IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2003)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  in
particolare l'art. 72; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica; 
  Visto il decreto-legge n. 85 del 16  maggio  2008,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo,  tra
l'altro, del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca (MIUR); 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive  modifiche  e
integrazioni, recante  «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario»,  ed  in  particolare  gli  articoli  20  e  21,   che
regolamentano le procedure di valutazione in materia di  progetti  di
ricerca fondamentale, secondo le prassi  internazionali  della  «peer
review»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62,  comma
2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  in
conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel  rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla
ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, ed  in  particolare  l'art.  31,  recante
misure di semplificazione in materia  di  ricerca  fondamentale,  che
stabilisce   le   modalita'   di   effettuazione   delle    verifiche
scientifiche, amministrative e  contabili  relative  ai  progetti  di
ricerca fondamentale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le  modalita'  di
utilizzo e gestione del Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST)  nonche'  disposizioni  procedurali
per  la  concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sulle  relative
risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  134,  esentato  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  26  luglio  2016,  n.  594,   recante   «Disposizioni
procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di
ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60,  61,  62  e  63  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE» e/o
«Trattato di Lisbona»),  come  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea («GUUE») il 5 maggio 2008; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Viste le comunicazioni della  Commissione  europea  2014  C/198/01,
recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a  favore
di ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Ritenuto opportuno procedere  all'adeguamento  del  citato  decreto
ministeriale n. 594/2016, con particolare riferimento alle  modalita'
procedurali  di  valutazione,  al  fine  di  garantire  una  maggiore
trasparenza   nell'iter   valutativo   dei   progetti   di    ricerca
fondamentale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' procedurali per  gli
interventi  diretti  al   sostegno   delle   attivita'   di   ricerca
fondamentale   di   competenza   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con  particolare  riferimento  agli
interventi a valere sul Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  Ministro  e   Ministero:   il   Ministro   e   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modifiche ed integrazioni; 
    c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca  di  cui
all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    d) universita': le universita', statali  e  non  statali,  e  gli
istituti universitari a ordinamento speciale; 
    e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici  di  ricerca
vigilati dal MIUR; 
    f) ricerca fondamentale: lavori  sperimentali  o  teorici  svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni
e di fatti osservabili,  senza  che  siano  previste  applicazioni  o
utilizzazioni commerciali dirette; 
    g) CdS: il Comitato di selezione di cui all'art. 20  della  legge
30 dicembre 2010, n. 240, cosi'  come  modificato  dall'art.  63  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    h) ERC: l'European research council; 
    i) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MIUR; 
    j) unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche  costituenti
un gruppo di ricerca guidato da un responsabile  scientifico  locale,
con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria
italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca
vigilato dal MIUR; 
    k)  responsabile  scientifico  del  progetto:   il   coordinatore
nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative.