IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15  settembre  2003  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 11 novembre 2014,  n.  164,  ed  in  particolare  l'art.  6-ter
concernente le disposizioni per l'infrastrutturazione  degli  edifici
con impianti di comunicazione elettronica; 
  Vista  la  direttiva  2014/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre  i  costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita',  che  indica  come  per  gli  operatori  delle   reti   di
comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, puo' risultare
molto  piu'  efficiente  riutilizzare   le   infrastrutture   fisiche
esistenti, come quelle di altre  imprese  di  pubblici  servizi,  per
installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle
zone in cui non e' disponibile una rete di comunicazione  elettronica
adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire  una
nuova infrastruttura fisica; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32  recante
«Attuazione    della    direttiva    2007/2/CE,    che     istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea (INSPIRE)»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33  recante
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'»; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  dell'11
maggio 2016, recante «Istituzione del  SINFI  -  Sistema  informativo
nazionale federato delle infrastrutture»; 
  Visto, in particolare l'art. 4 del decreto legislativo 15  febbraio
2016, n. 33, e ravvisata la necessita'  di  stabilire  le  regole  di
accesso e consultazione dei dati raccolti  nel  SINFI,  tenuto  conto
della necessita' di tutelarne eventuali elementi  di  riservatezza  e
segretezza, nonche'  le  esigenze  connesse  alla  sicurezza  e  alla
integrita'  delle  reti,  alla  sicurezza  nazionale,  alla  pubblica
sicurezza e alla sanita' pubblica; 
  Ravvisata, a tale riguardo, l'esigenza di modificare il decreto del
Ministero dello sviluppo economico dell'11 maggio 2016; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui  all'art.  19
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; 
  Ritenuto di dover sentire il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni; 
  Sentita l'Autorita' delle garanzie nelle comunicazioni; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche ed integrazioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  apporta   le   seguenti   modifiche   ed
integrazioni  al  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
dell'11  maggio  2016,  recante  «Istituzione  del  SINFI  -  Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture»: 
    dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art. 6 (Consultazione e accesso al SINFI). -  1.  Le  informazioni
raccolte nel Sinfi ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2016,
n. 33 relative alle reti pubbliche  di  comunicazioni  e  alle  altre
infrastrutture fisiche, funzionali ad ospitare reti di  comunicazione
elettronica ad alta velocita', ad eccezione  dei  cavi,  compresa  la
fibra inattiva, e degli elementi di rete utilizzati per la  fornitura
delle acque destinate al consumo  umano,  sono  rese  consultabili  e
accessibili da Infratel Italia S.p.a. secondo le  modalita'  definite
dal presente decreto. 
  2. La consultazione e l'accesso alle informazioni di cui al comma 1
sono consentiti anche laddove le reti pubbliche di comunicazioni e le
altre infrastrutture  fisiche  di  cui  al  medesimo  comma  1  siano
dismesse. 
  3. Ai sensi  dell'art.  4,  comma  3  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2016, n. 33, le informazioni accessibili, nei casi ed  entro
i limiti previsti dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33  e
dal presente decreto, si  distinguono  in:  «informazioni  di  base»;
«informazioni su caratteristiche fisiche»; «informazioni ulteriori». 
  Per «informazioni di base» si intendono quelle relative a: 
    ubicazione del tracciato (geometrie georeferenziate); 
    nominativo del gestore dell'infrastruttura e sua partita IVA; 
    riferimenti (nominativo, recapiti telefonici,  indirizzo  e-mail)
del  soggetto  incaricato  dal  gestore  dell'infrastruttura   a   al
caricamento dei dati; 
    stato dell'infrastruttura (in uso o dismessa); 
    tipologia  delle  infrastrutture  di  alloggiamento   (cavidotti,
tralicci, etc.); 
    destinazione dell'infrastruttura (rete idrica, rete del gas, rete
elettrica, rete di telecomunicazioni, etc.). 
  Per «informazioni su caratteristiche fisiche» si  intendono  quelle
relative a: 
    diametro dei cavi e delle tubature; 
    profondita' di posa; 
    tipo di segnalazione di posa; 
    spazio disponibile per ospitare elementi di rete di comunicazione
elettronica ad alta velocita'. 
  Per «informazioni ulteriori» si intendono quelle relative a: 
    data in cui sono state generate le informazioni; 
    indicazione  della  «scala  di   rilievo»   utilizzata   per   le
informazioni. 
  4. Sono altresi' rese accessibili le informazioni minime  attinenti
alle opere di genio civile, in  corso  o  programmate,  conferite  al
Sinfi, in base a quanto previsto dall'art. 4,  comma  2  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. 
  5. Si applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni  relative  ai
servizi di rete di consultazione e scaricamento previsti dal  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32. 
  Art. 7 (Soggetti legittimati alla consultazione e  all'accesso).  -
1. La consultazione e l'accesso alle informazioni raccolte nel  Sinfi
sono consentite agli operatori di rete di cui all'art.  2,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo 15  febbraio  2016,  n.  33,  alle
pubbliche  amministrazioni  e  ad  altri  soggetti  che  ne  facciano
richiesta e ne abbiano interesse. Sono a tal fine attribuiti  profili
differenziati in funzione dei  livelli  di  accesso  e  consultazione
riconosciuti, in base  all'obiettivo  specifico  della  richiesta,  a
ciascuna di tali categorie di soggetti. 
  2. Al momento del conferimento  delle  informazioni  al  Sinfi,  al
responsabile indicato dal soggetto che ha effettuato il  conferimento
sono attribuite credenziali per la consultazione  delle  informazioni
minime, di cui all'art. 6,  comma  3,  relative  alle  infrastrutture
fisiche di alloggiamento delle reti pubbliche di comunicazione, delle
reti di acque reflue, delle reti del gas, delle reti di  elettricita'
compresa l'illuminazione pubblica e  delle  reti  di  altri  servizi,
documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo del territorio  nazionale
e raccolte nel Sinfi. 
  3. Gli operatori di rete che intendano installare elementi di  rete
di comunicazione elettronica  ad  alta  velocita'  hanno  diritto  ad
accedere, a condizione che abbiano fornito i dati di loro competenza,
alla totalita' delle informazioni raccolte nel  SINFI  relative  alle
infrastrutture fisiche documentate nel sottosuolo e  sul  soprasuolo,
nonche' alle  informazioni  minime  attinenti  alle  opere  di  genio
civile, in corso o programmate, raccolte nel Sinfi, in base a  quanto
previsto dall'art. 4, comma 2 del  decreto  legislativo  15  febbraio
2016, n. 33. A tal fine, devono indicare con  sufficiente  dettaglio,
nella richiesta  di  accesso,  l'area  in  cui  intendono  effettuare
l'installazione. 
  4. Le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali,  in  base
al principio di leale cooperazione istituzionale, hanno  diritto,  di
norma  in  relazione  al  territorio  di  rispettiva  competenza,  ad
accedere, anche mediante l'uso del Sistema pubblico di  connettivita'
(SPC), alla totalita' delle informazioni raccolte nel SINFI  relative
alle  infrastrutture  fisiche  documentate  nel  sottosuolo   e   sul
soprasuolo, nonche' alle informazioni minime attinenti alle opere  di
genio civile, in corso o programmate, raccolte nel Sinfi, in  base  a
quanto previsto dall'art. 4,  comma  2  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2016, n. 33. 
  5. Gli altri  soggetti  interessati  hanno  diritto,  in  relazione
all'area territoriale per la quale presentano richiesta, ad  accedere
alle informazioni minime raccolte nel SINFI di cui all'art. 6,  commi
3 e 4 relative alle infrastrutture fisiche documentate nel sottosuolo
e sul soprasuolo. 
  6. Il diritto di accesso di cui ai commi  3,  4  e  5  si  esercita
mediante richiesta scritta e motivata, inoltrata per via  telematica,
utilizzando il format disponibile sul sito www.sinfi.it, sulla  quale
Infratel  Italia  S.p.a.  provvede  entro  trenta   giorni,   tramite
l'attribuzione di credenziali per l'accesso al  Sinfi,  coerentemente
al profilo spettante. 
  7. Alle richieste di accesso di cui ai commi 3 e 5, per quanto  non
specificamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al  Capo
V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
  Art. 8 (Riservatezza). -  1.  Al  momento  del  conferimento  delle
informazioni  al  SINFI,  gli  operatori  di  rete  e  i  gestori  di
infrastrutture fisiche, al  fine  di  salvaguardare  la  riservatezza
delle informazioni conferite per le ragioni di cui all'art. 4,  comma
6 del decreto legislativo 15 febbraio  2016,  n.  33,  connesse  alla
sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza nazionale, alla
pubblica sicurezza, alla sanita' pubblica, ovvero per  la  tutela  di
dati riservati,  dei  segreti  tecnici  e  commerciali,  indicano  le
informazioni  di   cui   richiedano   la   sottrazione   all'accesso,
specificandone i motivi.».