Estratto determina AAM/A.I.C. n. 173/2019 del 1° ottobre 2019 
 
    Procedure europee: 
      AT/H/0712/001/DC; 
      AT/H/0712/001/IB/001; 
      AT/H/0712/001/IB/002. 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale:  FUSICUTANBETA
nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di
seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: societa' Mibe Pharma Italia  S.r.l.  con  sede
legale e domicilio fiscale in via Leonardo da  Vinci,  20/B  -  39100
Bolzano, Italia, codice fiscale n. 02988160210. 
    Confezioni: 
      «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in  al  da  5  g  -  A.I.C.  n.
045358013 (in base 10) 1C86XX (in base 32); 
      «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al  da  15  g  -  A.I.C.  n.
045358025 (in base 10) 1C86Y9 (in base 32); 
      «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al  da  30  g  -  A.I.C.  n.
045358037 (in base 10) 1C86YP (in base 32); 
      «20 mg/g + 1 mg/g crema» 1 tubo in al  da  60  g  -  A.I.C.  n.
045358049 (in base 10) 1C86Z1 (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: trentasei mesi. 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperatura superiore ai 30° C. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        1 g di crema contiene 20,4  mg  di  acido  fusidico  0,5  H2O
(equivalente a 20 mg di acido fusidico) e 1,214  mg  di  betametasone
valerato (equivalente a1 mg di betametasone). 
      eccipienti: 
        macrogol stearil etere 21, 
        alcool cetostearilico, 
        paraffina liquida, 
        paraffina bianca molle, 
        all-rac-α-tocoferolo, 
        ipromellosa, 
        acido citrico monoidrato, 
        metil paraidrossibenzoato (E 218), 
        propil paraidrossibenzoato (E 216), 
        sorbato di potassio (E 202), 
        acqua purificata. 
    Responsabile  del  rilascio  lotti:  Mibe  GmbH  Arzneimittel   -
Muenchener Strasse 15, 06796 Brehna, Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: terapia iniziale di  eczemi  infetti  o
dermatite dovuta a batteri sensibili all'acido fusidico. 
    Occorre  tenere  in  considerazione  le  linee  guida   ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura:  
      RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.