IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visti, altresi', gli  articoli  4,  11  e  12  del  «testo  unico»,
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015,  recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei  titoli
di Stato (di seguito «decreto trasparenza»); 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante  il
«Codice dei  contratti  pubblici»,  e  successive  modifiche,  ed  in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti   i   servizi    finanziari    relativi    all'emissione,
all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o  di  altri
strumenti finanziari; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Visto il regolamento dei mercati organizzati  e  gestiti  da  Borsa
Italiana S.p.a. del  28  giugno  2011,  approvato  dalla  Consob  con
delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come  modificato  con  delibera
del consiglio di amministrazione di Borsa Italiana del 18 luglio 2019
e approvato dalla Consob con delibera n. 21018 del 31 luglio 2019; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  17
ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 65.633 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Ritenuto  opportuno  disporre  un'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con godimento 28 ottobre 2019 e scadenza 28 ottobre 2027,
indicizzati nel capitale e negli  interessi  all'inflazione  italiana
(andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  famiglie
di operai ed impiegati al netto dei tabacchi, di seguito  «FOI  senza
tabacchi»), pubblicato dall'ISTAT,  da  offrire  tramite  il  Mercato
telematico delle obbligazioni - MOT,  diretto  dalla  Borsa  Italiana
S.p.a.; 
  Considerata l'opportunita' di affidare la gestione  della  raccolta
delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Banca IMI  S.p.a.  e  a
Unicredit S.p.a., nonche' a Banca Akros S.p.a. - Gruppo Banco BPM e a
Banca Sella Holding S.p.a., con il compito di coadiuvare le  predette
banche nelle operazioni medesime; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' all'«Information memorandum» del 18 ottobre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta un'emissione di buoni  del  Tesoro
poliennali indicizzati all'indice «FOI senza tabacchi»  (di  seguito:
«BTP Italia») con le seguenti caratteristiche: 
    importo minimo: 1.000 milioni di euro; 
    decorrenza: 28 ottobre 2019; 
    scadenza: 28 ottobre 2027; 
    interessi:  indicizzati  all'andamento  dell'indice  «FOI   senza
tabacchi» secondo le disposizioni di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 28 aprile  ed
il 28 ottobre di ogni anno di durata del prestito; 
    importi della rivalutazione del capitale:  calcolati  sulla  base
dell'andamento  dell'indice   «FOI   senza   tabacchi»   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli  importi  di
rivalutazione  del  capitale  sono  pagati   in   due   semestralita'
posticipate il 28 aprile ed il 28 ottobre di ogni anno di durata  del
prestito, per la parte maturata in ciascun semestre; 
    tasso cedolare reale annuo: da determinarsi,  in  relazione  alle
condizioni di mercato del  giorno  23  ottobre  2019  in  misura  non
inferiore al tasso annuo minimo garantito dello 0,60%, e del quale si
dara' notizia, entro  le  ore  10,00  del  medesimo  giorno,  tramite
comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    prezzo di emissione: 100 (alla pari); 
    taglio unitario: 1.000 euro; 
    regolamento: 28 ottobre 2019. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, i predetti titoli sono soggetti  alle  clausole  di  azione
collettiva di cui ai «Termini  comuni  di  riferimento»  allegati  al
decreto medesimo (allegato A). 
  Il capitale nominale verra'  rimborsato  in  unica  soluzione  alla
scadenza, al valore nominale non rivalutato. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze  procedera'  all'offerta
dei «BTP Italia» in conformita'  e  secondo  le  modalita'  descritte
nell'«Information memorandum» del 18 ottobre 2019. 
  Il periodo di collocamento sara' suddiviso in  due  separate  fasi:
una nei giorni 21  e  22  ottobre  2019,  salvo  chiusura  anticipata
(«prima fase»), e l'altra il 23 ottobre 2019 («seconda  fase»),  alle
quali saranno ammessi a  partecipare  due  distinti  e  complementari
gruppi di soggetti. In particolare, nella prima fase, le categorie di
investitori ammessi a partecipare, come riportati nell'allegato  alla
scheda informativa del titolo pubblicata dal Ministero  dell'economia
e delle finanze ed individuati nella sezione «Distribuzione e mercato
secondario» del citato «Information memorandum» del 18 ottobre  2019,
sono: A)  persone  fisiche  comunque  classificate;  B)  soggetti  al
dettaglio,  con  esclusione  di  controparti  qualificate  e  clienti
professionali di diritto  (di  cui  all'allegato  3  del  regolamento
Consob n. 20307/2018 e sue  successive  modifiche  ed  integrazioni).
Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali  su
richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento Consob
n. 20307/2018 e sue successive modifiche  ed  integrazioni),  che  ai
fini dell'operazione dovranno farsi  identificare  come  soggetti  al
dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di
acquisto  o  comunque  far  risultare  all'intermediario  tale   loro
qualifica; C) societa' di gestione autorizzate alla  prestazione  del
servizio  di  gestione  su  base   individuale   di   portafogli   di
investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B);  D)
intermediari  autorizzati  abilitati  alla  gestione  dei  portafogli
individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e  B);  E)
societa' fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di
investimento, anche mediante intestazione fiduciaria,  esclusivamente
per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A)
e B). 
  Nella seconda fase potranno partecipare tutti  i  soggetti  esclusi
dalla prima fase di distribuzione, come indicati  dall'allegato  alla
scheda riepilogativa del titolo ed individuati alla medesima  sezione
dello stesso «Information memorandum». 
  Il tasso  cedolare  reale  annuo  definitivo,  fissato  sulla  base
dell'andamento del mercato, verra' reso noto entro le ore  10,00  del
giorno 23 ottobre 2019,  mediante  comunicato  stampa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  L'emissione verra'  poi  perfezionata  con  successivo  decreto  di
accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con
il quale sara' accertato il quantitativo dei titoli emessi durante la
prima e la seconda fase  del  periodo  di  collocamento  e  il  tasso
cedolare reale annuo definitivo. 
  A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la prima  fase
di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione
e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data  di  scadenza,
sara' corrisposto  un  «premio  di  fedelta'»  pari  allo  0,40%  del
capitale nominale non rivalutato di tali titoli.