IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita'
della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018);
Visto, altresi', il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 31 dicembre 2018, recante «Ripartizione in capitoli delle
Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018);
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n.
1-2304 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 giugno 2019 con
il n. 2389) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ripartisce le risorse complessivamente
destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019 fra le
diverse ipotesi d'intervento ed in particolare l'art. 1, comma 1,
lettera d), che destina 25 milioni di euro a favore degli
investimenti;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli
effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Ritenuto necessario continuare a dare impulso al rinnovamento ed
alla ristrutturazione del settore dell'autotrasporto, con particolare
riferimento allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio
modale avuto riguardo anche alla tutela dell'ambiente;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 2016, n. 7, recante sistema di riqualificazione elettrica
destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante la disciplina
delle procedure per l'approvazione dell'installazione di sistemi di
riqualificazione elettrica su veicoli gia' immatricolati con motore
termico;
Ritenuto necessario prevedere anche per l'anno 2019 incentivi per
l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a
gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello
di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per le
piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici
sull'ambiente;
Ritenuto di dover ricomprendere anche i dispositivi idonei ad
operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli per il
trasporto merci a trazione tradizionale;
Considerata la necessita' di prevedere anche per l'annualita' 2019
incentivi per il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisizione
di trattori stradali rispondenti alla normativa anti-inquinamento
euro VI unitamente alla radiazione, tramite rottamazione, dei veicoli
piu' obsoleti, ottimizzando cosi' gli effetti favorevoli
sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;
Ritenuto opportuno, altresi', incentivare l'acquisizione di
rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, nonche'
l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale
quali casse mobili e rimorchi porta casse, anche al fine di
ottimizzare la catena logistica;
Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di
efficienza energetica, nonche' di casse mobili in connessione con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere diretta a tutte le
imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare
oltre le norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto
e dei costruttori;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2019 nel
limite di spesa pari a euro 25.000.000 e la loro ripartizione fra le
varie tipologie d'investimento fatto salvo quanto dovuto alla
societa' «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le
infrastrutture ed i trasporti Societa' per azioni», quale soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivi a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico
del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il
trasporto intermodale.
3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei
principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni
previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte
delle risorse globalmente disponibili pari a euro 25.000.000:
a) 9,5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas
naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full
electric) nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare
la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a
motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi
dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014;
b) 9 milioni di euro;
a) per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi
alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire
da 7 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009;
b) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D
TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate fino a 7 tonnellate in assenza di contestuale
rottamazione.
c) 6 milioni di euro per l'acquisizione anche mediante locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi
volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza
energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
d) 0,5 milione di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi
porta casse cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti
modalita' di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura
di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento
(CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata
con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze presentate, si
rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non
risultino sufficienti.
6. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non puo'
superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
ammissibili.
7. Al fine di evitare il superamento delle intensita' massime di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime
tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei
contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
8. I beni di cui al precedente comma 4 non possono essere alienati,
concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena
disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 31
dicembre 2022, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede
all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della
disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo
intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di
pagamento del beneficio.