IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2019/787 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  17  aprile  2019  relativo  alla  definizione,   alla
designazione, alla presentazione e  all'etichettatura  delle  bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni  di  bevande  spiritose  nella
presentazione e  nell'etichettatura  di  altri  prodotti  alimentari,
nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche  delle  bevande
spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di  distillati  di  origine
agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
110/2008; 
  Visto l'art. 49 del regolamento (UE) 2019/787  che  stabilisce  che
l'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, e l'art. 9  del  regolamento  di  esecuzione  716/2013
continuano  ad  applicarsi  fino  all'espletamento  delle   procedure
relative alla registrazione delle indicazioni geografiche stabilite; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  n.  4515  del  31  luglio  2014
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  186
del 12 agosto 2014, recante disposizioni in  materia  di  «Attuazione
dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione,  la
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande  spiritose  -  Schede  tecniche
delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige; 
  Viste le note del 10 giugno, 24 giugno, 29 giugno, 30  giugno  e  2
luglio 2015, e le note del 7 ottobre 2016  della  Direzione  generale
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale  della  Commissione  europea
con le quali e' stata  segnalata  la  necessita'  di  riformulare  la
descrizione delle  bevande  spiritose,  il  metodo  di  produzione  e
chiarire  le  restrizioni  in  materia  di   imbottigliamento   delle
acquaviti di frutta dell'Alto Adige; 
  Viste le note prot. n. 5467 del 9 ottobre 2015 e prot. n. 6505  del
2 dicembre 2016 con le quali  l'Italia  ha  fornito  le  informazioni
supplementari richieste elaborate sulla  base  degli  approfondimenti
condotti con il settore produttivo; 
  Vista le note del 15 marzo 2016 e del 28 marzo 2017 con  le  quali,
in esito alla valutazione delle  informazioni  supplementari  fornite
delle autorita' italiane, la Direzione  generale  dell'agricoltura  e
dello sviluppo rurale della Commissione  europea  ha  comunicato  che
l'esame delle schede tecniche delle indicazioni geografiche stabilite
in  parola  era  da  ritenersi  concluso  per  la  parte  di  propria
competenza e ha rinviato la conclusione  dell'iter  di  registrazione
all'eventuale formulazione di osservazioni da parte di altri  servizi
della  Commissione  e  alla  approvazione  del  collegio  al  termine
dell'esame; 
  Visto  l'avviso  della  Commissione  europea  recante  informazioni
concernenti  la  valutazione  delle  schede  tecniche  relative  alle
indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato
nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
27 marzo 2019 con la quale  la  Commissione  ha  dichiarato  concluso
l'esame  delle  indicazioni  geografiche  stabilite  presentate  alla
Commissione secondo l'art. 20, paragrafo 1 del reg. CE n. 110/2008  e
riporta in allegato le bevande spiritose che sono risultate  conformi
ai requisiti di cui all'art. 15, paragrafo 1 del reg. n. 110/2008; 
  Considerato che le integrazioni apportate alle schede tecniche  non
modificano il metodo di produzione  e  la  specifica  qualita'  delle
acquaviti di frutta I.G. dell'Alto Adige; 
  Ravvisata la necessita' di  aggiornare  le  schede  tecniche  delle
acquaviti  di  frutta  I.G.  dell'Alto  Adige  allegate  al   decreto
dipartimentale del 31 luglio 2014, n. 4515; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modifica della scheda tecnica 
 
  1. Sono approvate le schede tecniche delle indicazioni  geografiche
delle acquaviti di frutta  dell'Alto  Adige  riportate  in  allegato,
parte integrante del presente  provvedimento.  Tali  schede  tecniche
sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, C, D, E, F e  G  del
decreto ministeriale n. 4515 del 31 luglio 2014: 
    «Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige» - (allegato A), 
    «Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige» - (allegato B), 
    «Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige» - (allegato C), 
    «Südtiroler    Zwetschgeler/Zwetschgeler     dell'Alto     Adige»
- (allegato D), 
    «Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige» - (allegato E), 
    «Südtiroler    Gravensteiner/Gravensteiner    dell'Alto    Adige»
- (allegato F), 
    «Südtiroler Golden Delicious/Golden  Delicious  dell'Alto  Adige»
- (allegato G). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 ottobre 2019 
 
                                       Il direttore generale: Assenza