IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure  per  assicurare   la   stabilita'   dell'insegnamento   nelle
istituzioni  scolastiche,  porre  rimedio  alla  grave   carenza   di
personale di ruolo nelle  scuole  statali  e  ridurre  il  ricorso  a
contratti a termine,  nonche'  per  garantire  lo  svolgimento  delle
funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adeguare
disposizioni  generali  in  tema  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione alle specificita' del personale scolastico e
di emanare disposizioni dirette  ad  assicurare  alle  famiglie  meno
abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni   dirette   a   garantire   il   corretto    svolgimento
dell'attivita' amministrativa e ad assicurare i  servizi  di  pulizia
all'interno delle istituzioni scolastiche; 
  Considerata, infine, la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere  misure  per  favorire  l'acquisto  di   beni   e   servizi
funzionalmente destinati all'attivita'  di  ricerca  e  di  prevedere
misure di semplificazione in materia universitaria e  per  consentire
il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 ottobre 2019; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento  e  abilitazione  del
personale docente nella scuola secondaria. 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso  ordinario  per
titoli ed esami di cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  entro  il  2019,  una
procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della  scuola
secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in
ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura  e'  altresi'
finalizzata   all'abilitazione    all'insegnamento    nella    scuola
secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo. 
  2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a  livello
nazionale con uno  o  piu'  provvedimenti,  e'  organizzata  su  base
regionale  ed  e'  finalizzata  alla  definizione,  per   la   scuola
secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per  regione  e
classe di  concorso  nonche'  per  l'insegnamento  di  sostegno,  per
complessivi ventiquattromila posti. La procedura  consente,  inoltre,
di  definire  un  elenco  dei   soggetti   che   possono   conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  al  comma  9,
lettera g). 
  3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi
di concorso e tipologie di posto per  le  quali  si  prevede  che  vi
siano, negli  anni  scolastici  dal  2020/2021  al  2022/2023,  posti
vacanti  e  disponibili  ai  sensi  del  comma  4.  Ove  occorra  per
rispettare il limite annuale di cui al  comma  4,  le  immissioni  in
ruolo dei vincitori possono  essere  disposte  anche  successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria
dei ventiquattromila vincitori. 
  4. Alle immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  3  e'  annualmente
destinata  la  quota  parte  delle  facolta'  assunzionali  che,  per
regione, classe di concorso e tipologia di posto, e'  pari  a  quella
destinata alle graduatorie ad esaurimento  di  cui  all'articolo  17,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  che  residua
dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2,  lettere
a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al  comma  17.  In
ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni  in  ruolo  a
valere  sulle  graduatorie  formate   a   seguito   della   procedura
straordinaria non possono superare  quelli  destinati,  per  ciascuna
regione, classe di concorso e tipologia di  posto,  alle  graduatorie
dei concorsi ordinari. 
  5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche
di ruolo, che, congiuntamente: 
    a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019,
hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di
servizio, anche  non  consecutive,  valutabili  come  tali  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
    b) hanno svolto almeno un anno di servizio,  tra  quelli  di  cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre; 
    c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo  di
studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma  2,  del
predetto decreto. Per la  partecipazione  ai  posti  di  sostegno  e'
richiesto  l'ulteriore  requisito   del   possesso   della   relativa
specializzazione. 
  6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso  ai  contratti  a
tempo  determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e   per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il  servizio  di
cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente  se
prestato nelle scuole secondarie statali.  Il  predetto  servizio  e'
considerato se prestato come insegnante di  sostegno  oppure  in  una
classe di concorso compresa tra quelle  di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,  n.  19,  e
successive modificazioni, incluse  le  classi  di  concorso  ad  esse
corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2. 
  7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura, unicamente  ai
fini dell'abilitazione  all'insegnamento,  chi  e'  in  possesso  del
requisito di cui al comma 5, lettera a),  tramite  servizio  prestato
presso le scuole  paritarie  del  sistema  nazionale  di  istruzione.
Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. 
  8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma
1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una
sola classe di concorso. E' consentita  la  partecipazione  sia  alla
procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso  ordinario,
anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto. 
  9. La procedura di cui al comma 1 prevede: 
    a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato, composta  da  quesiti  a  risposta  multipla,  a  cui
possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di  cui
ai commi 5 e 6; 
    b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base  del
punteggio riportato nella prova  di  cui  alla  lettera  a)  e  della
valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei
posti di cui al comma 2; 
    c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel
limite dei posti  annualmente  autorizzati  ai  sensi  del  comma  4,
conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova; 
    d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato, composta  da  quesiti  a  risposta  multipla,  a  cui
possono partecipare i soggetti di cui al comma 7; 
    e)  la  compilazione  di  un  elenco  dei  soggetti  che,  avendo
conseguito nelle prove di cui alle  lettere  a)  e  d)  il  punteggio
minimo previsto  dal  comma  10,  possono  conseguire  l'abilitazione
all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g); 
    f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per  la
relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in
ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della  procedura
possono altresi' conseguire l'abilitazione, alle  condizioni  di  cui
alla lettera g), numeri 2) e 3); 
    g) l'abilitazione all'esercizio  della  professione  docente  per
coloro che risultano iscritti nell'elenco  di  cui  alla  lettera  e)
purche': 
      1)  abbiano  in  essere  un  contratto  di  docenza   a   tempo
determinato di durata annuale  o  fino  al  termine  delle  attivita'
didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del  sistema
nazionale di istruzione, ferma restando la regolarita' della relativa
posizione contributiva; 
      2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso; 
      3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c). 
  10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate  dai
candidati che conseguano  il  punteggio  minimo  di  sette  decimi  o
equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova
dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018. 
  11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita con decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  da
adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce,  tra
l'altro: 
    a) i termini e le modalita' di  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione alla procedura di cui al comma 1; 
    b) la composizione di un comitato tecnico scientifico  incaricato
di validare ed eventualmente  predisporre  i  quesiti  relativi  alle
prove di cui al comma 9, lettere a) e d); 
    c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile,  utili
alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b); 
    d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe
di concorso e tipologia di posto; 
    e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per
le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle  loro  eventuali
articolazioni; 
    f)  l'ammontare  dei  diritti  di  segreteria   dovuti   per   la
partecipazione alla procedura di  cui  al  comma  1,  determinato  in
maniera   da   coprire    integralmente    ogni    onere    derivante
dall'organizzazione della medesima. Le somme  riscosse  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
pertinenti  capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  12. Ai membri del comitato di cui al  comma  11,  lettera  b),  non
spettano compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso  delle
eventuali spese. 
  13. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: 
    a) le modalita' di  acquisizione  per  i  vincitori,  durante  il
periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato,  dei
crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
ove non ne siano gia' in possesso; 
    b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e  prova  di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,
con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi  o
equivalente nonche' i contenuti e le modalita' di  svolgimento  della
predetta prova e  l'integrazione  dei  comitati  di  valutazione  con
almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano
compensi,  emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o   altre
utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese; 
    c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui  al  comma
9,  lettera  f),   secondo   periodo,   e   lettera   g),   ai   fini
dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica,  dei
crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
nonche' le modalita' ed i contenuti della prova orale di abilitazione
e la composizione della relativa commissione. 
  14. Il periodo di formazione iniziale  e  prova,  qualora  valutato
positivamente, assolve agli obblighi  di  cui  all'articolo  438  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del  vincolo
di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ai candidati che superano il predetto periodo si  applica  l'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
  15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi. 
  16. Il conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento  non  da'
diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato. 
  17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato,
nell'anno  scolastico  2020/2021  e  nelle  regioni  nelle  quali  le
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge  13  luglio
2015, n. 107, e di cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  siano  insufficienti  a
coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti  vacanti  e
disponibili residui, dopo le consuete  operazioni  di  immissione  in
ruolo da graduatorie della regione, sono coperti mediante scorrimento
delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su  istanza  degli
aspiranti.    Con    decreto    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,   sentita    la    conferenza
Stato-Regioni, e' disciplinata l'attuazione del presente comma.  Alle
relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma  3,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
  18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1,  comma  114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita'  per
un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai  sensi
dell'articolo 9.