IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;
Viste la direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in
particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare,
l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione
europea, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare,
l'articolo 32, comma 1, lettere e) e f), in base al quale, al
recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione
europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con
legge o con decreto legislativo, si procede, se la modificazione non
comporta ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di
attuazione della direttiva o di altro atto modificato e che nella
redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene
conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione
europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante
disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro in
attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12
agosto 2016, n. 170;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella seduta del 3 luglio 2019;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 24 luglio 2019;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231
1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), dopo le parole
«direttiva 2006/70 CE della Commissione» sono aggiunte le seguenti:
«, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018» e alla lettera m), le
parole «di cui all'articolo 32 della direttiva» sono soppresse;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole «gli enti
preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle
autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,» sono sostituite
dalle seguenti: «le amministrazioni, ivi comprese le agenzie
fiscali,»; dopo le parole «comunque denominati» sono inserite le
seguenti: «, nei confronti dei soggetti obbligati»; e dopo le parole
«pertinente normativa di settore» sono aggiunte le seguenti: «nei
confronti dei predetti soggetti»;
c) all'articolo 1, comma 2, lettera r), le parole «ai sensi
dell'articolo 82 CAP» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni
applicative limitatamente alle societa' controllate di cui
all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,»;
d) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1 e'
sostituito dal seguente:
«3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto
detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la
titolarita' effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici
affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta
stretti rapporti d'affari;»;
e) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), numero 4, le parole «in un
soggetto giuridico analogo» sono sostituite dalle seguenti: «in un
istituto giuridico affine»;
f) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole «a titolo
professionale,» sono inserite le seguenti: «anche online,» e dopo le
parole «aventi corso legale» sono aggiunte le seguenti: «o in
rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili
in altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione, offerta,
trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale
all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello
scambio delle medesime valute»;
g) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera ff) e' aggiunta la
seguente:
«ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni
persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo
professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi
crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di
detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;»;
h) all'articolo 1, comma 2, lettera qq), dopo le parole «non
emessa» sono inserite le seguenti: «ne' garantita» e dopo le parole
«di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «o per finalita' di
investimento»;
i) all'articolo 2, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le
finalita' di cui al comma 1 e' considerato di interesse pubblico ai
sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»;
l) all'articolo 3, comma 2:
1) la lettera r), e' soppressa;
2) alla lettera t), le parole «e di imprese assicurative» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
3) alla lettera u), le parole «e le imprese assicurative» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
m) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli
intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della
riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e
delle verifiche di conformita' provvedono all'adempimento degli
obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti nonche' dei
sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime societa'»;
n) all'articolo 3, comma 5:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose
antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che
agiscono in qualita' di intermediari nel commercio delle medesime
opere, anche quando tale attivita' e' effettuata da gallerie d'arte o
case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore
dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia
pari o superiore a 10.000 euro;»;
2) la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero
che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale
attivita' e' effettuata all'interno di porti franchi e il valore
dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia
pari o superiore a 10.000 euro;»;
3) alla lettera e), dopo le parole «ai sensi della legge 3
febbraio 1989, n. 39» sono aggiunte le seguenti: «, anche quando
agiscono in qualita' di intermediari nella locazione di un bene
immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le
quali il canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;»;
4) alla lettera i), le parole «, limitatamente allo svolgimento
dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in valute
aventi corso forzoso» sono soppresse;
5) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
«i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.»;
o) all'articolo 3, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali
stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali
di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del
sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.».
2. Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) dopo le parole «attivita' finanziaria che implichi scarsi rischi
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le
seguenti: «assicurando che i relativi controlli siano basati sul
rischio,»;
2) alla lettera c), dopo le parole «attivita' principale» sono
inserite le seguenti: «, per tale intendendosi l'attivita' il cui
fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato
complessivo dei soggetti di cui al presente comma»;
b) all'articolo 5, comma 7, terzo periodo, dopo le parole «e il
seguito dato a tali segnalazioni» sono inserite le seguenti: «nonche'
i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di
informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle
evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di
controparte»;
c) all'articolo 7, comma 2:
1) alla lettera b), dopo le parole «per finalita' di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono
inserite le seguenti: «. I poteri ispettivi e di controllo previsti
dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti
dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli
obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto
e dalla relativa disciplina attuativa»;
2) alla lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 62, commi
7 e 8,» sono soppresse;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole «, ad accesso riservato,»
sono soppresse;
e) all'articolo 7, comma 4:
1) dopo le parole «succursali di soggetti obbligati aventi sede in
altro Stato membro» sono inserite le seguenti: «nonche' sugli
intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato
membro» e dopo le parole «dei predetti soggetti obbligati» sono
aggiunte le seguenti: «o della societa' capogruppo»;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorita'
di vigilanza di settore:
a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di
carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo
complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione
all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e
dalla relativa disciplina attuativa. Le autorita' di vigilanza di
settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo
o di alcuni componenti il gruppo;
b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di
documenti e gli atti che ritengano necessari.
4-ter. In caso di gruppi operanti in piu' Stati membri, le
autorita' di vigilanza di settore cooperano con le autorita'
competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui
sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le
succursali del gruppo.
4-quater. Le autorita' di vigilanza di settore possono richiedere
alle autorita' competenti in materia di antiriciclaggio di altro
Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari
bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo,
stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
4-quinquies. Le autorita' di vigilanza di settore, su richiesta
delle autorita' competenti in materia di antiriciclaggio di altri
Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari
bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella
vigilanza sui gruppi di competenza delle autorita' richiedenti. Le
autorita' di vigilanza di settore possono consentire che la verifica
sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da
un revisore o da un esperto. L'autorita' competente richiedente,
qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera,
prendervi parte.
4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei
confronti di gruppi operanti in piu' Stati membri, le autorita' di
vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorita'
competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di
collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di
supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorita'. In
tale ambito, le autorita' di vigilanza di settore possono concordare
specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»;
f) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole «371-bis c.p.p.,»
sono sostituite dalle seguenti: «371-bis del codice di procedura
penale»;
g) all'articolo 9, comma 4:
1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) acquisisce,
anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2,
dati e informazioni presso i soggetti obbligati;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) con i medesimi
poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti
investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e
delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai
sensi dell'articolo 40.»;
h) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe
immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.»;
i) all'articolo 9, comma 7, le parole «delle segnalazioni di
operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito
dall'articolo 40.» sono sostituite dalle seguenti «delle informazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni
sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»;
l) all'articolo 9, comma 8, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe
immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.»;
m) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole «le disposizioni», sono
inserite le seguenti: «e le attribuzioni»;
n) all'articolo 11, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di
cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva
informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione
annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure
sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle
competenti autorita', nei confronti dei rispettivi iscritti,
nell'anno solare precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute
dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro
alla UIF, ai sensi del comma 4;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei
confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e
dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute,
sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente
decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della
clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni
sospette.».
3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Collaborazione e
scambio di informazioni tra autorita' nazionali)»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, le autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro
scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto
d'ufficio.»;
3) al comma 4, dopo le parole «segreto investigativo» sono aggiunte
le seguenti «nonche' eccettuati i casi in cui e' in corso un'indagine
di polizia per la quale e' gia' stata trasmessa un'informativa
all'autorita' giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del
codice di procedura penale e detta autorita' non ha ancora assunto le
proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,»;
4) al comma 7, dopo le parole «pregiudizio alle indagini. Le
autorita' di vigilanza di settore e la UIF» sono inserite le
seguenti: «, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera
a),»;
5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene
alla criminalita' organizzata, anche alla Direzione investigativa
antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti
sulle segnalazioni di operazioni sospette.»;
6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di
cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso
delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e
rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non puo'
essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di polizia
di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per
lo svolgimento di un procedimento penale.»;
b) l'articolo 13, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorita' competenti degli
altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di
informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle
finalita' di cui al presente decreto, non siano impediti
dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia
fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status
dell'omologa autorita' competente richiedente ovvero dall'esistenza
di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento
penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano
ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento
investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti
disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.
2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione
investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione
internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della
predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la
Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti
a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette
informazioni.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di
facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento
investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni
di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati
ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e
internazionali.»;
c) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Cooperazione tra Unita' di informazione finanziaria
per l'Italia e altre FIU). - 1. La UIF, previa richiesta ovvero di
propria iniziativa, puo', a condizioni di reciprocita', anche per
quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare
con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate
al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti
coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento
delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i
fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le
modalita' di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede
alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire
l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di
scambio tra essa e le altre FIU.
2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e per le finalita' per
cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni
possono essere utilizzate per finalita' ulteriori o trasmesse dalla
UIF alle autorita' nazionali competenti previo consenso della FIU
dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli
eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF puo'
fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni
e puo' rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa
pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con
norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento
nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o
limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette
informazioni.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, la UIF puo'
stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i
poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualita' di
Unita' di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi
di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di
cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi
congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle
medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette
che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi
formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione europea, ai sensi
dell'articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle
FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali
analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla
Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive
attribuzioni, con le modalita' e nei termini stabiliti dai protocolli
di cui all'articolo 13, comma 2.
5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli
ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo
scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.
Art. 13-ter (Cooperazione tra le autorita' di vigilanza di settore
degli Stati membri). - 1. Le autorita' di vigilanza di settore
collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorita' di
vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri
nonche' con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Le informazioni che le autorita' di vigilanza di
settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con
l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione
europea, le autorita' di vigilanza di settore possono concludere
accordi di collaborazione con le autorita' di cui al comma 1 o con
analoghe autorita' di Stati terzi.».
4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «articoli 14 e 15.»
sono aggiunte le seguenti: «In caso di gruppi, la capogruppo adotta
un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo secondo le modalita' stabilite dalle autorita' di
vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a).»;
b) all'articolo 16 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non consente alle
succursali e alle societa' di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi
alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la societa' capogruppo
applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione
europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove
queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio
connesso all'operativita' nel paese terzo, le autorita' di vigilanza
di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono
vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare
operazioni per il tramite delle succursali e delle societa' stabilite
nel paese terzo nonche', se necessario, imporre al gruppo di cessare
del tutto la propria operativita' nel paese.».
N O T E
Avvertenza.
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 19
giugno 2018, n. L 156.
- La direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006 e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L
150.
- Il testo dell'art. 15 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 15 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,
e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 1, e previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali,
uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica
attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per
adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) al fine di orientare e gestire efficacemente le
politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico
e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e
le procedure strumentali all'attuazione delle medesime
politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa
nazionale ed europea in materia di tutela della
riservatezza e protezione dei dati personali:
1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria,
istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto
all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle
strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della
relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi
ad attivita' transfrontaliere, elaborata dalla Commissione
europea ai sensi dell'art. 6 della direttiva (UE) 2015/849;
2) limitatamente a quanto compatibile con
prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della
riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi
nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi
a disposizione degli organismi di autoregolamentazione
interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a
supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui
settori di relativa competenza e dell'adozione di
conseguenti misure proporzionate al rischio;
3) prevedere che le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi
nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del
Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un
approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella
predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati
alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, individuino, valutino,
comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di
rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i
destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva
vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica
della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4) tenuto conto della natura dell'attivita', delle
dimensioni e della complessita' organizzativa e degli esiti
dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2),
prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la
valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della
propria attivita' e predispongano misure di gestione e di
controllo proporzionali al rischio riscontrato;
b) al fine di assicurare la proporzionalita' e
l'efficacia delle misure adottate in attuazione della
direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di
approccio basato sul rischio, prevedere la possibilita' di
procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti
destinatari degli obblighi vigenti in conformita' con le
previsioni della medesima direttiva in funzione di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo;
c) al fine di garantire l'efficiente e razionale
allocazione delle risorse da destinare al contrasto
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo e l'effettivita' del sistema
di prevenzione, in attuazione del principio di approccio
basato sul rischio:
1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria,
nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a),
numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le
persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo
occasionale o su scala limitata, un'attivita' finanziaria
che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, purche' siano soddisfatti
tutti i seguenti criteri:
1.1) l'attivita' finanziaria e' limitata in
termini assoluti, per tale intendendo l'attivita' il cui
fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attivita' finanziaria e' limitata a
livello di operazioni, per tale intendendo un'attivita' che
non ecceda una soglia massima per cliente e per singola
operazione, individuata in funzione del tipo di attivita'
finanziaria;
1.3) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita'
principale;
1.4) l'attivita' finanziaria e' accessoria e
direttamente collegata all'attivita' principale;
1.5) l'attivita' principale non e' un'attivita'
menzionata all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva (UE)
2015/849, ad eccezione dell'attivita' di cui al medesimo
paragrafo 1, numero 3), lettera e);
1.6) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto
ai clienti dell'attivita' principale e non e' offerta al
pubblico in generale;
2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso
all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di
moneta elettronica definita all'art. 2, numero 2), della
direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli
obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)
2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di
adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo,
concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:
2.1) lo strumento di pagamento non e'
ricaricabile ovvero e' soggetto a un limite mensile massimo
delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel
territorio nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato
elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile
fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento e' utilizzato
esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
2.4) lo strumento di pagamento non e' alimentato
con moneta elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle
operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a
consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i
prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro
dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento
ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio
della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti
convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di
contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati
dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art.
45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da
garantire l'efficace adempimento degli obblighi
antiriciclaggio;
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di
adottare una disciplina di attuazione, con particolare
riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti
di contatto;
4) al fine di assicurare la proporzionalita' tra
l'entita' delle misure preventive di adeguata verifica
della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo connesso a determinate
tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare
alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica
rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa
definizione le modifiche necessarie a garantirne la
coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard
internazionali del Gruppo d'azione finanziaria
internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la
semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti
obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente
effettuata da terzi purche':
5.1) la responsabilita' finale della procedura di
adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima
istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli
obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
5.2) sia comunque garantita la responsabilita'
dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE)
2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette e di conservazione dei documenti,
qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante
nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone
giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone
fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati
ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero
all'utilizzo di societa', di amministrazioni fiduciarie, di
altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a
costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri
analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche,
costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice
civile, ottengano e conservino informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per
l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice
civile le modifiche che si rendano necessarie;
2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti
dei principi e della normativa nazionale ed europea in
materia di tutela della riservatezza e di protezione dei
dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano
registrate, a cura del legale rappresentante, in
un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
rese tempestivamente disponibili:
2.1) alle autorita' competenti, senza alcuna
restrizione;
2.2) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, con le modalita' e secondo i termini
idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalita';
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di
adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso
accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non
esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria
incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di eta'
o altrimenti incapaci;
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di
interessi diffusi, titolari di un interesse specifico,
qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita
richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non
esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria
incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di eta'
o altrimenti incapaci;
3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi,
disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge
applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata
all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16
ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in
occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o
professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione
occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli
obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del
trust, per tali intendendo le informazioni relative
all'identita' del fondatore, del trustee, del guardiano, se
esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e
delle altre persone fisiche che esercitano il controllo
effettivo sul trust; 3.3) rendere le informazioni di cui al
numero 3.2) prontamente accessibili alle autorita'
competenti;
4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti
giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento
nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2)
riguardanti i medesimi trust siano registrate in
un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle
autorita' competenti, senza alcuna restrizione e ai
soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica
della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva
(UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
5) apportare le modifiche necessarie a garantire
che i prestatori di servizi relativi a societa' o trust,
diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai
sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi
siano provvisti di adeguati requisiti di professionalita' e
di onorabilita';
6) per le attivita' di assicurazione sulla vita o
altre forme di assicurazione legate a investimenti,
prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre
alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte
per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori
misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art.
14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto
di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione
legata a investimenti, non appena individuato o designato,
nonche' sull'effettivo percipiente della prestazione
liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;
e) al fine di prevenire, individuare o compiere i
necessari approfondimenti investigativi su attivita' di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e
della normativa nazionale ed europea in materia di tutela
della riservatezza e di protezione dei dati personali,
prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'art. 40
della direttiva medesima, garantendo la completa e
tempestiva accessibilita' dei dati e delle informazioni
acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni
altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del
rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilita' da
parte delle autorita' competenti anche attraverso la
semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi
destinatari, per la conservazione dei predetti dati e
informazioni e per l'integrazione di banche di dati
pubbliche esistenti;
f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e
di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e del finanziamento del
terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la
cooperazione tra le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo
nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849
in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di
operazioni sospette e delle altre informazioni che
riguardano attivita' di riciclaggio, reati presupposto
associati o attivita' di finanziamento del terrorismo,
nonche' di comunicazione dei risultati delle analisi svolte
e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi
di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della
Piattaforma delle Unita' di informazione finanziaria (FIU)
dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di
dette funzioni, l'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia:
1) abbia tempestivo accesso alle informazioni
finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente
rispetto alle informazioni coperte da segreto
investigativo, alle informazioni investigative in possesso
delle autorita' e degli organi competenti necessarie per
assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche
attraverso modalita' concordate che garantiscano le
finalita' di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel
rispetto, per le informazioni investigative, dei principi
di pertinenza e di proporzionalita' dei dati e delle
notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti;
2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando
l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui
dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il
trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando
canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per
l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della
controparte estera l'utilizzazione delle informazioni
ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unita' stessa
e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere
a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione
che non siano compromesse indagini in corso;
3) individui le operazioni che devono essere
comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di
anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione
delle operazioni e definisca modalita' di comunicazione al
soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di
operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno
delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;
g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza
e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di
operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle
informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e
incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o
effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo;
h) al fine di garantire il rispetto dei principi di
ne bis in idem sostanziale e di effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita' delle sanzioni irrogate
per l'inosservanza delle disposizioni adottate in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei
compiti e delle funzioni tipici delle autorita' di
vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche
attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione
della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12
maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente
in materia tutte le modifiche necessarie a:
1) limitare la previsione di fattispecie
incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli
obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei
documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e
di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta
segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla
gravita' della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre
anni di reclusione e 30.000 euro di multa;
2) graduare l'entita' e la tipologia delle sanzioni
amministrative tenuto conto:
2.1) della natura, di persona fisica o giuridica,
del soggetto cui e' ascrivibile la violazione;
2.2) del settore di attivita', delle dimensioni e
della complessita' organizzativa dei soggetti obbligati e,
in funzione di cio', delle differenze tra enti creditizi e
finanziari e altri soggetti obbligati;
3) prevedere che, in caso di violazione commessa da
una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata
ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone
fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o
controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la
loro responsabilita';
4) prevedere che, in caso di violazioni gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni
in materia di adeguata verifica della clientela, di
segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei
documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie
comprendano almeno:
4.1) una dichiarazione pubblica che individua la
persona fisica o giuridica responsabile e la natura della
violazione;
4.2) un ordine che impone alla persona fisica o
giuridica di porre termine al comportamento vietato e di
astenersi dal ripeterlo;
4.3) nel caso in cui l'autore della violazione
sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo,
la revoca o, ove possibile, la sospensione
dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare
equivalente da parte dell'autorita' di vigilanza di settore
o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel
rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente
previsti dalla specifica normativa di settore;
4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri
di amministrazione, direzione o controllo all'interno della
persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della
violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica
ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione
temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non
superiore a cinque anni;
4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un
minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo
edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti
ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo
puo' essere determinato, e comunque non inferiore a un
milione di euro;
5) fatte salve le misure di cui al numero 4),
prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia
di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di
operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di
controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:
5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese
tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove
applicate alla persona giuridica;
5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese
tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove
applicate alle persone fisiche responsabili;
6) per le violazioni di scarse offensivita' e
pericolosita' commesse da enti creditizi o finanziari
prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una
dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o
giuridica responsabile e la natura della violazione e un
ordine che impone alla persona giuridica di porre termine
al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo,
nonche' l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata
per la violazione del medesimo ordine;
7) nel rispetto della legislazione vigente,
attribuire alle autorita' di vigilanza il potere di
definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare
agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori
e il contraddittorio in forma scritta e orale con
l'autorita' procedente, disposizioni attuative con
riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a
oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di
fatturato utile per la determinazione della sanzione, la
procedura sanzionatoria e le modalita' di pubblicazione
delle sanzioni;
8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare
sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
previsti dal presente articolo, per le infrazioni del
regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi
di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da
istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi
di pagamento;
9) nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in
materia di tutela della riservatezza e di protezione dei
dati personali, disciplinare le modalita' di pubblicazione
dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in
attuazione dell'art. 60 della direttiva (UE) 2015/849;
10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi
contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4),
apportare le opportune modifiche alle disposizioni
sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla
violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto
del finanziamento del terrorismo, garantendo altresi'
omogeneita' sanzionatoria rispetto alle previsioni
restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per
contrastare l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionali;
i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento
delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili
all'attivita' di prevenzione, contrasto e repressione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo nonche' di garantire l'efficiente svolgimento,
da parte delle autorita' preposte, delle funzioni di
rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o
esclusioni del diritto di accesso ai dati personali
previsto dall'art. 7 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati in base alle disposizioni in materia di
contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto
dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionali;
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni
criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego
di proventi di attivita' illecite connessi o comunque
riconducibili alle attivita' di compravendita all'ingrosso
e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da
parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina
organica di settore idonea a garantire le piene
tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto
e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento
utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la
vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche
identificative, nonche' la tempestiva disponibilita' di
tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle
rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche
sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e
coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) prevedere espressamente che le disposizioni
adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
trovino applicazione anche con riferimento alle attivita'
esercitate per via telematica dai destinatari degli
obblighi;
n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in
attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le
modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e
all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto
degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di
altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e il
finanziamento del terrorismo nonche' delle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle
decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionali, compreso quanto necessario a garantire che
le autorita' e le amministrazioni pubbliche coinvolte
dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro
di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e
nell'attuazione delle politiche e delle attivita' di lotta
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,
prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa
secondaria;
o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi
di registrazione, i professionisti conservino la
documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede
di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun
cliente;
p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla
prestazione professionale non sia possibile, in quanto
sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero
l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa
essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare
le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in
cui l'operazione e' sospetta;
q) al fine di assicurare un piu' efficace e immediato
controllo sulla regolarita' dell'esercizio dell'attivita'
degli agenti in attivita' finanziaria che prestano
esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti
di pagamento ai sensi dell'art. 128-quater, commi 6 e 7,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro
definiti dall'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei
principi e della normativa nazionale ed europea in materia
di tutela della riservatezza e di protezione dei dati
personali, istituire un registro informatizzato presso
l'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Tale registro, consultabile dai predetti istituti di
pagamento, e' alimentato mediante le informazioni, fornite
dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le
estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per
motivi non commerciali.
3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti
legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi
provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente. In considerazione della
complessita' della materia trattata e dell'impossibilita'
di procedere alla determinazione degli eventuali effetti
finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la
corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui
saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90
(Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140, S.O.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92
(Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro
in attuazione dell'art. 15 comma 2, lettera l), della legge
12 agosto 2016, n. 170) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 giugno 2017, n. 141.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo:
a) Autorita' di vigilanza europee indica:
1) ABE: Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) AEAP: Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) AESFEM: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
contratti pubblici;
d) Codice in materia di protezione dei dati
personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il
Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con
decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle
armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE;
h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata
dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018;
m) FIU: indica le Financial intelligence unit;
n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria
internazionale;
o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza;
q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies TUB;
r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art.
1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
s) Stato membro: indica lo Stato appartenente
all'Unione europea;
t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente
all'Unione europea;
u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
v) TUF: indica il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
aa) UIF: indica l'Unita' di informazione finanziaria
per l'Italia.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita',
prescritti dalla pertinente normativa di settore nei
confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
di cui al presente decreto rientrano nella definizione di
amministrazione interessata il Ministero dell'economia e
delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
senza incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il
Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte
nell'albo di cui all'art. 106 TUB;
b) attivita' criminosa: la realizzazione o il
coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non
colposo;
c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte
alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e
finanziari, dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale con incarichi di revisione legale su enti
di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime
intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli
operatori non finanziari che esercitano le attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'art. 134 TULPS, limitatamente
all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in
presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge
funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura
organica e gestionale significativa nel paese in cui e'
stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a
un'efficace vigilanza su base consolidata;
e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l'entita' diversa da una
persona fisica che, sulla base della designazione
effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di
percepire la prestazione assicurativa corrisposta
dall'impresa di assicurazione;
2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da
una persona fisica a favore della quale viene effettuato il
pagamento su disposizione del beneficiario designato;
f) cliente: il soggetto che instaura rapporti
continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene
una prestazione professionale a seguito del conferimento di
un incarico;
g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad
essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il
regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti
comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e
istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di
transazioni per conto dei clienti degli enti
corrispondenti;
h) conferimento di un incarico: attribuzione di un
mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle
caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e
finanziari e dagli altri operatori finanziari, al
compimento di una prestazione professionale,
indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o
dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del
medesimo;
i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di
movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o
gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o
qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in
virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa
nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di
ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia;
m) conti di passaggio: rapporti bancari di
corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra
intermediari bancari e finanziari, utilizzati per
effettuare operazioni in nome proprio e per conto della
clientela;
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il
domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli
estremi del documento di identificazione e, ove assegnato,
il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove
assegnato, il codice fiscale;
o) denaro contante: le banconote e le monete
metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso
legale;
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome
e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti
poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in
nome e per conto del cliente;
q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati,
possedute, detenute o controllate, anche parzialmente,
direttamente o indirettamente, ovvero per interposta
persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati,
ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,
compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le
cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri
soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e
privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti
nell'art. 1, comma 2, TUF;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le
garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e
gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in
fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami vita,
di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'art. 60 TUB
e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui
all'art. 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di
cui all'art. 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo
individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r-bis)
CAP e disposizioni applicative limitatamente alle societa'
controllate di cui all'art. 210-ter, commi 2 e 3, CAP,
nonche' le societa' collegate o controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile;
s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
t) operazione: l'attivita' consistente nella
movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di
mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a
contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la
stipulazione di un atto negoziale, a contenuto
patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita'
professionale o commerciale;
u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse
per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere
giuridico patrimoniale;
v) operazione frazionata: un'operazione unitaria
sotto il profilo del valore economico, di importo pari o
superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta
in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
z) operazione occasionale: un'operazione non
riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
costituisce operazione occasionale anche la prestazione
intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad
esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente
esponenziale, rappresentativo di una categoria
professionale, ivi comprese le sue articolazioni
territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento
vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di
controllo della categoria, di verifica del rispetto delle
norme che disciplinano l'esercizio della professione e di
irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti,
delle sanzioni previste per la loro violazione;
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non
appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti
presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla
Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 9 e 64 della direttiva;
cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato,
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede di cui all'art. 31, comma 2, del TUF nonche' i
produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione
di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche
che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno
importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e
coloro che con i predetti soggetti intrattengono
notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono
o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di
capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di
comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati
esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di
partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale,
magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei
conti, consigliere di Stato e altri componenti del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche
centrali e delle autorita' indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero
cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado
apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione,
direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero
ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria,
dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta'
metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente
non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda
ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli
altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte:
i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile
o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di
fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone
politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti
legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del
presente decreto detengono, congiuntamente alla persona
politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti
giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che
intrattengono con la persona politicamente esposta stretti
rapporti d'affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo
formalmente il controllo totalitario di un'entita'
notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a
beneficio di una persona politicamente esposta;
ee) prestatori di servizi relativi a societa' e
trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a
terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di
amministratore di una societa', di socio di un'associazione
o una funzione analoga nei confronti di altre persone
giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo
commerciale, amministrativo o postale e altri servizi
connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra
entita' giuridica;
4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
normativa dell'Unione europea o a norme internazionali
equivalenti;
ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che
fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online,
servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da
ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni
digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in
altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione,
offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro
servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o
all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;
ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio
digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a
terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di
salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei
propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e
trasferire valute virtuali;
gg) prestazione professionale: una prestazione
intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a
seguito del conferimento di un incarico, della quale si
presume che abbia una certa durata;
hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa'
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro
controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea
nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi
nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che
ne sia la forma giuridica;
ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la
struttura, stabilito nel territorio della Repubblica,
designato dagli istituti di moneta elettronica, quali
definiti all'art. 2, primo paragrafo, punto 3), della
direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di
pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della
direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione
centrale in altro Stato membro, che operano, senza
succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti
convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata,
rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica
operazione;
mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili,
ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o
indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o
giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte
di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o
sotto la direzione di questi ultimi;
nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori
convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati,
diversi dagli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco di cui all'art. 128-quater, commi 2 e 6, TUB,
di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti
emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi
sede legale e amministrazione centrale in altro Stato
membro, si avvalgono per l'esercizio della propria
attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
oo) soggetti designati: le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come
destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale;
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le
persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della
quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto
continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e'
resa o l'operazione e' eseguita;
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di
valore, non emessa ne' garantita da una banca centrale o da
un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a una
valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di
scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalita' di
investimento e trasferita, archiviata e negoziata
elettronicamente.
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui
al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:
a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su
concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori
di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a
quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base
sportiva ed ippica;
b) cliente: il soggetto che richiede, presso un
prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;
c) concessionario di gioco: la persona giuridica di
diritto pubblico o privato che offre, per conto dello
Stato, servizi di gioco;
d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente,
aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato,
sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i
prelievi;
e) contratto di conto di gioco: il contratto
stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per
l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e'
subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
f) distributori: le imprese private che, su base
convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la
gestione di qualsiasi attivita' di gioco;
g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui
viene svolta l'attivita' di gioco;
h) operazione di gioco: un'operazione atta a
consentire, attraverso i canali autorizzati, la
partecipazione a uno dei giochi del portafoglio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del
corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) videolottery (VLT): l'apparecchio da
intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6 lettera b),
TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui
architettura e' allocata presso il concessionario.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Finalita' e principi). - 1. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione
e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a
scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le
eventuali limitazioni alle liberta' sancite dal Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45,
paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente
decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' del
sistema economico e finanziario e la correttezza dei
comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al
tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione
professionale, al prodotto o alla transazione e la loro
applicazione tiene conto della peculiarita' dell'attivita',
delle dimensioni e della complessita' proprie dei soggetti
obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro
carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle
informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della
propria attivita' istituzionale o professionale.
3. L'azione di prevenzione e' svolta in coordinamento
con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio,
di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento
del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per
riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni,
effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale
natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di
beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle
lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale
atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare,
istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l'esecuzione.
5. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le
attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono
svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza,
l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un
elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive.
6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per
finanziamento del terrorismo qualsiasi attivita' diretta,
con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia
o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e
risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto
o in parte, utilizzabili per il compimento di una o piu'
condotte, con finalita' di terrorismo secondo quanto
previsto dalle leggi penali cio' indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione delle condotte anzidette.
6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per
le finalita' di cui al comma 1 e' considerato di interesse
pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del
Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa
normativa nazionale di attuazione.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti individuati nel presente articolo, siano esse
persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
dall'art. 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti dall'art.
1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
definite dall'art. 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come
definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile,
come definite dall'art. 1, comma 1, lettera i), TUF
(SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso,
mobiliare e immobiliare, come definite dall'art. 1, comma
1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'art. 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami
di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'art. 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'art. 112
TUB;
r) (soppressa);
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
ai sensi dell'art. 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e
finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
presente comma aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'art. 18-bis TUF
e le societa' di consulenza finanziaria di cui all'art.
18-ter TUF.
2-bis Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti,
gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2,
incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei
servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
societa'.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 TUB, di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'art. 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
nell'esercizio della professione in forma individuale,
associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
professionale, anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi,
ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione
legale con incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
a) i prestatori di servizi relativi a societa' e
trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui
ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
all'art. 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche
se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere
d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio
delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata
all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione,
anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia
e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'art. 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione
civile, ai sensi dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009,
n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi
di cui all'art. 128-quaterdecies TUB;
i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale.
i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio
digitale.
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono,
attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi
titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in
presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
vigore e del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche alle succursali insediate nel territorio
della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in vigore nel medesimo Stato membro.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Ministro dell'economia e delle finanze). - 1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile
delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario e economico per fini di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, entro
il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo
stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di
sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 7. Alla
relazione e' allegato un rapporto predisposto dalla UIF
sull'attivita' svolta dalla medesima nonche' la relazione
predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi
finanziari e alle risorse ad essa attribuite.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce
l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al
presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in
modo occasionale o su scala limitata, un'attivita'
finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, assicurando che i relativi
controlli siano basati sul rischio, in presenza di tutti i
seguenti requisiti:
a) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini
assoluti, per tale intendendosi l'attivita' il cui
fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal
Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della
periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo;
b) l'attivita' finanziaria e' limitata a livello di
operazioni, per tale intendendosi un'attivita' che non
ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione,
individuata, in funzione del tipo di attivita' finanziaria,
dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base
della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo;
c) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita'
principale, per tale intendendosi l'attivita' il cui
fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato
complessivo dei soggetti di cui al presente comma;
d) l'attivita' finanziaria e' accessoria e
direttamente collegata all'attivita' principale;
e) l'attivita' principale non e' un'attivita'
menzionata all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva, ad
eccezione dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1,
punto 3), lettera e);
f) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai
clienti dell'attivita' principale e non e' offerta al
pubblico in generale.
4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del
finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita'
di paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con le modalita' e nei termini di cui al decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive
modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza
finanziaria, stabilisce con proprio decreto:
a) le misure di congelamento dei fondi e delle
risorse economiche detenuti, anche per interposta persona,
da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i
criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo
Comitato, nelle more dell'adozione delle relative
deliberazioni dell'Unione europea;
b) la designazione, a livello nazionale, di persone
fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entita' che
pongono in essere o tentano di porre in essere una o piu'
delle condotte con finalita' di terrorismo secondo quanto
previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento
dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai
medesimi, anche per interposta persona;
c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta
proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione
n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e
Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. Al fine di dare
attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze
promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorita'
di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) e tra le
amministrazioni e gli organismi interessati nonche' tra i
soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto
degli standard internazionali adottati in materia, della
analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di
sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 6 della
direttiva.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i
rapporti con le istituzioni europee e gli organismi
internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e
degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario e di quello economico per fini di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando
gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli
organismi anzidetti. Il Ministero cura altresi' la
pubblicazione della revisione consolidata dei dati
statistici forniti ai sensi dell'art. 14, comma 2, e ne
assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi
dell'art. 44 della direttiva.
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi
e di controllo delle autorita' di cui all'art. 21, comma 2,
lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni,
presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi
utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle
proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o
rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i
soggetti ispezionati.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita
il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure
di cui al Titolo V del presente decreto.
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i
poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante
misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora
le strategie di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo e coordina le misure di
contenimento del relativo rischio da parte delle autorita'
di cui all'art. 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina
il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria
nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie
funzioni.
6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:
a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui
all'art. 14;
b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze
le misure nazionali di designazione e congelamento dei
fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per
interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi o entita' che commettono, o tentano di commettere,
atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di
cui all'art. 4, comma 4;
c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze
l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli
obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei
presupposti di cui all'art. 4, comma 3;
d) formula i pareri e le proposte previsti dal
presente decreto e fornisce consulenza al Ministro
dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30
maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e
delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la
relazione contenente la valutazione dell'attivita' di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette
a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le autorita'
di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi
interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la
Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati
statistici e le informazioni sulle attivita'
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente,
nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e
controllo. In particolare, e' compito dell'UIF indicare,
quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni
sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni
nonche' i dati riguardanti il numero di richieste
internazionali di informazioni effettuate, ricevute e
rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o
totalmente, disaggregati per paese di controparte; e'
compito della Guardia di finanza e della Direzione
investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di
casi e delle persone investigati; e' compito del Ministero
della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone
indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di
persone condannate per reati di riciclaggio, di
autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli
importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati
nell'ambito dei relativi procedimenti; e' compito del
Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati
relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore). - 1. Le
Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto,
da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli
obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative
disposizioni di attuazione. A tal fine:
a) adottano nei confronti dei soggetti
rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del
presente decreto in materia di organizzazione, procedure e
controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
b) verificano l'adeguatezza degli assetti
organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati;
c) definiscono procedure e metodologie per la
valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati
sono esposti nell'esercizio della propria attivita';
d) esercitano i poteri attribuiti dal presente
decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme
tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della
direttiva.
2. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni:
a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli e
delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di
rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto
obbligato vigilato;
b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso
la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i
documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili
all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo.
Nell'esercizio di tali competenze, le autorita' di
vigilanza di settore hanno il potere di convocare i
componenti degli organi di direzione, amministrazione e
controllo e il personale dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con
le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni di
attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni
periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I poteri
ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera
possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti
ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti per
l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti
consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina
attuativa;
c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza
all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi
di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti
obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del
giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;
d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il
divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze
o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati;
e) irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni
e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli
obblighi di cui al presente decreto, e delle relative
disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati.
3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle
informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
trust espressi, contenute in apposita sezione del registro
delle imprese, ai sensi dell'art. 21 del presente decreto.
4. Le autorita' di vigilanza di settore informano
prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a
fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria
attivita' istituzionale e forniscono alle Autorita' di
vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace
svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio
delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di
soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro
nonche' sugli intermediari bancari e finanziari con
capogruppo in un altro Stato membro, le autorita' di
vigilanza di settore assicurano la cooperazione e
forniscono ogni informazione necessaria alle autorita' di
vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti
soggetti obbligati o della societa' capogruppo.
4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi,
le autorita' di vigilanza di settore:
a) possono impartire alla capogruppo, con
provvedimenti di carattere generale o particolare,
disposizioni concernenti il gruppo complessivamente
considerato o i suoi componenti, in relazione
all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente
decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorita'
di vigilanza di settore possono impartire disposizioni
anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il
gruppo;
b) possono effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano
necessari.
4-ter. In caso di gruppi operanti in piu' Stati membri,
le autorita' di vigilanza di settore cooperano con le
autorita' competenti in materia di antiriciclaggio degli
Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari
e finanziari controllati o le succursali del gruppo.
4-quater. Le autorita' di vigilanza di settore possono
richiedere alle autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare
accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari
controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel
territorio di detto Stato, ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
4-quinquies. Le autorita' di vigilanza di settore, su
richiesta delle autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare
ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con
sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi
di competenza delle autorita' richiedenti. Le autorita' di
vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta
ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita'
competente richiedente, qualora non compia direttamente la
verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della
vigilanza nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati
membri, le autorita' di vigilanza di settore, sulla base di
accordi con le autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e
coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e
partecipare ai collegi istituiti da altre autorita'. In
tale ambito, le autorita' di vigilanza di settore possono
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo). - 1. Nell'esercizio delle competenze e
nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle
indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite
dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia
ed antiterrorismo:
a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite
del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni
relative alla criminalita' organizzata, per il tramite
della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti
alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati
anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari
per la verifica della loro eventuale attinenza a
procedimenti giudiziari in corso, e puo' richiedere ogni
altro elemento informativo e di analisi che ritenga di
proprio interesse, anche ai fini della potesta' di impulso
attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con
la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa
antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le
modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni di
cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni
accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma
anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica
della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in
corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante;
b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione
di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio
e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli
tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a
stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di
informazioni;
c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela
del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine
all'utilita' delle informazioni ricevute;
d) puo' richiedere alla UIF l'analisi dei flussi
finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' della
criminalita' organizzata o di finanziamento del terrorismo,
su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su
categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta'
economiche territoriali;
e) ha accesso alle informazioni sul titolare
effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi
dell'art. 21 del presente decreto;
f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel
rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso,
utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui
all'art. 14 e le proprie valutazioni sui risultati
dell'attivita' di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione
della relazione di cui all'art. 5, comma 7;
g) puo' richiedere, ai sensi dell'art. 371-bis del
codice di procedura penale alle autorita' di vigilanza di
settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle
proprie attribuzioni.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). -
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle
finanze con la Direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione, esegue i controlli
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle
Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori
controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne
richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle
funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza
dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa
intesa con le autorita' di vigilanza di settore
rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti
soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta
elettronica e relative succursali;
b) punti di contatto centrale di cui all'art. 1,
comma 2, lettera ii);
c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo
previsto dall'art. 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'art.
111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'art.
112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della
Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di
imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
g) revisori legali e societa' di revisione legale con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e
trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'art. 134 TULPS, salve le competenze in materia
di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita'
dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di
rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti
obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri
attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi
poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti
della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i
controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso
i soggetti obbligati;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a),
svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
ricevute ai sensi dell'art. 13 e delle segnalazioni di
operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'art.
40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di
polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero
trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le
violazioni degli obblighi di cui al presente decreto
riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei
distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di
prestatori di servizi di gioco con sede legale e
amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che
operano sul territorio della Repubblica italiana.
6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria
ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'art. 7, commi 6 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 21
del presente decreto.
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'art. 19 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e
contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita'
di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di
cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle
sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti
investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata,
delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 13 e delle
segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai
sensi dell'art. 40. Restano applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma
4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726.
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'art. 7, commi 7 e 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 21
del presente decreto.
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'art. 19 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle
attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono
utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le
attribuzioni vigenti.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione). - 1.
Fermo quanto previsto circa la titolarita' e le modalita'
di esercizio dei poteri di controllo da parte delle
autorita' di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), gli
organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni
territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi
e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente,
promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi
previsti dal presente decreto da parte dei professionisti
iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta
attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il
Ministero della giustizia, ai sensi della normativa
vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini
professionali assoggettati alla propria vigilanza.
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono
responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole
tecniche, adottate in attuazione del presente decreto
previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in
materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione
del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della
propria attivita', di controlli interni, di adeguata
verifica, anche semplificata della clientela e di
conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni
territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a
sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini
dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di
anomalia di cui all'art. 6, comma 4, lettera e) che li
riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni
territoriali sono altresi' responsabili della formazione e
dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di
politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso
propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni
disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri
iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e
delle relative disposizioni tecniche di attuazione e
comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il
numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi
dagli ordini territoriali.
4. Gli organismi di autoregolamentazione possono
ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte
dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF,
secondo le specifiche e con le modalita' e garanzie di
tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante,
individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. I predetti organismi informano prontamente la
UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono
a conoscenza nell'esercizio della propria attivita'.
4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il
termine di cui all'art. 5, comma 7, pubblicano, dandone
preventiva informazione al Comitato di sicurezza
finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti
dati e informazioni:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre
misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di
infrazione, adottati dalle competenti autorita', nei
confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare
precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette
ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il
successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari,
adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del
comma 3 e dell'art. 66, comma 1, a fronte di violazioni
gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi
stabiliti dal presente decreto in materia di controlli
interni, di adeguata verifica della clientela, di
conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni tra
autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui all'art. 21,
comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
interessati, l'autorita' giudiziaria e gli organi delle
indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni
circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui
conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire
l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, le
autorita' di cui all'art. 21, comma 2, lettera a),
collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in
deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la
titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di
controllo da parte delle autorita' di cui all'art. 21,
comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
interessati, qualora nell'esercizio delle proprie
attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al
presente decreto, accertano e contestano la violazione con
le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure
per la contestazione della violazione e il successivo
inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della
sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi
organismi informano prontamente la UIF di situazioni,
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale.
3. Fermo quanto disposto dall'art. 40 in materia di
analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di
operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito
di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di
attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta
lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui
all'art. 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra
informazione pertinente.
4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria procedente per le informazioni coperte da
segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in cui e'
in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata
trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai
sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura
penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie
determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,
gli organi delle indagini forniscono le informazioni
investigative necessarie a consentire alla UIF lo
svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso
modalita' concordate che garantiscano la tempestiva
disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto
dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e
delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti.
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale
degli studi effettuati alle forze di polizia, alle
autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo
restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione
investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di
analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui
emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di
sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
cui provvede alla disseminazione delle informazioni,
relative alle analisi strategiche volte a individuare
tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in favore di autorita'
preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali
alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza
finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione
sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia
delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in
ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro
utilizzo.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di
ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego
di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita
ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu'
atti con finalita' di finanziamento del terrorismo siano
avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli
intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione
alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF per gli
adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le
notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La
comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne
pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di vigilanza di
settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall'art. 8, comma
1, lettera a), comunicano all'autorita' giudiziaria le
iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e, per quanto attiene alla criminalita'
organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia,
i risultati degli approfondimenti investigativi svolti
sulle segnalazioni di operazioni sospette.
8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai
casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui
all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le
informazioni, in possesso delle autorita' di cui all'art.
21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle
attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da
segreto d'ufficio. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di polizia di
cui al primo periodo, quando le informazioni siano
necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio). - 1. I
soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli
e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione,
necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli
articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la capogruppo adotta
un approccio globale al rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo secondo le modalita' stabilite
dalle autorita' di vigilanza di settore nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Le autorita' di vigilanza di settore ai sensi
dell'art. 7, comma 1, e gli organismi di
autoregolamentazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2,
individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in
base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente
vigilati e controllati adottano specifici presidi,
controlli e procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio,
ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla
natura dell'attivita', la nomina di un responsabile della
funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di
revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei
controlli e delle procedure.
3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate
ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie
dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli
obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi
compresi quelli in materia di protezione dei dati
personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo
svolgimento di programmi permanenti di formazione,
finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni
connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e
all'adozione dei comportamenti e delle procedure da
adottare.
4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del
presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie
stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non consente
alle succursali e alle societa' di un gruppo ivi stabilite
di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la
societa' capogruppo applica le misure previste dal
regolamento delegato della Commissione europea di cui
all'art. 45, paragrafo 7, della Direttiva. Laddove queste
misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio
connesso all'operativita' nel paese terzo, le autorita' di
vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul
gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti
d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle
succursali e delle societa' stabilite nel paese terzo
nonche', se necessario, imporre al gruppo di cessare del
tutto la propria operativita' nel paese.».