IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
Visto in particolare l'art. 4, del citato decreto-legge n. 4 del
2019, che condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad un percorso
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, nonche' definisce le modalita' di tale
adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che
devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la
sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere
convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto
alla poverta' per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione
sociale;
Visto l'art. 6, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che
in particolare:
al comma 1, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei
Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del Rdc, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza,
nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali, una presso
l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il
coordinamento dei comuni. Stabilisce inoltre che con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il
Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuate
misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il
perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di
conservazione dei dati;
al comma 2-bis, prevede che le regioni dotate di un proprio
sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi delle
politiche del lavoro, delle politiche sociali ed eventualmente da
altri servizi, concordano con le piattaforme nazionali le modalita'
di colloquio e di trasmissione delle informazioni in maniera da
garantire l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la
cooperazione applicativa;
al comma 3, stabilisce che l'INPS mette a disposizione del
sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalita'
definiti con il decreto di cui al medesimo comma, i dati
identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc,
le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come
risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni
sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni
sociali erogate dall'Istituto e ogni altra informazione relativa ai
beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse
quelle sui requisiti per essere convocati presso i centri per
l'impiego, e alla profilazione occupazionale;
al comma 4, stabilisce che le piattaforme costituiscono il
portale delle comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti
accreditati di cui all'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, i comuni, che si coordinano a livello di ambito
territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto
di cui al comma 1, e definisce le informazioni che sono comunicate
dai servizi competenti attraverso le piattaforme;
al comma 5 stabilisce che le piattaforme rappresentano altresi'
uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello
territoriale, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di
cui al comma 1, e definisce le funzioni per il cui svolgimento le
piattaforme dialogano tra loro;
al comma 7 prevede che in relazione alle attivita' in esame tutte
le amministrazioni provvedano nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'», come modificato dall'art. 11, del citato
decreto-legge n. 4 del 2019;
Visto l'art. 24 del citato decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, istitutivo del Sistema informativo unitario dei Servizi
sociali, anche denominato SIUSS, che in particolare al comma 3,
stabilisce l'articolazione del SIUSS in due componenti: a) il Sistema
informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta
articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati
delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 2-bis) Piattaforma
digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione
sociale; 3) Sistema informativo dell'ISEE; b) il Sistema informativo
dell'offerta dei servizi sociali;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dall'art. 6,
del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
Visto l'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, istitutivo del Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro (SIU), che si compone del nodo di coordinamento nazionale
e dei nodi di coordinamento regionali;
Visto l'art. 13, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150 che prevede che «costituiscono elementi del sistema
informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema
informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'art.
4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l'archivio
informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'art. 6
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi
alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale; d) il
sistema informativo della formazione professionale, d-bis) la
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il
lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
n. 61/CSR del 17 aprile 2019 sul «Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del
lavoro» in attuazione dell'art. 12, comma 3 del succitato
decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, in particolare laddove si precisa
che:
il Reddito di cittadinanza (Rdc) e' volto a contrastare la
poverta' e al tempo stesso promuovere la crescita dell'occupazione e
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso un
programma di rafforzamento dei servizi per l'impiego e delle
politiche attive del lavoro, condiviso con le regioni e le province
autonome (Piano straordinario); il Piano straordinario si fonda sul
riconoscimento dell'importanza centrale dei servizi per l'impiego,
che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro e
svolgono, da sempre, fondamentali compiti di rilievo istituzionale
per l'integrazione attiva delle persone;
in quest'ottica la progettazione e gestione personalizzata degli
interventi, anche in una logica di case management costituisce un
riferimento di esperienza delle politiche attive regionali da
valorizzare, da integrare e da implementare anche con le metodologie
e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di
cittadinanza;
ai fini di un serio intervento di effettivo rilancio e definitivo
rafforzamento dei centri per l'impiego (CPI), si pone contestualmente
la necessita' dell'implementazione sostenibile e progressiva dei
livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi per il lavoro
(come definiti nel decreto ministeriale n. 4/2018), per identificare
e garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la gamma dei
servizi che ogni cittadino puo' esigere da un centro per l'impiego e
gli standard quantitativi e qualitativi di tali servizi;
Considerato che l'ANPAL e' tenuta a dare attuazione a una parte
importante del Rdc e del Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, avendo il
compito, tra gli altri, di istituire una piattaforma digitale per il
coordinamento dei Centri per l'impiego al fine di consentire
l'attivazione e la gestione di un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo dei beneficiari (Patto per
il lavoro), sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
Visto che il comma 7 dell'art. 4 del citato decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e
modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in
esito al primo periodo di applicazione del Rdc;
Visto che il comma 8 dell'art. 4 del citato decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4 prevede che i beneficiari del Rdc siano tenuti a
collaborare alla definizione del Patto per il lavoro e accettare
espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel
Patto per il lavoro e, in particolare registrarsi alla suddetta
piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto
nella ricerca attiva del lavoro;
Considerato che l'ANPAL, sulla scorta di quanto previsto dal
succitato comma 8 dell'art. 6 del citato decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati
strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del
programma e l'allocazione del lavoro, attesa la situazione di
necessita' e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, puo'
avvalersi, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di societa' in house al Ministero
medesimo, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a.;
Considerato altresi' che la succitata piattaforma istituita presso
l'ANPAL dovra' comporsi di tutti gli strumenti utili per
l'attivazione e gestione del Patto per il lavoro a favore dei Centri
per l'impiego e in particolare di due sezioni: a) il Sistema per la
gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalita'; b)
il sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento,
a sua volta articolato in un sistema on-line per l'accompagnamento
continuo al percorso personalizzato per l'inserimento lavorativo
(case management) e un sistema on-line per l'incontro domanda offerta
self service (labor exchange);
Ritenuto di dover definire con successiva integrazione al presente
decreto le modalita' attuative del Sistema per la fruizione continua
dei servizi di accompagnamento, del patto per il lavoro e del profilo
occupazionale nell'ambito del reddito di cittadinanza, anche sulla
base degli indirizzi definiti in esito al primo periodo di
applicazione del Rdc, ai sensi del citato art. 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, stante la situazione di necessita' ed urgenza che
non consente di procrastinare l'erogazione dei servizi connessi al
Rdc e l'applicazione della relativa condizionalita';
Visto che il comma 4-bis dell'art. 12 del citato decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4 autorizza, al fine di adeguare le spese di
funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc la spesa di dieci
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di cinque
milioni di euro per l'anno 2021;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali e smi»;
Viste le Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e
la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale, approvate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23
luglio 2019;
Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro in data 22 agosto 2019;
Acquisito il parere del Garante per la protezione di dati personali
in data 20 giugno 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta
del 3 luglio 2019 e l'intesa della Conferenza unificata, sancita
nella seduta del 1° agosto 2019;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
b) «Pensione di cittadinanza»: la denominazione che il Rdc assume
quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
c) «Sistema informativo del RdC»: il sistema informativo del
Reddito di cittadinanza, istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nel cui ambito operano due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento
dei comuni, in forma singola o associata;
d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei servizi sociali,
di cui all'art. 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 3, lettera a),
numero 2.bis la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per
il Patto di inclusione sociale;
e) «SIU»: il Sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 2,
lettera d-bis) dell'art. 13, la Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto di lavoro;
f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
g) «Comuni»: i comuni o loro ripartizioni sub territoriali aventi
autonomia amministrativa, quali, a titolo esemplificativo, i municipi
dei comuni capoluogo di citta' metropolitane;
h) Agenzie regionali o enti regionali per la gestione dei servizi
per l'impiego»: enti strumentali della regione o della provincia
autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la gestione
dei servizi per l'impiego;
i) «Servizi per il lavoro»: i Centri per l'impiego nonche' i
soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, laddove i provvedimenti regionali prevedano
che questi soggetti svolgano le funzioni di cui all'art. 4, comma 7
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; «Centri per l'impiego»:
uffici territoriali delle regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n.
150/2015, per costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento e
il reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;
j) «SAP»: la scheda anagrafico professionale dell'utente del
Centro per l'impiego;
k) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato come
definito all'art. 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150;
l) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato
sottoscritto dai beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
m) «Patto per l'inclusione»: il patto per l'inclusione sociale
sottoscritto dai beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che assume le
caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 147 del 2017, ove non diversamente
specificato;
n) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159;
o) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013;
p) «Progetti utili alla collettivita'»: i progetti a titolarita'
dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale,
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il
beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la propria disponibilita'
ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4/2019.