IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  203  del  30  agosto  1999,
Supplemento ordinario n. 163; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326  e  successive
modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre  2003,  che  ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  106
dell'8 maggio 2012); 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e  successive  modifiche  e  integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  106
del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modifiche  e
integrazioni, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica»
con particolare riferimento all'art. 8,  comma  10,  che  prevede  la
classificazione  dei  medicinali  erogabili  a  carico  del  Servizio
sanitario  nazionale,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  n.  303  del  28  dicembre  1993,   Supplemento
ordinario n. 121; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n.  222  e  successive
modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 279  del  30  novembre  2007,
recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo
sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione  della  direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE e, in particolare, l'art. 14, comma 2; 
  Vista la deliberazione CIPE dell'1 febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 227  del  29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 10 novembre  2012,  Supplemento
Ordinario n. 201; 
  Viste le determina AIFA con le quali la societa' Global  Pharmacies
Partner Health S.r.l. e' stata autorizzata all'importazione parallela
dei medicinali PANTORC (A.I.C.  n.  044788)  e  LIMPIDEX  (A.I.C.  n.
045240), relativamente alle confezioni indicate nell'Allegato 1,  che
costituisce  parte   integrante   della   presente   determina,   con
classificazione in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8  novembre  2012,  n.  189  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Viste le domande con le quali la societa' Global Pharmacies Partner
Health S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla
classe  A  dei  suddetti  medicinali  per  le   confezioni   di   cui
all'Allegato 1; 
  Visti   i   pareri   espressi    dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nelle sedute indicate nell'Allegato 1; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 20-22 giugno 2017; 
  Vista la comunicazione inviata a mezzo pec dall'AIFA alla  societa'
Global Pharmacies Partner Health S.r.l. in data 18  luglio  2017  con
cui e' stato reso noto il suddetto parere; 
  Visto l'avviso trasmesso con pec dall'AIFA in data 23  luglio  2018
alla predetta  societa'  di  convocazione  per  la  negoziazione  dei
farmaci di importazione parallela alla seduta del Comitato  prezzi  e
rimborso del 24-26 luglio 2018; 
  Considerata  la  comunicazione  dell'azienda  di  impossibilita'  a
presenziare a tale convocazione; 
  Visto il parere rilasciato dal Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 24-26 luglio 2018; 
  Vista la successiva comunicazione del 10 dicembre  2018  inviata  a
mezzo pec dall'AIFA alla societa' Global  Pharmacies  Partner  Health
S.r.l. con la quale l'azienda e' stata invitata  a  presenziare  alla
successiva riunione del Comitato prezzi e rimborso per  la  data  del
17-19 dicembre 2018; 
  Preso atto della mancata adesione della societa' Global  Pharmacies
Partner Health S.r.l. a tale convocazione; 
  Visto il parere rilasciato dal Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 17-19 dicembre 2018; 
  Vista la comunicazione del 14 febbraio 2019 trasmessa a  mezzo  PEC
dall'AIFA alla societa' Global Pharmacies Partner Health  S.r.l.  con
la quale e' stato reso noto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il  parere
del Comitato prezzi e rimborso del 17-19 dicembre 2018; 
  Tenuto conto dell'omessa sottomissione di controdeduzioni da  parte
della societa' Global Pharmacies Partner Health S.r.l.; 
  Visto l'ulteriore parere reso dal Comitato prezzi e rimborso  nella
seduta  del  29-31  gennaio  2019,  trasmesso  alla  societa'  Global
Pharmacies Partner Health S.r.l. in data 4 aprile 2019,  secondo  cui
anche i medicinali  di  importazione  parallela  sono  soggetti  alle
procedure di classificazione e negoziazione automatica previste per i
medicinali originator e generici e che, ai sensi dell'art. 48,  comma
5,  lettera  e),  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326,
qualora i medicinali non comportino alcun vantaggio terapeutico ed il
loro prezzo non sia inferiore o  uguale  al  prezzo  piu'  basso  dei
medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea,  nel  caso
in cui non si raggiunga un  accordo  sul  prezzo  con  l'azienda,  il
medicinale deve essere classificato nella fascia C), come dispone  la
delibera CIPE n. 3/2001; 
  Visto, infine, il parere emesso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso
nella seduta del 17 giugno 2019; 
  Considerato, pertanto, che all'esito del  procedimento  si  ritiene
necessario classificare in fascia C le confezioni di cui all'Allegato
1 relativamente ai farmaci di titolarita' della societa'  richiedente
la riclassificazione; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le confezioni  delle  specialita'  medicinali  PANTORC  (A.I.C.  n.
044788)  e  LIMPIDEX  (A.I.C.  n.  045240),  cosi'   come   descritte
nell'Allegato 1, sono classificate in fascia C.