LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; 
  Vista la delibera del  26  giugno  2013,  n.  18592,  e  successive
modificazioni, con la quale e' stato adottato  il  regolamento  sulla
raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (di  seguito,
«regolamento Crowdfunding»); 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha introdotto modifiche
al TUF, al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa
italiana in tema di portali per la raccolta di capitali  on-line  (di
seguito «legge di bilancio 2019»); 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 236, della legge  di  bilancio
2019, che ha esteso la definizione di «portale  per  la  raccolta  di
capitali per le piccole e medie imprese e  per  le  imprese  sociali»
contenuta  nell'art.  1,  comma  5-novies,  del  TUF,  al   fine   di
ricomprendere tra le  attivita'  esercitabili  tramite  tali  portali
anche quella della «raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni  o
strumenti finanziari  di  debito  da  parte  delle  piccole  e  medie
imprese»; 
  Visto altresi' il successivo comma 238, dell'art. 1 della legge  di
bilancio 2019, che ha integrato il nuovo comma 1-ter all'art. 100-ter
del TUF, sulle offerte al pubblico condotte  attraverso  uno  o  piu'
portali  per  la   raccolta   di   capitali,   disponendo   che   «la
sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di  debito  e'  riservata,
nei  limiti   stabiliti   dal   codice   civile,   agli   investitori
professionali e a particolari categorie di investitori  eventualmente
individuate dalla Consob ed e' effettuata in una sezione del  portale
diversa da quella in cui  si  svolge  la  raccolta  del  capitale  di
rischio»; 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il documento di consultazione sulle modifiche da apportare al
regolamento Crowdfunding, pubblicato in data 20 giugno 2019; 
  Valutate le osservazioni pervenute  in  risposta  al  documento  di
consultazione, pubblicato in data 20 giugno 2019, con il  quale  sono
state illustrate e sottoposte alle considerazioni degli operatori del
mercato le proposte di modifica  al  regolamento  Crowdfunding,  come
rappresentate nella  relazione  illustrativa  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento; 
  Valutato il parere del Comitato degli operatori di mercato e  degli
investitori; 
  Considerato  che  e'  opportuno,  alla  luce   delle   disposizioni
contenute nel citato comma 1-ter dell'art.  100-ter  del  TUF,  e  di
quanto emerso a seguito della procedura di consultazione,  modificare
il regolamento Crowdfunding per  dare  attuazione  alle  disposizioni
introdotte nel TUF in materia offerte aventi a oggetto obbligazioni e
titoli di debito e recepire le ulteriori  modifiche  sottoposte  alla
consultazione del mercato; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592
  del 26 giugno  2013  e  successive  modificazioni,  concernente  la
  disciplina per la raccolta di capitali di rischio  tramite  portali
  on-line. 
 
1. Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il regolamento e' ridenominato «Regolamento  sulla  raccolta  di
capitali tramite portali on-line»; 
  2) nella parte I, all'art. 2, comma 1, 
    A. alla lettera c), 
      i. al numero 01, dopo le parole «14 giugno 2017» sono  aggiunte
le parole: «, organizzate in forma societaria secondo il  diritto  di
uno Stato membro dell'Unione europea o aderente  agli  accordi  sullo
Spazio economico europeo»; 
      ii. al numero 1, dopo le parole «29 luglio 2014  n.  106»  sono
aggiunte le parole: «, che rispetti i limiti dimensionali di  cui  al
numero 01)»; 
      iii. al numero 3, sono soppresse le seguenti  parole:  «,  come
definito dall'art. 1, comma 2, lettera e) del decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014»; 
      iv. al numero 4, sono soppresse le  seguenti  parole:  «,  come
definite dall'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014»; 
    B. alla lettera d), dopo le parole «raccolta  di  capitali»  sono
soppresse le seguenti parole: «di rischio»; 
    C. alla lettera e), dopo le parole «raccolta  di  capitali»  sono
soppresse le seguenti parole: «di rischio»; 
    D. dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «e-ter) «OICR che investe prevalentemente in  piccole  e  medie
imprese»: l'organismo di investimento collettivo  del  risparmio  che
destina almeno il 70%  dei  capitali  raccolti  in  piccole  e  medie
imprese; 
      e-quater) «societa' di capitali che  investono  prevalentemente
in  piccole  e  medie  imprese»:  le  societa'  di  capitali  le  cui
immobilizzazioni   finanziarie,   iscritte    nell'ultimo    bilancio
depositato, sono costitute almeno al 70% da strumenti  finanziari  di
piccole e medie imprese»; 
    E. alla lettera g), dopo le parole «raccolta  di  capitali»  sono
soppresse le seguenti parole: «di rischio»; 
    F. alla lettera h), dopo le parole «degli OICR» sono aggiunte  le
seguenti parole: «e le obbligazioni o i titoli di debito»; 
    G. alla lettera j), le parole «16190 del 29  ottobre  2007»  sono
sostituite dalle seguenti parole: «20307 del 15 febbraio 2018»; 
  3) nella parte II, titolo I, all'art. 5, 
    A. al comma 1, lettera f), dopo le  parole  «dalla  Consob»  sono
aggiunte  le  seguenti  parole:  «e  il  corrispondente  collegamento
ipertestuale.»; 
    B. al comma 2, lettera c), dopo le  parole  «dalla  Consob»  sono
aggiunte  le  seguenti  parole:  «e  il  corrispondente  collegamento
ipertestuale»; 
  4) nella parte II, titolo II, all'art. 7, comma 5, dopo  le  parole
«dagli articoli» sono aggiunte le parole: «7-bis,»; 
  5) nella parte II, titolo III, 
    A. all'art. 13, 
      a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
        «3-bis. Il gestore richiama  l'attenzione  degli  investitori
sui limiti imposti dall'art. 2412 del codice civile  per  l'emissione
di obbligazioni da parte di societa' per azioni e dall'art. 2483  del
codice civile per  l'emissione  di  titoli  di  debito  da  parte  di
societa'  a  responsabilita'  limitata,  nonche'   sugli   eventuali,
ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile»; 
      b)  al  comma  5-bis  le  parole  «Il  gestore  verifica»  sono
sostituite dalle seguenti parole: «Al  di  fuori  degli  investimenti
effettuati dai soggetti indicati all'art. 24, comma 2-quater, lettera
c), il gestore verifica»; 
      c) dopo il comma 5-ter sono aggiunti i seguenti commi: 
        «5-quater. Il gestore  assicura  che  le  offerte  aventi  ad
oggetto obbligazioni o titoli di debito  vengano  effettuate  in  una
sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di
capitale di rischio. 
        5-quinquies. Il gestore del portale assicura che: 
          (i) per ciascuna offerta avente  ad  oggetto  obbligazioni,
siano rispettati i limiti posti  dall'art.  2412  e  che  le  offerte
effettuate entro  tali  limiti  siano  rivolte  ai  soli  investitori
individuati all'art. 24, commi 2, e 2-quater; 
          (ii) per ciascuna  offerta  avente  ad  oggetto  titoli  di
debito, siano rispettati i limiti posti  dall'art.  2483  del  codice
civile, ove pertinenti, nonche'  gli  ulteriori  limiti  posti  dalla
disciplina speciale applicabile.»; 
    B. all'art. 14, comma 1, dopo la  lettera  h)  sono  aggiunte  le
seguenti lettere: 
      «h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto  dei
limiti posti dal codice civile e dalle leggi speciali per l'emissione
di obbligazioni e titoli di  debito  da  parte  di  piccole  e  medie
imprese; 
      h-ter) alle  misure  predisposte  per  assicurare  il  rispetto
dell'art. 24, comma 2-quater; 
      h-quater)  alle  misure  predisposte  per  la  gestione  e   il
funzionamento   della   bacheca   elettronica,   in   caso   di   sua
istituzione;»; 
    C. all'art. 15, 
      a) al comma 1, dopo la lettera d)  sono  aggiunte  le  seguenti
lettere: 
        «d-bis) i limiti all'emissione di obbligazioni  e  titoli  di
debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del  codice  civile  e  dalle
leggi speciali applicabili; 
        d-ter) i limiti posti dall'art. 24, comma 2-quater;»; 
      b) al comma 2, le parole «Il gestore assicura» sono  sostituite
dalle seguenti parole: «Fermo quanto  previsto  dall'art.  13,  commi
5-quinquies e dall'art. 24, comma 2-quater, il gestore assicura»; 
    D. all'art. 16, 
      a) al comma 1, lettera a), 
        i. le parole «significative variazioni intervenute  o  errori
materiali rilevati nel corso  dell'offerta,»  sono  sostituite  dalle
seguenti  parole:  «fatti  nuovi  significativi  intervenuti,  errori
materiali o imprecisioni rilevati nel  corso  dell'offerta,  atti  ad
influire sulla decisione dell'investimento,»; 
      b) al comma 1, dopo la lettera d-bis) sono aggiunte le seguenti
lettere: 
        «d-ter) le  categorie  di  investitori  a  cui  e'  riservata
l'offerta di obbligazioni o titoli di debito; 
        d-quater) l'indicazione dei limiti posti dall'art.  2412  del
codice civile per l'emissione di obbligazioni da  parte  di  societa'
per azioni e dell'art. 2483 del  codice  civile  per  l'emissione  di
titoli di debito da parte di  societa'  a  responsabilita'  limitata,
nonche' degli eventuali,  ulteriori  limiti  posti  dalla  disciplina
speciale applicabile; 
        d-quinquies) le informazioni circa  l'eventuale  destinazione
alla quotazione su mercati regolamentati,  sistemi  multilaterali  di
negoziazione o sistemi organizzati di  negoziazione  degli  strumenti
finanziari emessi dall'offerente.»; 
    E. all'art.  21,  comma  3,  lettera  b),  dopo  le  parole  «con
riferimento alle stesse» sono aggiunte le  seguenti  parole:  «,  con
separata evidenza delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli  di
capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni
o titoli di debito»; 
  6) nella parte II, titolo IV, all'art. 23,  comma  1,  lettera  b),
numero 1, dopo le parole «raccolta di  capitale»  sono  soppresse  le
seguenti parole: «di rischio»; 
  7) nella parte III, 
    A. all'art. 24, 
      a) al comma 1, 
        i. alla  lettera  a),  prima  delle  parole  «il  diritto  di
recesso» sono aggiunte le seguenti parole: «in caso di offerte aventi
ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale,»; 
        ii.  alla  lettera  a),  dopo  le   parole   «delle   proprie
partecipazioni» sono aggiunte le seguenti  parole:  «ovvero  clausole
che  attribuiscano  un  analogo   diritto   a   cedere   le   proprie
partecipazioni,»; 
        iii. dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: 
          «b-bis) in caso di offerte  aventi  ad  oggetto  titoli  di
debito  emessi  da  una  societa'  a  responsabilita'  limitata,   la
possibilita' di emettere titoli di debito, in conformita' con  l'art.
2483, comma 1, del codice civile.»; 
      b) al comma 2, 
        i. le parole «Ai fini del  perfezionamento»  sono  sostituite
dalle seguenti parole: «In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o
quote   rappresentative   del   capitale   sociale,   ai   fini   del
perfezionamento»; 
        ii. dopo le parole «portafoglio di strumenti finanziari» sono
aggiunte le seguenti parole: «di cui al testo unico»; 
        iii. le parole «in contante» sono sostituite con le  seguenti
parole: «di denaro»; 
        iv. dopo il romanino ii) e' aggiunto il seguente paragrafo: 
          «In caso di persone giuridiche,  la  valutazione  circa  il
possesso dei requisiti di cui sopra e'  condotta  con  riguardo  alla
persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto  e/o  alla
persona giuridica medesima.»; 
      c) al comma 2-bis le parole «in contante» sono  sostituite  con
le seguenti parole: «di denaro»; 
      d) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi: 
        «2-quater. Il  gestore  assicura  che  la  sottoscrizione  di
obbligazioni e titoli di debito sia riservata, nei  limiti  stabiliti
dal codice civile,  oltre  che  agli  investitori  professionali,  ai
soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati: 
          a) investitori non professionali che hanno  un  valore  del
portafoglio di strumenti di cui al testo unico, inclusi i depositi di
denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro; 
          b)  investitori  non  professionali  che  si  impegnano  ad
investire almeno centomila euro in un'offerta, nonche' dichiarino per
iscritto, in un documento separato dal  contratto  da  stipulare  per
l'impegno a investire, di  essere  consapevoli  dei  rischi  connessi
all'impegno o all'investimento previsto; 
          c)   investitori   non   professionali    che    effettuano
l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione
di portafogli o di consulenza in materia di investimenti. 
        2-quinquies. Ai  fini  dell'accertamento  della  qualita'  di
investitore rientrante nella categoria indicata  al  comma  2-quater,
lettera a) il soggetto interessato presenta al  gestore  una  o  piu'
dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento  da  cui
risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari di  cui  al
testo unico. Ai fini dell'accertamento della qualita' di  investitore
rientrante nella categoria indicata al comma  2-quater,  lettera  c),
l'intermediario finanziario produce una dichiarazione da cui  risulti
che  sta  effettuando  l'investimento  per  conto  di   un   cliente,
nell'ambito di un servizio di gestione di portafoglio;  nel  caso  in
cui  l'investimento  sia  effettuato  nell'ambito  del  servizio   di
consulenza ricevuto, il soggetto interessato presenta al  gestore  la
dichiarazione di adeguatezza  rilasciata  dall'intermediario  che  ha
prestato il servizio.»; 
    B. all'art. 25, comma 2, 
      a) dopo le parole «Gli investitori» sono soppresse le  seguenti
parole:  «diversi  dagli  investitori  professionali  o  dalle  altre
categorie di investitori indicate all'art. 24, comma 2,»; 
      b) dopo le parole «e' definitivamente chiusa» sono aggiunte  le
seguenti  parole:  «o  e'  avvenuta  la  consegna   degli   strumenti
finanziari»; 
      c) dopo le parole «un fatto  nuovo»  e'  aggiunta  la  seguente
parola: «significativo»; 
      d) dopo le  parole  «un  errore  materiale»  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «o un'imprecisione»; 
    C. dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente articolo: 
      «Art. 25-bis (Bacheca elettronica).  -  1.  I  gestori  possono
istituire,  in  una  sezione  separata  del  portale,   una   bacheca
elettronica per la pubblicazione delle  manifestazioni  di  interesse
alla compravendita di strumenti finanziari, che siano  stati  oggetto
di offerte concluse con  successo  nell'ambito  di  una  campagna  di
Crowdfunding svolta sul proprio portale. 
      2. Ai fini del comma 1 il gestore non svolge attivita' volte ad
agevolare  l'incontro  della  domanda  ed  offerta  degli   strumenti
finanziari  presenti  nella  bacheca   elettronica,   diverse   dalla
comunicazione in  forma  riservata  dei  dati  relativi  ai  soggetti
interessati al trasferimento degli strumenti finanziari.»; 
  8) nell'allegato 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    A. alla sezione A, punto 5-bis, le parole «la  descrizione  delle
procedure interne finalizzate alla verifica  prevista  dall'art.  13,
comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di  adesione
alle offerte ricevuto» sono sostituite con le  seguenti  parole:  «se
intende istituire una bacheca elettronica»; 
    B. alla sezione B, nel punto 4, 
      a) la parola «previsti» e' sostituita con la  seguente  parola:
«previste»; 
      b) dopo il punto 12 sono aggiunti i seguenti punti: 
        «12-bis. la descrizione delle procedure  interne  finalizzate
alla verifica prevista dall'art. 13,  comma  5-bis,  qualora  intenda
effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto; 
        12-ter.  la  descrizione   delle   misure   predisposte   per
assicurare che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli  di
debito siano effettuate in una sezione del portale diversa da  quella
in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio; 
        12-quater.  la  descrizione  delle  misure  predisposte   per
assicurare il rispetto dell'art. 24, comma 2-quater; 
        12-quinquies. la descrizione  delle  misure  predisposte  per
assicurare il rispetto degli articoli 2412 e 2483 del codice  civile,
nonche' degli eventuali,  ulteriori  limiti  posti  dalla  disciplina
speciale applicabile all'emissione di titoli di debito; 
        12-sexies. in caso di istituzione di una bacheca  elettronica
la descrizione delle misure predisposte per  assicurare  il  rispetto
dell'art.  25-bis,  comma  2,  e  per  evitare  che,  in  assenza  di
autorizzazione, l'implementazione della medesima bacheca  elettronica
comporti la  prestazione  di  servizi  e  attivita'  di  investimento
soggette a riserva di legge.»; 
  9) nell'allegato 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    A. al punto 3, 
      a) alla lettera c) sono eliminate le  seguenti  parole:  «della
percentuale che  essi  rappresentano  rispetto  al  capitale  sociale
dell'offerente,»; 
      b) alla lettera c) dopo le parole «modalita' di esercizio» sono
aggiunte le seguenti  parole:  «,  dell'eventuale  destinazione  alla
negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale
di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, nonche',
nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di  rischio,
della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale
dell'offerente. In caso di strumenti finanziari di  nuova  emissione,
descrizione delle delibere  societarie  in  virtu'  delle  quali  gli
strumenti finanziari sono stati o saranno emessi»; 
      c) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: 
        «c-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto  obbligazioni  o
titoli di debito, l'ammontare complessivo dell'emissione,  il  valore
nominale di  ciascun  titolo,  i  diritti  con  essi  attribuiti,  il
rendimento o i criteri  per  la  sua  determinazione  e  il  modo  di
pagamento e di rimborso, eventuali  clausole  di  subordinazione,  la
durata e le ulteriori condizioni;»; 
    B. al punto 4, 
      a) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente lettera: 
        «a-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto  obbligazioni  o
titoli di debito, descrizione dei limiti posti dagli articoli 2412  e
2483 del codice civile e dall'art. 24, comma 2-quater, nonche'  degli
eventuali,  ulteriori  limiti   posti   dalla   disciplina   speciale
applicabile;»; 
        b) alla lettera d)  prima  delle  parole  «descrizione  delle
modalita' di calcolo» sono aggiunte le seguenti parole: «nel caso  di
offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio,».