IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto
1999, Supplemento ordinario n. 163;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003, che ha
istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma
33;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto 29 marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e
delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 106
dell'08 maggio 2012);
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio
sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 106 del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle
funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente «Interventi correttivi di finanza
pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che
prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del
Servizio sanitario nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1993, Supplemento
ordinario n. 121;
Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 279 del 30 novembre
2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE e, in particolare, l'art. 14, comma 2;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006,
concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006,
concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 263 del 10 novembre 2012, Supplemento
ordinario n. 201;
Viste le determine AIFA con le quali la societa' Pricetag S.p.a. e'
stata autorizzata all'importazione parallela dei medicinali «Adalat
Crono» (A.I.C. n. 044937), «Femara» (A.I.C. n. 044907), «Sandimmun
Neoral» (A.I.C. n. 045335), «Ciproxin» (A.I.C. n. 045334), «Coversyl»
(A.I.C. n. 045346), «Norvasc» (A.I.C. n. 044428), «Pantorc» (A.I.C.
n. 043516), «Vasoretic» (A.I.C. n. 045409), «Depakin Chrono» (A.I.C.
n. 045699), «Congescor» (A.I.C. n. 045099), «Brufen» (A.I.C. n.
045698), «Olmetec» (A.I.C. n. 045866) e «Ramilich» (A.I.C. n.
045636), relativamente alle confezioni indicate all'allegato 1, che
costituisce parte integrante della presente determinazione, con
classificazione in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Viste le domande con le quali la societa' Pricetag S.p.a. ha
chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A dei
suddetti medicinali per le confezioni di cui all'allegato 1;
Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nelle sedute indicate nell'allegato 1;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta
del 20-22 giugno 2017;
Viste le comunicazioni inviate a mezzo PEC dall'AIFA alla societa'
Pricetag S.p.a. in data 18 luglio 2017 con cui e' stato reso noto il
suddetto parere;
Visto l'avviso trasmesso con PEC dall'AIFA in data 23 luglio 2018
alla predetta societa' di convocazione per la negoziazione dei
farmaci di importazione parallela alla seduta del Comitato prezzi e
rimborso del 24-26 luglio 2018;
Preso atto della mancata adesione della societa' Pricetag S.p.a. a
tale convocazione;
Visto il parere rilasciato dal Comitato prezzi e rimborso nella
seduta del 24-26 luglio 2018;
Vista la successiva comunicazione del 5 dicembre 2018 inviata a
mezzo PEC dall'AIFA alla societa' Pricetag S.p.a. con la quale e'
stato trasmesso, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il sopra citato
parere Comitato prezzi e rimborso del 24-26 luglio 2018 e l'azienda
Pricetag S.p.a. e' stata invitata a presentare controdeduzioni;
Tenuto conto dell'omessa sottomissione di osservazioni da parte
della societa' Pricetag S.p.a.;
Visto l'ulteriore parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella
seduta del 29-31 gennaio 2019, trasmesso alla societa' Pricetag
S.p.a. in data 4 aprile 2019, secondo cui anche i medicinali di
importazione parallela sono soggetti alle procedure di
classificazione e negoziazione automatica previste per i medicinali
originator e generici e che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera
e), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora i
medicinali non comportino alcun vantaggio terapeutico ed il loro
prezzo non sia inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali
per la relativa categoria terapeutica omogenea, nel caso in cui non
si raggiunga un accordo sul prezzo con l'azienda, il medicinale deve
essere classificato nella fascia C), come dispone la delibera CIPE n.
3/2001;
Visto, infine, il parere emesso dal Comitato prezzi e rimborso
nella seduta del 17-19 giugno 2019;
Considerato, pertanto, che all'esito del procedimento si ritiene
necessario classificare in fascia C le confezioni di cui all'allegato
1 relativamente ai farmaci di titolarita' della societa' richiedente
la riclassificazione;
Determina:
Art. 1
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Le confezioni delle specialita' medicinali ADALAT CRONO (A.I.C. n.
044937), FEMARA (A.I.C. n. 044907), SANDIMMUN NEORAL (A.I.C. n.
045335), CIPROXIN (A.I.C. n. 045334), COVERSYL (A.I.C. n. 045346),
NORVASC (A.I.C. n. 044428), PANTORC (A.I.C. n. 043516), VASORETIC
(A.I.C. n. 045409), DEPAKIN CHRONO (A.I.C. n. 045699), CONGESCOR
(A.I.C. n. 045099), BRUFEN (A.I.C. n. 045698), OLMETEC (A.I.C. n.
045866) e RAMILICH (A.I.C. n. 045636), cosi' come descritte
nell'allegato 1, sono classificate in fascia C.