Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  indicazione  geografica  protetta  «Radicchio   di
Chioggia» registrata con reg. (CE) n 1025/2008 della Commissione  del
17 ottobre 2008.  
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela del radicchio di Chioggia IGP con sede c/o Mercato orticolo di
Chioggia, loc. Brondolo, 30015 Chioggia Venezia  (Italy),  e  che  il
predetto consorzio  e'  l'unico  soggetto  legittimato  a  presentare
l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali
acquisito inoltre il parere della Regione Veneto circa  la  richiesta
di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del
disciplinare di produzione della I.G.P. «Radicchio di Chioggia» cosi'
come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,   forestali -   Dipartimento   delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca -  Direzione  generale  per  la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.