IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'
della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di
veicoli non conformi al regolamento stesso; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e  l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; 
  Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge  di  bilancio  2019)
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018); 
  Visto, altresi', il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 31 dicembre 2018, recante  «Ripartizione  in  capitoli  delle
Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno  finanziario  2019  e  per  il  triennio  2019-2021»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018); 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n.  231
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019  con  il  n.
1-2304 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 giugno 2019 con
il n. 2389) che, sulla base dell'art. 1, comma  150  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  ripartisce  le  risorse   complessivamente
destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019 fra  le
diverse ipotesi d'intervento ed in particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera  d),  che  destina  25  milioni  di  euro  a   favore   degli
investimenti; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Ritenuto necessario continuare a dare impulso  al  rinnovamento  ed
alla ristrutturazione del settore dell'autotrasporto, con particolare
riferimento allo sviluppo dei servizi logistici  ed  al  riequilibrio
modale avuto riguardo anche alla tutela dell'ambiente; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
gennaio 2016, n. 7, recante  sistema  di  riqualificazione  elettrica
destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante  la  disciplina
delle procedure per l'approvazione dell'installazione di  sistemi  di
riqualificazione elettrica su veicoli gia' immatricolati  con  motore
termico; 
  Ritenuto necessario prevedere anche per l'anno 2019  incentivi  per
l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa  a
gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello
di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per  le
piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici
sull'ambiente; 
  Ritenuto di dover  ricomprendere  anche  i  dispositivi  idonei  ad
operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli  per  il
trasporto merci a trazione tradizionale; 
  Considerata la necessita' di prevedere anche per l'annualita'  2019
incentivi per il rinnovo del parco veicolare mediante  l'acquisizione
di trattori stradali  rispondenti  alla  normativa  anti-inquinamento
euro VI unitamente alla radiazione, tramite rottamazione, dei veicoli
piu'   obsoleti,   ottimizzando   cosi'   gli   effetti    favorevoli
sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale; 
  Ritenuto  opportuno,  altresi',   incentivare   l'acquisizione   di
rimorchi  e   semirimorchi   per   trasporto   intermodale,   nonche'
l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale
quali  casse  mobili  e  rimorchi  porta  casse,  anche  al  fine  di
ottimizzare la catena logistica; 
  Considerato che  l'incentivazione  per  l'acquisto  di  rimorchi  e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di
efficienza energetica, nonche' di casse  mobili  in  connessione  con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere  diretta  a  tutte  le
imprese nel limite  del  40  per  cento  dei  costi  di  investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per  andare
oltre le norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale; 
  Sentite le principali associazioni di categoria  dell'autotrasporto
e dei costruttori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie relative  all'anno  2019  nel
limite di spesa pari a euro 25.000.000 e la loro ripartizione fra  le
varie  tipologie  d'investimento  fatto  salvo  quanto  dovuto   alla
societa'  «Rete  Autostrade  Mediterranee  per   la   logistica,   le
infrastrutture ed i trasporti Societa' per  azioni»,  quale  soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  ad  incentivi  a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi
attive sul territorio italiano,  regolarmente  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori  di
cose per conto di terzi, per il rinnovo e  l'adeguamento  tecnologico
del parco veicolare, per l'acquisizione di beni  strumentali  per  il
trasporto intermodale. 
  3. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei
principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno  2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 
  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati, corrispondenti  ad  una  quota  parte
delle risorse globalmente disponibili pari a euro 25.000.000: 
    a)  9,5  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante
locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al
trasporto di merci  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o
superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano  CNG,  gas
naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica  (full
electric) nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare
la  riconversione  di  autoveicoli   per   il   trasporto   merci   a
motorizzazione termica in veicoli  a  trazione  elettrica,  ai  sensi
dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della  Commissione  del
17 giugno 2014; 
    b) 9 milioni di euro; 
      a) per la radiazione per rottamazione  di  veicoli  pesanti  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,
con contestuale acquisizione di veicoli nuovi  di  fabbrica  conformi
alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a  partire
da 7 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2  e
3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2009; 
      b) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro  6  D
TEMP di massa complessiva a pieno  carico  pari  o  superiore  a  3,5
tonnellate  fino  a  7   tonnellate   in   assenza   di   contestuale
rottamazione. 
    c) 6 milioni di euro per l'acquisizione anche mediante  locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica,  per  il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC  596-5
e  per  il  trasporto  combinato  marittimo  dotati  di  ganci   nave
rispondenti alla normativa  IMO,  dotati  di  dispositivi  innovativi
volti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza
energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi  e  semirimorchi  o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto
previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014; 
    d)  0,5  milione  di  euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante
locazione finanziaria, di casse  mobili  e  rimorchi  o  semirimorchi
porta  casse  cosi'  da  facilitare  l'utilizzazione  di   differenti
modalita' di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna  rottura
di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36  del  regolamento
(CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  4,  sono  erogabili  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata
con decreto del direttore generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita' qualora, per effetto delle  istanze  presentate,  si
rendano disponibili risorse a favore di aree in  cui  le  stesse  non
risultino sufficienti. 
  6. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui al comma  4  per  singola  impresa  non  puo'
superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate
ammissibili. 
  7. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime
tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei
contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  8. I beni di cui al precedente comma 4 non possono essere alienati,
concessi in locazione o in noleggio e  devono  rimanere  nella  piena
disponibilita' del beneficiario del contributo fino  a  tutto  il  31
dicembre 2022, pena la revoca del contributo erogato. Non si  procede
all'erogazione del contributo anche nel caso di  trasferimento  della
disponibilita'  dei  beni  oggetto  degli   incentivi   nel   periodo
intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di
pagamento del beneficio.