratterizzati da colate laviche, lanci di balistici e di materiale piroclastico, nonche' da flussi piroclastici che hanno interessato maggiormente l'area della Sciara del Fuoco e il versante sovrastante l'abitato di Ginostra, hanno determinato danneggiamenti al sistema di monitoraggio del vulcano, alla rete elettrica, nonche' numerosi incendi che hanno distrutto la vegetazione circostante; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; Dispone: Art. 1 Nomina commissario delegato e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi parossistici di cui in premessa, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato predispone, nel limite di euro 500.000,00, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: a. all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita', ivi inclusa la manutenzione straordinaria e l'ampliamento del sistema acustico di allertamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di telecomunicazioni di emergenza del Comune di Lipari, che viene a tal fine nominato soggetto attuatore; b. al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonche' alle attivita' di gestione dei rifiuti, di rimozione e smaltimento del materiale di ricaduta derivante dall'attivita' vulcanica, e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea; 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, il CUP, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento. 9. Per lo svolgimento delle attivita' di smaltimento dei materiali di natura vulcanica previste dal comma 3 lettera b) del presente articolo e per le finalita' di cui all'art. 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i suddetti materiali depositatisi, tra l'altro, nelle aree urbanizzate dell'isola di Stromboli a seguito dei parossismi del 3 luglio e del 28 agosto 2019 sono equiparati a quelli derivanti da eventi atmosferici o meteorici. Al predetto materiale, compreso quello derivante dallo spazzamento delle strade e di altre superfici urbane, e' attribuito il codice CER 20 03 03, inquadrabile nelle tipologie di recupero 7.1, 7.6 e 7.31 bis di cui all'Allegato 1, suballegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, nel rispetto dei criteri imposti dall'Allegato 3 al decreto medesimo, con destinazione in impianti autorizzati per le operazioni di recupero R5, R10 ed R13 di cui all'Allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.