IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249  recante
«Attuazione della direttiva n. 2009/119/CE che  stabilisce  l'obbligo
per gli Stati membri di mantenere un  livello  minimo  di  scorte  di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi»,  di  seguito  indicato
«decreto legislativo n. 249/2012»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 249/2012 il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  contribuire  ed
assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la  salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono  attribuite  all'Acquirente
Unico S.p.a. anche le funzioni e le attivita' di  Organismo  centrale
di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT; 
  Visto l'art. 7,  comma  4,  dello  stesso  decreto  legislativo  n.
249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione
e dall'espletamento di tutte le  funzioni  e  le  attivita'  connesse
dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano,  ad  eccezione  delle
attivita' richieste  e  finanziate  dai  soggetti  obbligati  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto  sono  posti  a
carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti  energetici
di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)
n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13  febbraio
2013, e da ultimo con regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione
del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le funzioni  ed  attivita',
senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi; 
  Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo  n.  249/2012,  il
quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente  comma  4
sono coperti mediante un contributo articolato in una quota  fissa  e
in  una  variabile,  in  funzione  delle   tonnellate   di   prodotti
petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare
del contributo nonche' le modalita' ed  i  termini  di  accertamento,
riscossione  e  versamento  dei  contributi   dovuti   dai   soggetti
obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT  ed
in  modo  da  assicurare  l'equilibrio  economico,   patrimoniale   e
finanziario dell'OCSIT, e che,  in  prima  applicazione  del  decreto
legislativo  n.  249/2012,  l'ammontare  del  citato  contributo   e'
determinato entro il 30 aprile 2013, anche  in  forma  provvisoria  e
salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano
immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate  di  prodotti
energetici di  cui  all'allegato  C,  punto  3.1,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  24  aprile  2013
recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione  del  contributo
per l'anno 2013 e gli anni seguenti; 
  Considerato il piano  dell'OCSIT  comunicato  da  Acquirente  Unico
S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del  18  luglio
2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e  il
piano finanziario in esso contenuto; 
  Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014  del  Ministro  dello
sviluppo economico comunicato ad  Acquirente  Unico  S.p.a.  al  fine
dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT; 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.a.,  in
qualita' di OCSIT, con nota del 28 novembre  2017  e  successivamente
revisionate con nota del 28 marzo 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5
del decreto legislativo n. 249/2012,  relativamente  alla  previsione
dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2018 (Budget OCSIT
2018);  
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.a.,  in
qualita' di OCSIT, con nota del  15  febbraio  2019,  sulla  base  di
quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del  decreto  del  13  novembre
2014 del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5
del decreto legislativo  n.  249/2012,  relativamente  al  rendiconto
consuntivo dei costi per l'operativita' dell'OCSIT  per  l'anno  2018
(Consuntivo OCSIT 2018); 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.a.,  in
qualita' di Organismo centrale di stoccaggio  italiano  (OCSIT),  con
nota del 29 novembre 2018 e successivamente revisionate con nota  del
29 marzo 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto  legislativo
n.  249/2012,   relativamente   alla   previsione   dei   costi   per
l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2019 (Budget OCSIT 2019); 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  27
febbraio 2019 di determinazione dei  quantitativi  complessivi  delle
scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di  prodotti
petroliferi per l'anno scorta 2019 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,  assegna  all'OCSIT
un  obbligo  di  detenzione  di  scorte  specifiche  pari  a   numero
quattordici giorni; 
  Considerata la necessita' di definire, con il decreto  ministeriale
di cui al  citato  art.  7,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
249/2012, l'ammontare del  contributo  in  forma  provvisoria,  salvo
conguaglio, anche sulla base delle  informazioni  fornite  dall'OCSIT
per l'anno 2019 e che tale contributo e'  di  titolarita'  dell'OCSIT
stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  del  23  gennaio  2019
recante le modalita' di determinazione  del  contributo,  per  l'anno
2018,  all'Organismo  centrale  di  stoccaggio  italiano  (OCSIT)   e
relative modalita' di versamento per l'effettuazione  delle  funzioni
in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo  31
dicembre 2012, n. 249; 
  Ritenuto  opportuno  dover   stabilire   con   un   unico   decreto
interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione  del
contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il  2018,  sia  le
modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo
2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2018  
 
  1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2018, ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249, e' determinato a consuntivo nella misura di 26.296.412 euro.  Al
fine di garantire il principio di equilibrio economico,  patrimoniale
e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a
diretta copertura di tutte le tipologie  di  oneri  e  costi  di  cui
all'art. 7  comma  4  del  citato  decreto  legislativo,  cosi'  come
identificate per natura a bilancio. 
  2. Per l'anno 2018 il contributo corrisposto in via provvisoria  ad
OCSIT, che e' ammontato a 28.325.000 euro, risulta  essere  superiore
al contributo complessivo dovuto per un  valore  di  2.028.588  euro,
somma che sara' pertanto oggetto di conguaglio a favore dei  soggetti
obbligati. 
  3. Il contributo complessivo, compreso il  conguaglio,  per  l'anno
2018 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati: 
    a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato; 
    b) quota variabile pari a 0,58092 euro  per  ogni  tonnellata  di
prodotti petroliferi immessa in consumo  nell'anno  2017  da  ciascun
soggetto obbligato. 
  4.  L'OCSIT,  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  7  del   decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a
consuntivo dell'anno 2018 tra tutti i soggetti, che hanno immesso  in
consumo  prodotti  energetici  di  cui  all'allegato  C,  punto  3.1,
paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n.  1099/2008,  modificato  con
regolamento (CE) n.  147  del  13  febbraio  2013  e  da  ultimo  con
regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017. 
  5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione  di  cui  al  comma  3,
provvede alla richiesta di  pagamento  della  rata  a  saldo  e  alla
restituzione della eventuale  differenza  tra  contributo  versato  a
titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo  di  consuntivo,  per
l'anno  2018,  in  una  unica  rata,  entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
presente decreto.