IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive, della qualita' 
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e
successive  modifiche,   relativo   alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5  settembre
2008 e successive modifiche, recante modalita'  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo  alla  produzione
biologica e all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  per  quanto
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  6793  del  18   luglio   2018
«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.
889/2008 e loro successive modifiche e  integrazioni,  relativi  alla
produzione biologica  e  all'etichettatura  dei  prodotti  biologici.
Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»
ed in particolare: 
    l'art. 3, comma 9) che prevede nelle more della  definizione  dei
criteri di cui al comma 10, il Ministero compila e aggiorna,  sentito
il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei
tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato  8,  al  solo
fine della  definizione  dell'eta'  minima  di  macellazione  di  cui
all'art. 12, paragrafo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008; 
    l'art. 11, comma 3) che prevede  la  possibilita'  di  modificare
l'Allegato 8 con decreto del Capo del  Dipartimento  delle  politiche
competitive della qualita'  agroalimentare  ippiche  e  della  pesca,
sentite le Regioni e provincie autonome; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1661 del 15 gennaio  2019  con  il
quale la direzione generale dello sviluppo rurale ha  autorizzato,  a
seguito di parere favorevole da parte del CREA, ulteriori genotipi di
Gallus gallus riconoscibili a lento accrescimento, denominati «Ranger
Gold» (Ditta Aviagen), «Rowan Ranger»  (Ditta  Aviagen)  e  «Red  JA»
(Ditta Hubbard); 
  Considerato che al punto 1.  delle  premesse  dell'allegato  8  del
decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, per mero errore,  si
fa riferimento al decreto ministeriale  1°  gennaio  2014,  n.  19538
invece del decreto ministeriale 1° ottobre 2014, n. 19536; 
  Ritenuto opportuno modificare l'Allegato 8 del decreto ministeriale
n. 6793 del 18 luglio 2018 al fine di: 
    inserire i  ceppi  a  lento  accrescimento  riconosciuti  con  il
richiamato decreto ministeriale n. 1661 del 15 gennaio 2019; 
    correggere il punto 1. delle premesse dell'allegato 8 del decreto
ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018; 
  Sentito il parere del «Tavolo tecnico  permanente  sull'agricoltura
biologica» nel corso della riunione del 12 giugno 2019; 
  Acquisito il parere favorevole  delle  regioni  e  delle  Provincie
autonome di Trento e Bolzano  tramite  consultazione  a  mezzo  posta
elettronica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Allegato 8, del  decreto  ministeriale  n.  6793  del  18  luglio
2018 e' modificato come di seguito specificato: 
    dopo la lettera d) del punto 2. Gallus gallus e' inserito 
      e) «Ranger  Gold»  (Ditta  Aviagen),  decreto  ministeriale  15
gennaio 2019, n. 1661; 
      f) «Rowan Ranger»  (Ditta  Aviagen),  decreto  ministeriale  15
gennaio 2019, n. 1661; 
      g) «Red JA» (Ditta Hubbard), decreto  ministeriale  15  gennaio
2019, n. 1661.