Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
del turismo ha ricevuto, nel  quadro  della  procedura  prevista  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio  del  21
novembre  2012,  l'istanza  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
«Stelvio» o «Stilfser» registrata con regolamento  (CE)  n.  148/2007
del 15 febbraio 2007. 
    Considerato che la modifica e'  stata  presentata  dal  Consorzio
Formaggio Stelvio, con sede via Innsbruck 43, 39100 Bolzano e che  il
predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1
del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. l2511. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito il parere della Provincia autonoma  di  Bolzano  competente
per territorio, circa la richiesta  di  modifica,  ritiene  di  dover
procedere alla pubblicazione del  disciplinare  di  produzione  della
D.O.P. «Stelvio» o «Stilfser» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche  e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.