IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio; Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni; Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2016-30 giugno 2019, e' pari a +2,7; Visto il decreto interdirigenziale del 21 dicembre 2018, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari; Decreta: Art. 1 1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: a) fino a 6 chilometri euro 2,31; b) fino a 12 chilometri euro 4,19; c) fino a 18 chilometri euro 5,80; d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,22. 2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: a) fino a 10 chilometri euro 0,60; b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 1,54; c) oltre i 20 chilometri euro 2,31.