IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge  di  bilancio  2019)
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2018, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n.  231
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019) che,  sulla
base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  ha
ripartito  le   risorse   complessivamente   destinate   al   settore
dell'autotrasporto per il  triennio  2019-2020-2021  fra  le  diverse
ipotesi d'intervento; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1,  lettera  d)  del  medesimo
decreto che destina 25 milioni di euro a favore degli investimenti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
22 luglio 2019, n. 336 (registrato dalla Corte dei conti  in  data  5
agosto 2019) recante modalita' di ripartizione  ed  erogazione  delle
risorse  finanziarie  destinate  a  favore  degli   investimenti   da
sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
27 agosto 2019, n. 393 (registrato dalla Corte dei conti in  data  12
settembre 2019) che, novellando l'art. 1, comma  4,  lettera  b)  del
decreto ministeriale 22 luglio 2019,  n.  336,  ha  esteso  l'obbligo
della rottamazione anche nel caso degli incentivi per  l'acquisizione
dei veicoli euro VI D TEMP; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale  22
luglio 2019, n. 336 che rinvia ad un successivo decreto  direttoriale
la disciplina delle modalita' di dimostrazione dei requisiti  tecnici
di ammissibilita' agli incentivi, nonche' le  relative  modalita'  di
presentazione delle domande di ammissione  e  quelle  di  svolgimento
dell'attivita' istruttoria; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e,  in  particolare,  l'art.  17  che  consente  aiuti  agli
investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a
future norme dell'Unione europea; 
  Visto, in particolare, l'art. 8 del summenzionato regolamento  (UE)
n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di
Stato; 
  Visto, altresi', l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,  ai
fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti  e
le soglie finanziarie che definiscono la categoria; 
  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni  dei  veicoli  pesanti  (euro  VI)   e   all'accesso   alle
informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del
veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento
stesso; 
  Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi  ai   sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale  nonche'  all'intensita'  di
aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei  veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento  di  informazioni  sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo; 
  Visto il regolamento n. 582/2011 recante attuazione e modifica  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei  veicoli  pesanti  (euro  VI)  e
recante modifica degli allegati I e III  della  direttiva  2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento UNECE 83 in materia di  disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle  emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1°  dicembre  2015,  n.  219  recante  sistema  di   riqualificazione
elettrica  destinato  ad  equipaggiare  autovetture  M  e  N1   (c.d.
«retrofit»); 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed  integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi»   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; 
  Considerato  che  il  Soggetto  gestore   della   presente   misura
d'incentivazione e' stato individuato nella societa'  RAM  Logistica,
infrastrutture, trasporti S.p.a. (d'ora innanzi  RAM  o  il  Soggetto
gestore); 
  Considerata   la   sopravvenuta   impossibilita'    di    avvalersi
dell'indispensabile supporto tecnico dell'attuale soggetto incaricato
della implementazione del sistema per la gestione  informatica  delle
domande e degli adeguamenti evolutivi della piattaforma medesima; 
  Rilevata  di  conseguenza,  per  le   ragioni   summenzionate,   la
necessita' di  disporre  circa  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione  agli  incentivi  nonche'  la  relativa  gestione  con  le
disposizioni di cui al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  operative  della
misura  d'incentivazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019 n. 336  come  integrato
dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  27
agosto 2019, n. 393, con  specifico  riferimento  alle  modalita'  di
presentazione delle domande di ammissione ed alle  connesse  fasi  di
prenotazione e di rendicontazione nonche' all'attivita' istruttoria.