IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza nel territorio  dell'Isola  di  Stromboli,  ricompresa  nel
Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di
attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici
verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019; 
  Considerato che i summenzionati eventi,  caratterizzati  da  colate
laviche, lanci di balistici e di materiale piroclastico,  nonche'  da
flussi piroclastici che hanno interessato maggiormente  l'area  della
Sciara del Fuoco e il versante  sovrastante  l'abitato  di  Ginostra,
hanno determinato  danneggiamenti  al  sistema  di  monitoraggio  del
vulcano, alla rete elettrica,  nonche'  numerosi  incendi  che  hanno
distrutto la vegetazione circostante; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi parossistici
di cui in premessa, il  dirigente  generale  del  Dipartimento  della
protezione civile della Regione  Siciliana  e'  nominato  commissario
delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali  e
periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori,  che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3.  Il  commissario  delegato  predispone,  nel  limite   di   euro
500.000,00, a valere sulle risorse finanziarie  di  cui  all'art.  7,
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,  un
piano degli interventi da sottoporre all'approvazione  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. Con tale piano  si  dispone  in
ordine: 
    a. all'organizzazione e  all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre
che degli interventi urgenti  e  necessari  per  la  rimozione  delle
situazioni di pericolo per la pubblica  e  privata  incolumita',  ivi
inclusa la manutenzione straordinaria  e  l'ampliamento  del  sistema
acustico  di  allertamento  e  la  manutenzione  straordinaria  delle
infrastrutture  di  telecomunicazioni  di  emergenza  del  Comune  di
Lipari, che viene a tal fine nominato soggetto attuatore; 
    b. al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della
funzionalita' dei servizi pubblici  e  delle  infrastrutture  nonche'
alle attivita' di gestione dei rifiuti, di  rimozione  e  smaltimento
del materiale di ricaduta derivante dall'attivita' vulcanica, e  alle
misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio
interessato, anche mediante interventi di natura temporanea; 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata,  il
CUP, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7, nonche'  delle
ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili  anche  ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  24,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed
e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento
della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.  Tale
rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in
originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario
delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7, il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento. 
  9. Per lo svolgimento delle attivita' di smaltimento dei  materiali
di natura vulcanica previste dal comma  3  lettera  b)  del  presente
articolo e per le finalita' di cui all'art. 183, comma 1, lettera  n)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  suddetti  materiali
depositatisi, tra  l'altro,  nelle  aree  urbanizzate  dell'isola  di
Stromboli a seguito dei parossismi del 3 luglio e del 28 agosto  2019
sono equiparati a quelli derivanti da eventi atmosferici o meteorici.
Al predetto materiale, compreso quello  derivante  dallo  spazzamento
delle strade e di altre superfici urbane, e' attribuito il codice CER
20 03 03, inquadrabile nelle tipologie di recupero 7.1,  7.6  e  7.31
bis di cui all'Allegato 1, suballegato 1  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio  1998,  nel  rispetto  dei  criteri  imposti
dall'Allegato 3 al decreto medesimo,  con  destinazione  in  impianti
autorizzati per le operazioni di recupero  R5,  R10  ed  R13  di  cui
all'Allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152.