IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei
simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto l'art. 6,  paragrafo  3  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
664/2014 che prevede  la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  da
parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie  e  fitosanitarie
obbligatorie  o  motivato  da  calamita'  naturali  o  da  condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1065/97  della  Commissione  del  12
giugno 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di
Castelluccio di Norcia»; 
  Vista la determinazione dirigenziale n. 5064 del 22 maggio 2019 con
la quale la  Regione  Umbria,  ha  chiesto  e  ottenuto  la  modifica
temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6,
paragrafo  3  del  regolamento  delegato  (UE)   n.   664/2014,   per
l'impossibilita' di portare a termine le  semine  entro  la  scadenza
imposta  dal  disciplinare  a  causa  del   susseguirsi   di   eventi
atmosferici avversi; 
  Vista la determinazione dirigenziale n. 9678 del  1°  ottobre  2019
con  la  quale  la  Regione  Umbria  ha  chiesto  l'avvio   dell'iter
amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di  produzione
ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE)
n. 664/2014, per l'impossibilita' di portare a termine le  operazioni
di raccolta della «Lenticchia di Castelluccio  di  Norcia»  entro  il
termine imposto dal disciplinare a causa del  ritardo  dell'epoca  di
semina. 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di  produzione  della  «Lenticchia  di  Castelluccio  di
Norcia» IGP ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3  del  regolamento
delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   la   modifica
temporanea  apportata  al  disciplinare  di  produzione   della   IGP
«Lenticchia di Castelluccio di Norcia» attualmente vigente, affinche'
le disposizioni contenute nel predetto  documento  siano  accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione della denominazione «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»
registrata in qualita' di indicazione geografica  protetta  in  forza
del regolamento (CE) 1065/97 della Commissione del  12  giugno  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156 del
13 giugno 1997. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP
«Lenticchia di  Castelluccio  di  Norcia»  e'  temporanea  e  la  sua
efficacia e' limitata alla campagna agraria 2019. 
 
    Roma, 11 ottobre 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi