Estratto determina n. 1477/2019 del 10 ottobre 2019 
 
    Medicinale: PANTOPRAZOLO AUROBINDO (Pantoprazolo). 
    Titolare  A.I.C.:  Aurobindo  Pharma  (Italia)  s.r.l.,  via  San
Giuseppe n. 102, 21047 - Saronno (VA). 
    Confezioni: 
      20 mg compresse gastroresistenti, 28 compresse in flacone  HDPE
- A.I.C. n. 043494335 (in base 10); 
      40 mg compresse gastroresistenti, 28 compresse in flacone  HDPE
- A.I.C. n. 043494347 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti. 
    Composizione: principio attivo: pantoprazolo. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      20 mg compresse gastroresistenti, 28 compresse in flacone HDPE;
A.I.C. n. 043494335 (in base 10);  classe  di  rimborsabilita':  «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,88; prezzo al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 7,28; note AIFA: 1 e 48; 
      40 mg compresse gastroresistenti, 28 compresse in flacone HDPE;
A.I.C. n. 043494347 (in base 10);  classe  di  rimborsabilita':  «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,18; prezzo al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 13,47; note AIFA: 1 e 48. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza  del  termine  di  cui  al  precedente  comma,
«Pantoprazolo Aurobindo» e'  classificato,  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Pantoprazolo  Aurobindo»  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.