IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI, 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, ove e' previsto che nei luoghi di  lavoro
delle Forze  di  polizia  e  dei  Vigili  del  fuoco,  nonche'  nelle
strutture destinate per finalita' istituzionali alle attivita'  degli
organi con compiti in materia di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  la
legislazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  sia
applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative,  individuate
con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto in particolare, l'articolo 13 del citato decreto  legislativo
n. 81 del 2008, ove e' previsto, al comma 1-bis, che  nei  luoghi  di
lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili  del  fuoco  la  vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari  e  tecnici
istituiti presso le predette amministrazioni e, al comma  3,  che  le
attribuzioni dei predetti servizi in materia di  salute  e  sicurezza
dei lavoratori restino ferme fino al  riordino  delle  competenze  in
tema di vigilanza nella materia  e  siano  svolte  anche  nelle  aree
riservate o operative e in quelle che presentano  analoghe  esigenze,
da individuarsi con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il  Ministro
della salute; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in  particolare,  l'art.
6, comma l, lettera z); 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e,  in
particolare, l'articolo 112, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  recante  «Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonche' in  tema  di  atti  persecutori»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e, in  particolare,
l'articolo 12-bis, che dispone che gli articoli 1 e 4 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non
si applicano al personale  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi  ordinamenti,  fino
al complessivo riordino della materia; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lettera d); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  con  il  Ministro
della sanita' del 15 aprile 1997, recante «Individuazione delle  aree
riservate e operative. Attivita' di vigilanza»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute  del  30
dicembre   2008,   recante   «Vigilanza    sull'applicazione    della
legislazione in materia di salute e sicurezza nelle  aree  riservate,
operative  e  per  quelle  che  presentano  analoghe  esigenze,   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco»,
concernente l'individuazione delle aree operative riservate  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto  legislativo
9 aprile 2008,  n.  81,  limitatamente  alle  sedi  di  servizio  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile ivi comprese le articolazioni  centrali  e  periferiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che le attivita' del personale della Polizia di Stato e
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono  contraddistinte
dall'immediatezza e dall'urgenza  della  prestazione,  nonche'  dalla
gestione di scenari incidentali non prevedibili e  dalle  conseguenze
non valutabili, per le quali  il  personale  necessita  di  specifica
preparazione tecnica professionale,  di  formazione  e  addestramento
costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario; 
  Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati,
il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture
del Ministero dell'interno,  destinate  per  finalita'  istituzionali
alle attivita' degli organi  con  compiti  in  materia  di  ordine  e
sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di
protezione dei dati attinenti alle attivita' espletate; 
  Ritenuto  opportuno  predisporre   un   unico   provvedimento   per
l'attuazione dell'articolo 3, comma  2,  primo  periodo,  del  citato
decreto legislativo n. 81 del 2008  nei  luoghi  di  lavoro  e  nelle
strutture del Ministero dell'interno interessate; 
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale del personale  della  Polizia  di
Stato,   del   Corpo   nazionale   dei    vigili    del    fuoco    e
dell'Amministrazione civile dell'interno; 
  Acquisito il concerto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, del Ministro della salute e del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella riunione del 5 ottobre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2017; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso nell'adunanza del 19 luglio 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
avvenuta con nota n. 9982 del 22 maggio 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Campo di applicazione delle disposizioni comuni 
 
  1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che  si  applicano
nell'ambito delle strutture di cui al comma 2. 
  2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n.  81  del  2008»,
tenuto  conto  delle  effettive  particolari  esigenze  connesse   al
servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, si applicano: 
    a) nelle articolazioni centrali e periferiche  della  Polizia  di
Stato  e  nelle  strutture  centrali  e  periferiche  del   Ministero
dell'interno destinate per  finalita'  istituzionali  alle  attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine  e  sicurezza  pubblica
individuate dai decreti interministeriali  di  cui  all'articolo  13,
comma 3, del decreto legislativo  n.  81  del  2008,  secondo  quanto
indicato nel capo II del presente decreto; 
    b) nelle aree e nelle strutture di  pertinenza  del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di
seguito  denominato  «Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco»,   nelle
articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, di seguito denominato  «Corpo  nazionale»,  e  nelle  aree
operative, nonche' nei riguardi del personale permanente e volontario
del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  8
marzo  2006,  n.  139  e  del  personale  in  servizio  nel  medesimo
Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni  di  emergenza,
secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto. 
 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2 e 3,  e
          13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
          dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia
          di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro): 
              «Art. 3 (Campo di applicazione). - (Omissis). 
              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici  all'estero  di  cui  all'art.  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro  cinquantacinque  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta dei Ministri competenti,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 
              3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  2,
          sono fatte salve le  disposizioni  attuative  dell'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche' le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.   164,
          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,  n.  191,  e  dai
          relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei  decreti  di
          cui al citato comma 2 del presente articolo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendere   entro
          trenta giorni dalla data di assegnazione. 
              (Omissis).». 
              «Art.   13   (Vigilanza).    -    1.    La    vigilanza
          sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
          sicurezza nei luoghi di  lavoro  e'  svolta  dalla  azienda
          sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
          specifica competenza, dal Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
          attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi  ai
          sensi del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  e  per  le  industrie  estrattive  di   seconda
          categoria e le acque minerali e  termali  dalle  regioni  e
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  province
          autonome di Trento e di Bolzano provvedono  alle  finalita'
          del   presente   articolo,   nell'ambito   delle    proprie
          competenze,  secondo   quanto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti. 
              1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze  armate,  delle
          Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza  sulla
          applicazione della legislazione  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente  dai  servizi
          sanitari   e   tecnici   istituiti   presso   le   predette
          amministrazioni. 
              2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
          attribuite  dalla   legislazione   vigente   al   personale
          ispettivo del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
          e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 35  della  legge
          26 aprile  1974,  n.  191,  lo  stesso  personale  esercita
          l'attivita'   di    vigilanza    sull'applicazione    della
          legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
          lavoro   nelle   seguenti   attivita',   nel   quadro   del
          coordinamento territoriale di cui all'art. 7: 
                a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
          genio civile e piu' in particolare lavori  di  costruzione,
          manutenzione,  riparazione,  demolizione,  conservazione  e
          risanamento di opere fisse,  permanenti  o  temporanee,  in
          muratura e in cemento armato, opere stradali,  ferroviarie,
          idrauliche,  scavi,  montaggio  e  smontaggio  di  elementi
          prefabbricati; lavori  in  sotterraneo  e  gallerie,  anche
          comportanti l'impiego di esplosivi; 
                b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
          subacquei; 
                c) ulteriori attivita' lavorative comportanti  rischi
          particolarmente  elevati,  individuate  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, adottato sentito il comitato di cui all'art.  5  e
          previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, in relazione alle quali il personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
          sociali svolge  attivita'  di  vigilanza  sull'applicazione
          della legislazione in materia di  salute  e  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro, informandone preventivamente il  servizio
          di prevenzione e sicurezza  dell'Azienda  sanitaria  locale
          competente per territorio. 
              3. In attesa del complessivo riordino delle  competenze
          in tema di vigilanza sull'applicazione  della  legislazione
          in materia di salute e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,
          restano  ferme  le  competenze  in  materia  di  salute   e
          sicurezza  dei   lavoratori   attribuite   alle   autorita'
          marittime a bordo delle navi ed in  ambito  portuale,  agli
          uffici  di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle   autorita'
          portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la  sicurezza
          dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
          portuale ed aeroportuale  nonche'  ai  servizi  sanitari  e
          tecnici istituiti per le Forze armate e  per  le  Forze  di
          polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti  servizi  sono
          competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
          quelle che presentano analoghe  esigenze  da  individuarsi,
          anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
          decreto  del  Ministro  competente,  di  concerto  con   il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali. L'Amministrazione della giustizia  puo'  avvalersi
          dei servizi istituiti per le Forze  armate  e  di  polizia,
          anche mediante  convenzione  con  i  rispettivi  Ministeri,
          nonche'  dei  servizi  istituiti   con   riferimento   alle
          strutture penitenziarie. 
              4.  La  vigilanza  di  cui  al  presente  articolo   e'
          esercitata nel  rispetto  del  coordinamento  di  cui  agli
          articoli 5 e 7. 
              5.  Il  personale  delle   pubbliche   amministrazioni,
          assegnato agli uffici che svolgono attivita' di  vigilanza,
          non puo' prestare, ad alcun titolo e in  alcuna  parte  del
          territorio nazionale, attivita' di consulenza. 
              6. L'importo delle somme  che  l'ASL,  in  qualita'  di
          organo   di   vigilanza,   ammette   a   pagare   in   sede
          amministrativa  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  2,  primo
          periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,
          integra  l'apposito  capitolo  regionale   per   finanziare
          l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta  dai
          dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 
              7. E' fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  64  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  n.
          303, con riferimento agli organi di  vigilanza  competenti,
          come individuati dal presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3  agosto
          2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della
          sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
          la riforma della normativa in materia): 
              «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  il  riassetto  e  la
          riforma della normativa in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare, entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riassetto  e  la  riforma  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi  di
          lavoro, in conformita' all'art. 117  della  Costituzione  e
          agli statuti delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, e  alle  relative
          norme  di  attuazione,  e  garantendo  l'uniformita'  della
          tutela dei lavoratori sul territorio  nazionale  attraverso
          il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle   prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali, anche con  riguardo
          alle  differenze  di  genere  e   alla   condizione   delle
          lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 
              2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono   adottati,
          realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
          vigenti, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi generali: 
                a)  riordino  e  coordinamento   delle   disposizioni
          vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie  e  delle
          convenzioni internazionali in materia,  in  ottemperanza  a
          quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione; 
                b) applicazione della normativa in materia di  salute
          e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivita'  e  a
          tutte le tipologie di rischio, anche  tenendo  conto  delle
          peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
          e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
          quelli presenti nella pubblica amministrazione,  come  gia'
          indicati nell'art. 1, comma 2,  e  nell'art.  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo,  del  decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n. 626,  e  successive  modificazioni,  nel
          rispetto  delle  competenze   in   materia   di   sicurezza
          antincendio come definite dal decreto legislativo  8  marzo
          2006, n. 139, e  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18  dicembre  2006,
          nonche' assicurando il coordinamento, ove  necessario,  con
          la normativa in materia ambientale; 
                c) applicazione della normativa in materia di  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori  e
          lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
          essi equiparati prevedendo: 
                  1) misure di  particolare  tutela  per  determinate
          categorie di lavoratori  e  lavoratrici  e  per  specifiche
          tipologie di lavoro o settori di attivita'; 
                  2) adeguate e specifiche misure  di  tutela  per  i
          lavoratori autonomi, in relazione ai  rischi  propri  delle
          attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
          2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003; 
                d)  semplificazione   degli   adempimenti   meramente
          formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
          luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
          con  particolare  riguardo  alle  piccole,  medie  e  micro
          imprese; previsione di forme di unificazione documentale; 
                e) riordino della normativa in materia  di  macchine,
          impianti, attrezzature di  lavoro,  opere  provvisionali  e
          dispositivi di protezione individuale, al fine  di  operare
          il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto  e
          quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e  la
          sicurezza  sul  lavoro  e  di  razionalizzare  il   sistema
          pubblico di controllo; 
                f) riformulazione e  razionalizzazione  dell'apparato
          sanzionatorio, amministrativo e penale, per  la  violazione
          delle norme vigenti e per le infrazioni  alle  disposizioni
          contenute nei decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
          della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
          delle funzioni svolte da ciascun  soggetto  obbligato,  con
          riguardo in particolare alla responsabilita' del  preposto,
          nonche'  della   natura   sostanziale   o   formale   della
          violazione, attraverso: 
                  1) la modulazione delle sanzioni  in  funzione  del
          rischio e l'utilizzazione di strumenti che  favoriscano  la
          regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
          soggetti  destinatari  dei  provvedimenti   amministrativi,
          confermando  e  valorizzando   il   sistema   del   decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 
                  2)  la   determinazione   delle   sanzioni   penali
          dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in  cui
          le infrazioni ledano interessi  generali  dell'ordinamento,
          individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
          e 35 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni,  da  comminare  in  via   esclusiva   ovvero
          alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino  a
          euro  ventimila  per  le  infrazioni  formali,  della  pena
          dell'arresto  fino  a  tre  anni  per  le   infrazioni   di
          particolare gravita', della pena dell'arresto  fino  a  tre
          anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli  altri
          casi; 
                  3)  la  previsione  della  sanzione  amministrativa
          consistente nel pagamento di una somma di  denaro  fino  ad
          euro centomila per le infrazioni non  punite  con  sanzione
          penale; 
                  4) la  graduazione  delle  misure  interdittive  in
          dipendenza della particolare  gravita'  delle  disposizioni
          violate; 
                  5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
          associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
          di esercitare, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i  diritti
          e  le  facolta'  attribuiti  alla   persona   offesa,   con
          riferimento ai reati commessi con  violazione  delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato   una
          malattia professionale; 
                  6) la previsione della destinazione degli  introiti
          delle  sanzioni  pecuniarie  per  interventi  mirati   alla
          prevenzione, a campagne di informazione  e  alle  attivita'
          dei dipartimenti di  prevenzione  delle  aziende  sanitarie
          locali; 
                g)  revisione  dei  requisiti,  delle  tutele,  delle
          attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del  sistema  di
          prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
          attraverso  idonei  percorsi  formativi,  con   particolare
          riferimento al rafforzamento del ruolo  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza territoriale;  introduzione
          della figura  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza di sito produttivo; 
                h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli
          organismi paritetici, anche quali strumento di  aiuto  alle
          imprese  nell'individuazione  di   soluzioni   tecniche   e
          organizzative dirette a garantire e  migliorare  la  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro; 
                i) realizzazione di  un  coordinamento  su  tutto  il
          territorio nazionale delle attivita' e delle  politiche  in
          materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  finalizzato
          all'emanazione  di  indirizzi  generali  uniformi  e   alla
          promozione  dello  scambio  di  informazioni  anche   sulle
          disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
          approvazione, nonche' ridefinizione  dei  compiti  e  della
          composizione, da prevedere su base tripartita  e  di  norma
          paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni  e
          delle  province  autonome  di  cui   all'art.   117   della
          Costituzione, della commissione consultiva  permanente  per
          la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e  dei
          comitati regionali di coordinamento; 
                l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo,
          di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
          base volontaria, dei codici di condotta ed  etici  e  delle
          buone prassi che orientino i comportamenti  dei  datori  di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
                m) previsione di un sistema di  qualificazione  delle
          imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla  specifica
          esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
          di tutela della salute e sicurezza  sul  lavoro,  acquisite
          attraverso percorsi formativi mirati; 
                n) definizione di un  assetto  istituzionale  fondato
          sull'organizzazione  e  circolazione  delle   informazioni,
          delle linee guida e delle buone pratiche utili  a  favorire
          la promozione e la tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro, anche attraverso il sistema  informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che  valorizzi  le
          competenze esistenti  ed  elimini  ogni  sovrapposizione  o
          duplicazione di interventi; 
                o)  previsione  della  partecipazione   delle   parti
          sociali al sistema informativo,  costituito  da  Ministeri,
          regioni  e  province  autonome,  Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)  e
          Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del
          lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro  (CNEL),  e  del  concorso  allo
          sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
          delle associazioni e degli istituti di settore a  carattere
          scientifico, ivi compresi  quelli  che  si  occupano  della
          salute delle donne; 
                p)  promozione  della  cultura  e  delle  azioni   di
          prevenzione attraverso: 
                  1) la realizzazione di un sistema di governo per la
          definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
          progetti  formativi,  con  particolare   riferimento   alle
          piccole, medie  e  micro  imprese,  da  indirizzare,  anche
          attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
          tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 
                  2) il finanziamento degli investimenti  in  materia
          di salute e sicurezza sul lavoro  delle  piccole,  medie  e
          micro imprese, i  cui  oneri  siano  sostenuti  dall'INAIL,
          nell'ambito  e  nei  limiti   delle   spese   istituzionali
          dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
          la semplicita' delle procedure; 
                  3) la promozione e la  divulgazione  della  cultura
          della salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro  all'interno
          dell'attivita' scolastica ed universitaria e  nei  percorsi
          di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
          considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
          e finanziaria; 
                q) razionalizzazione e coordinamento delle  strutture
          centrali e  territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto  dei
          principi di cui all'art.  19  del  decreto  legislativo  19
          dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 23, comma 4, del decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni,  al  fine  di  rendere  piu'  efficaci   gli
          interventi di  pianificazione,  programmazione,  promozione
          della  salute,  vigilanza,  nel  rispetto   dei   risultati
          verificati, per  evitare  sovrapposizioni,  duplicazioni  e
          carenze  negli  interventi  e  valorizzando  le  specifiche
          competenze,   anche   riordinando    il    sistema    delle
          amministrazioni e degli  enti  statali  aventi  compiti  di
          prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
          criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; 
                r) esclusione di qualsiasi onere finanziario  per  il
          lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
          essi equiparati  in  relazione  all'adozione  delle  misure
          relative alla sicurezza e  alla  salute  dei  lavoratori  e
          delle lavoratrici; 
                s) revisione della normativa in  materia  di  appalti
          prevedendo misure dirette a: 
                  1)  migliorare  l'efficacia  della  responsabilita'
          solidale tra appaltante ed appaltatore e  il  coordinamento
          degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
          riferimento ai subappalti, anche attraverso  l'adozione  di
          meccanismi   che   consentano   di   valutare   l'idoneita'
          tecnico-professionale delle imprese  pubbliche  e  private,
          considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
          sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro   quale
          elemento  vincolante  per  la  partecipazione   alle   gare
          relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
          ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico  della
          finanza pubblica; 
                  2). 
                  3). 
                t) rivisitazione delle modalita' di attuazione  della
          sorveglianza   sanitaria,   adeguandola   alle   differenti
          modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi  di
          lavorazioni ed esposizioni,  nonche'  ai  criteri  ed  alle
          linee  guida   scientifici   piu'   avanzati,   anche   con
          riferimento al  prevedibile  momento  di  insorgenza  della
          malattia: 
                u)  rafforzare  e  garantire   le   tutele   previste
          dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
                v)  introduzione  dello   strumento   dell'interpello
          previsto dall'art. 9  del  decreto  legislativo  23  aprile
          2004, n. 124, e successive modificazioni,  relativamente  a
          quesiti  di   ordine   generale   sull'applicazione   della
          normativa sulla salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,
          individuando il  soggetto  titolare  competente  a  fornire
          tempestivamente la risposta. 
              3. I decreti di cui al presente  articolo  non  possono
          disporre un abbassamento  dei  livelli  di  protezione,  di
          sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti  e  delle
          prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. 
              4. I decreti di cui al presente articolo sono  adottati
          nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   della   salute,   delle
          infrastrutture,  limitatamente  a  quanto  previsto   dalla
          lettera  s)  del  comma  2,   dello   sviluppo   economico,
          limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del  comma
          2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il
          Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  il   Ministro   della   solidarieta'   sociale,
          limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del  comma
          2, nonche'  gli  altri  Ministri  competenti  per  materia,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e sentite le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
          lavoro. 
              5. Gli schemi dei decreti  legislativi,  a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,  sono
          trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica  perche'  su  di  essi  siano  espressi,   entro
          quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso tale termine  i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
          termini previsti ai commi 1 e 6 o  successivamente,  questi
          ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              6. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
          puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4  e
          5,  disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti
          medesimi. 
              7. Dall'attuazione dei criteri  di  delega  recati  dal
          presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
          2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  A  tale
          fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti  attuativi  della
          presente delega le  amministrazioni  competenti  provvedono
          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
          umane, strumentali ed economiche, allo stato  in  dotazione
          alle medesime amministrazioni. 
              7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di  cui
          al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di  50
          milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera z),
          della legge 23  dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione  del
          servizio sanitario nazionale): 
              «Art.  6  (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Sono   di
          competenza   dello   Stato   le   funzioni   amministrative
          concernenti: 
              (Omissis). 
                z) i  servizi  sanitari  istituiti  per  i  Corpi  di
          polizia, per il Corpo degli agenti di  custodia  e  per  il
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  nonche'  i  servizi
          dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello  Stato  relativi
          all'accertamento  tecnico-sanitario  delle  condizioni  del
          personale dipendente. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          integrale dell'art. 112 della legge 31 marzo 1998,  n.  112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 112 (Oggetto). - 1.  Il  presente  capo  ha  come
          oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in  tema  di
          "salute umana" e di "sanita' veterinaria". 
              2. Restano esclusi dalla disciplina del  presente  capo
          le funzioni  e  i  compiti  amministrativi  concernenti  le
          competenze sanitarie e medico-legali  delle  forze  armate,
          dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle
          Ferrovie dello Stato. 
              3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e
          regioni  stabilito  dalla  vigente  normativa  in   materia
          sanitaria per le funzioni concernenti: 
                a)  le  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e   la
          tossicodipendenza; 
                b) la procreazione umana naturale ed assistita; 
                c)  i  rifiuti  speciali   derivanti   da   attivita'
          sanitarie, di cui al decreto legislativo 5  febbraio  1997,
          n. 22; 
                d)  la  tutela  sanitaria  rispetto  alle  radiazioni
          ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          230; 
                e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge  27
          marzo 1992, n. 257; 
                f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione
          di plasmaderivati ed i trapianti; 
                g) la sorveglianza ed il  controllo  di  epidemie  ed
          epizozie di dimensioni nazionali o internazionali; 
                h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche'
          la rapida allerta sui prodotti irregolari; 
                i) l'impiego  confinato  e  la  emissione  deliberata
          nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati; 
                l) la tutela della salute  e  della  sicurezza  negli
          ambienti di vita e di lavoro.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  reca:
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  reca:
          «Codice dell'amministrazione digitale». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   12-bis   del
          decreto-legge 23 febbraio  2009,  n.  11,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,  n.  38  (Misure
          urgenti in materia di sicurezza  pubblica  e  di  contrasto
          alla  violenza  sessuale,   nonche'   in   tema   di   atti
          persecutori): 
              «Art. 12-bis (Norma  di  interpretazione  autentica  in
          materia di assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli  articoli
          1 e 4 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  si  interpretano
          nel  senso  che  le  disposizioni  ivi  contenute  non   si
          applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,   che   rimangono   disciplinate   dai   rispettivi
          ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.  1124
          (Testo  unico  delle   disposizioni   per   l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali): 
              «Art. 1. - E' obbligatoria l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  delle  persone  le   quali,   nelle
          condizioni previste dal presente titolo,  siano  addette  a
          macchine mosse non direttamente dalla persona che  ne  usa,
          ad  apparecchi  a  pressione,  ad  apparecchi  e   impianti
          elettrici  o  termici,  nonche'  delle   persone   comunque
          occupate in opifici, laboratori o in  ambienti  organizzati
          per lavori, opere o servizi, i quali  comportino  l'impiego
          di tali macchine, apparecchi o impianti. 
              L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le
          macchine,  gli  apparecchi  o  gli  impianti  di   cui   al
          precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
          non   servano   direttamente   ad   operazioni    attinenti
          all'esercizio dell'industria che  forma  oggetto  di  detti
          opifici o ambienti, ovvero siano  adoperati  dal  personale
          comunque addetto alla  vendita,  per  prova,  presentazione
          pratica o esperimento. 
              L'assicurazione e' inoltre  obbligatoria  anche  quando
          non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per  le
          persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
          siano addette ai lavori: 
                1)   di   costruzione,   manutenzione,   riparazione,
          demolizione  di  opere  edili,  comprese  le  stradali,  le
          idrauliche e le opere pubbliche in genere;  di  rifinitura,
          pulitura,  ornamento,  riassetto  delle  opere  stesse,  di
          formazione di elementi prefabbricati per  la  realizzazione
          di  opere  edili,  nonche'  ai  lavori,  sulle  strade,  di
          innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
          diserbo; 
                2) di  messa  in  opera,  manutenzione,  riparazione,
          modificazione,  rimozione  degli  impianti  all'interno   o
          all'esterno   di   edifici,   di   smontaggio,   montaggio,
          manutenzione, riparazione, collaudo delle  macchine,  degli
          apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 
                3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
          impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario,  per
          la sistemazione delle frane e dei  bacini  montani  per  la
          regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o  deflussi
          d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione,  il  diserbo
          dei canali e il drenaggio in galleria; 
                4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori
          di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 
                5)  di  costruzione,  manutenzione,  riparazione   di
          ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
          esercizio; 
                6) di produzione o estrazione, di trasformazione,  di
          approvvigionamento, di distribuzione del  gas,  dell'acqua,
          dell'energia  elettrica,  compresi  quelli  relativi   alle
          aziende telegrafiche  e  radiotelegrafiche,  telefoniche  e
          radiotelefoniche  e   di   televisione;   di   costruzione,
          riparazione, manutenzione e rimozione di linee e  condotte;
          di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 
                7) di trasporto per via terrestre, quando  si  faccia
          uso di mezzi meccanici o animali; 
                8) per l'esercizio di magazzini di deposito di  merci
          o materiali; 
                9) per l'esercizio di  rimesse  per  la  custodia  di
          veicoli terrestri, nautici o aerei,  nonche'  di  posteggio
          anche all'aperto di mezzi meccanici; 
                10) di carico o scarico; 
                11) della navigazione marittima,  lagunare,  lacuale,
          fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui  all'art.
          34  del  regio  decreto-legge  20  agosto  1923,  n.  2207,
          concernente norme per la navigazione area, convertito nella
          legge 31 gennaio 1926, n. 753; 
                12)  della  pesca   esercitata   con   navi   o   con
          galleggianti, compresa la pesca comunque  esercitata  delle
          spugne,  dei  coralli,  delle  perle  e  del  tonno;  della
          vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura; 
                13) di produzione, trattamento, impiego  o  trasporto
          di  sostanze   o   di   prodotti   esplosivi,   esplodenti,
          infiammabili, tossici,  corrosivi,  caustici,  radioattivi,
          nonche'  ai  lavori  relativi  all'esercizio   di   aziende
          destinate  a  deposito  e  vendita  di  dette  sostanze   o
          prodotti;  sono  considerate  materie  infiammabili  quelle
          sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore  a
          125 gradi C e, in ogni caso, i  petroli  greggi,  gli  olii
          minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti; 
                14) di taglio, riduzione di piante,  di  trasporto  o
          getto di esse; 
                15)  degli  stabilimenti  metallurgici  e  meccanici,
          comprese le fonderie; 
                16) delle concerie; 
                17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 
                18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi
          il trattamento e la  lavorazione  delle  materie  estratte,
          anche se effettuati in luogo di deposito; 
                19) di produzione del cemento, della calce, del gesso
          e dei laterizi; 
                20) di costruzione, demolizione, riparazione di  navi
          o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o  del
          loro carico; 
                21) dei pubblici macelli o delle macellerie; 
                22)  per  l'estinzione  di  incendi,  eccettuato   il
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
                23) per il servizio di salvataggio; 
                24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le
          guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve  di
          caccia e pesca; 
                25) per il servizio di nettezza urbana; 
                26) per l'allevamento, riproduzione e custodia  degli
          animali, compresi i lavori nei giardini zoologici  e  negli
          acquari; 
                27) per l'allestimento, la prova  o  l'esecuzione  di
          pubblici spettacoli, per l'allestimento o  l'esercizio  dei
          parchi di  divertimento,  escluse  le  persone  addette  ai
          servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali; 
                28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
          pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4. 
              Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi  o
          impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e
          per  effetto  delle  quali  sono  esposti  al  pericolo  di
          infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi
          o impianti suddetti. 
              Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo
          comma del presente  articolo  le  persone  le  quali  nelle
          condizioni previste  dal  presente  titolo,  sono  comunque
          occupate dal datore di lavoro  in  lavori  complementari  o
          sussidiari, anche  quando  lavorino  in  locali  diversi  e
          separati  da  quelli  in  cui  si  svolge  la   lavorazione
          principale. 
              Sono altresi' considerate addette ai lavori di  cui  ai
          nn. da 1) a 28) del presente articolo le persone le  quali,
          nelle  condizioni  previste  dall'art.  4,  sono   comunque
          occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari
          o sussidiari. 
              L'obbligo  dell'assicurazione  di   cui   al   presente
          articolo  non  sussiste  soltanto  nel  caso  di  attivita'
          lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo  per
          i lavoratori appositamente assunti  per  la  conduzione  di
          automezzi ad uso familiare o privato. 
              Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
          attivita' di cui al presente articolo quando  siano  svolte
          dall'imprenditore agricolo per conto  e  nell'interesse  di
          aziende agricole o  forestali,  anche  se  i  lavori  siano
          eseguiti  con  l'impiego  di  macchine  mosse   da   agente
          inanimato, ovvero non direttamente  dalla  persona  che  ne
          usa, le  quali  ricadono  in  quelle  tutelate  dal  titolo
          secondo del presente decreto.». 
              «Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione: 
                1)  coloro  che  in  modo  permanente  o   avventizio
          prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui  opera
          manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 
                2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui  al
          precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente  al
          lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 
                3) gli artigiani,  che  prestano  abitualmente  opera
          manuale nelle rispettive imprese; 
                4) gli  apprendisti,  quali  sono  considerati  dalla
          legge; 
                5)  gli  insegnanti  e  gli  alunni  delle  scuole  o
          istituti di istruzione di qualsiasi ordine e  grado,  anche
          privati, che attendono ad  esperienze  tecnico-scientifiche
          od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni  di
          lavoro;  gli  istruttori  e  gli  allievi  dei   corsi   di
          qualificazione  o  riqualificazione  professionale   o   di
          addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
          scuola,   comunque   istituiti   o   gestiti,   nonche'   i
          preparatori, gli inservienti e gli addetti alle  esperienze
          ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 
                6) il coniuge, i figli, anche  naturali  o  adottivi,
          gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
          del datore di lavoro che prestano con o senza  retribuzione
          alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non  manuale
          alle condizioni di cui al precedente n. 2); 
                7) i soci delle cooperative e di ogni altro  tipo  di
          societa', anche di fatto, comunque  denominata,  costituita
          od esercitata, i quali prestino opera manuale,  oppure  non
          manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 
                8) i ricoverati  in  case  di  cura,  in  ospizi,  in
          ospedali, in istituti di assistenza o  beneficenza  quando,
          per il servizio interno  degli  istituti  o  per  attivita'
          occupazionale, siano addetti ad  uno  dei  lavori  indicati
          nell'art. 1, nonche' i loro  istruttori  o  sovraintendenti
          nelle attivita' stesse; 
                9) i  detenuti  in  istituti  o  in  stabilimenti  di
          prevenzione o di pena,  quando,  per  il  servizio  interno
          degli   istituti   o   stabilimenti,   o   per    attivita'
          occupazionale, siano addetti ad  uno  dei  lavori  indicati
          nell'art. 1, nonche' i loro  istruttori  o  sovraintendenti
          nelle attivita' stesse. 
              Per  i  lavoratori  a   domicilio   si   applicano   le
          disposizioni della legge 13  marzo  1958,  n.  264,  e  del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289. 
              Tra le persone  assicurate  sono  compresi  i  commessi
          viaggiatori, i piazzisti e  gli  agenti  delle  imposte  di
          consumo che, pur vincolati da  rapporto  impiegatizio,  per
          l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in  via
          occasionale di  veicoli  a  motore  da  essi  personalmente
          condotti. 
              Sono anche compresi  i  sacerdoti,  i  religiosi  e  le
          religiose che prestino opera retribuita  manuale,  o  anche
          non manuale alle condizioni di cui  al  precedente  n.  2),
          alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
          dalle associazioni e case religiose  di  cui  all'art.  29,
          lettera a) e  b),  del  Concordato  tra  la  Santa  Sede  e
          l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
          siano pattuite direttamente  tra  il  datore  di  lavoro  e
          l'ente cui appartengono le religiose  o  i  religiosi  o  i
          sacerdoti occupati e se la remunerazione delle  prestazioni
          stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto. 
              Per quanto riguarda la navigazione  e  la  pesca,  sono
          compresi nell'assicurazione i  componenti  dell'equipaggio,
          comunque retribuiti, delle navi  o  galleggianti  anche  se
          eserciti a scopo di diporto.». 
              - Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n.  106,  reca:
          «Disposizioni  integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». 
              - Si riporta il testo dell'art. 27,  comma  2,  lettera
          d), del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio
          1977, n. 616 (Attuazione della delega  di  cui  all'art.  1
          della legge 22 luglio 1975, n. 382): 
              «Art. 27 (Assistenza sanitaria ed  ospedaliera).  -  2.
          Sono inoltre compresi nelle materie suddette: 
              (Omissis). 
                d)  tutte  le  funzioni  in  materia  di   assistenza
          sanitaria comunque svolte  da  uffici  dell'amministrazione
          dello Stato, con la sola  eccezione  dei  servizi  sanitari
          istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il
          Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco nonche' dei servizi dell'Azienda  autonoma
          delle  ferrovie  dello  Stato   relativi   all'accertamento
          tecnico   sanitario   delle   condizioni   del    personale
          dipendente.». 
              - Il decreto interministeriale  15  aprile  1997  reca:
          «Individuazione  delle   aree   riservate   ed   operative.
          Attivita' di vigilanza». 
              - Il decreto interministeriale, 30 dicembre 2008, reca:
          «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in  materia
          di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per
          quelle che presentano analoghe esigenze,  del  Dipartimento
          dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della  Difesa
          Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo  dell'art.  13,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  v.  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo  8  marzo  2006,  n.   139   (Riassetto   delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
          legge 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art. 6 (Disposizioni generali). - 1. Il personale  del
          Corpo nazionale  si  distingue  in  personale  di  ruolo  e
          volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale  del
          personale  di  ruolo  negli  interventi  di  soccorso.   Il
          rapporto d'impiego del personale di ruolo  e'  disciplinato
          in regime di  diritto  pubblico,  secondo  le  disposizioni
          previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art.
          2 della legge 30  settembre  2004,  n.  252.  Il  personale
          volontario e' iscritto in appositi elenchi, distinti in due
          tipologie,   rispettivamente,   per   le   necessita'   dei
          distaccamenti  volontari  del  Corpo  nazionale  e  per  le
          necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo
          nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento  di  cui
          all'art. 8, comma 2, ed e'  chiamato  a  prestare  servizio
          secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.
          Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito
          per le necessita' delle strutture  centrali  e  periferiche
          puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga,  con
          conseguente trasformazione  del  rapporto  di  servizio  in
          rapporto di  impiego  con  l'amministrazione.  Resta  fermo
          quanto disposto dall'art. 29,  comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              2. Nell'esercizio  delle  attivita'  istituzionali,  il
          personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi,
          svolge funzioni di polizia giudiziaria.  Al  personale  che
          riveste le qualifiche di vigile del fuoco  sono  attribuite
          le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al  personale
          appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente
          operativa del Corpo nazionale sono attribuite  le  funzioni
          di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto
          nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui
          al comma 1. Al medesimo personale  sono  riconosciuti,  nei
          viaggi di servizio, i benefici  concessi  ai  funzionari  e
          agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica  sicurezza
          per l'utilizzo dei mezzi pubblici  di  trasporto  urbano  e
          metropolitano.».