IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Visto l'art. 49 del regolamento (UE) 2019/787 che stabilisce che l'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'art. 9 del regolamento di esecuzione 716/2013 continuano ad applicarsi fino all'espletamento delle procedure relative alla registrazione delle indicazioni geografiche stabilite; Visto il decreto dipartimentale n. 4515 del 31 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 12 agosto 2014, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Schede tecniche delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige; Viste le note del 10 giugno, 24 giugno, 29 giugno, 30 giugno e 2 luglio 2015, e le note del 7 ottobre 2016 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con le quali e' stata segnalata la necessita' di riformulare la descrizione delle bevande spiritose, il metodo di produzione e chiarire le restrizioni in materia di imbottigliamento delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige; Viste le note prot. n. 5467 del 9 ottobre 2015 e prot. n. 6505 del 2 dicembre 2016 con le quali l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste elaborate sulla base degli approfondimenti condotti con il settore produttivo; Vista le note del 15 marzo 2016 e del 28 marzo 2017 con le quali, in esito alla valutazione delle informazioni supplementari fornite delle autorita' italiane, la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato che l'esame delle schede tecniche delle indicazioni geografiche stabilite in parola era da ritenersi concluso per la parte di propria competenza e ha rinviato la conclusione dell'iter di registrazione all'eventuale formulazione di osservazioni da parte di altri servizi della Commissione e alla approvazione del collegio al termine dell'esame; Visto l'avviso della Commissione europea recante informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 marzo 2019 con la quale la Commissione ha dichiarato concluso l'esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate alla Commissione secondo l'art. 20, paragrafo 1 del reg. CE n. 110/2008 e riporta in allegato le bevande spiritose che sono risultate conformi ai requisiti di cui all'art. 15, paragrafo 1 del reg. n. 110/2008; Considerato che le integrazioni apportate alle schede tecniche non modificano il metodo di produzione e la specifica qualita' delle acquaviti di frutta I.G. dell'Alto Adige; Ravvisata la necessita' di aggiornare le schede tecniche delle acquaviti di frutta I.G. dell'Alto Adige allegate al decreto dipartimentale del 31 luglio 2014, n. 4515; Decreta: Art. 1 Modifica della scheda tecnica 1. Sono approvate le schede tecniche delle indicazioni geografiche delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige riportate in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tali schede tecniche sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, C, D, E, F e G del decreto ministeriale n. 4515 del 31 luglio 2014: «Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige» - (allegato A), «Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige» - (allegato B), «Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige» - (allegato C), «Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige» - (allegato D), «Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige» - (allegato E), «Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige» - (allegato F), «Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige» - (allegato G). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2019 Il direttore generale: Assenza