IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni; 
  Visto in particolare l'art. 4, del citato decreto-legge  n.  4  del
2019, che condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro  e  all'adesione  ad  un  percorso
personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento   lavorativo   e
all'inclusione  sociale,  nonche'  definisce  le  modalita'  di  tale
adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro  che
devono  essere  convocati   dai   Centri   per   l'impiego   per   la
sottoscrizione dei Patti per il lavoro e  coloro  che  devono  essere
convocati dai servizi dei comuni competenti in materia  di  contrasto
alla poverta'  per  la  sottoscrizione  dei  Patti  per  l'inclusione
sociale; 
  Visto l'art. 6, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che
in particolare: 
    al comma 1, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei
Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per
finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del
programma del Rdc, istituisce presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza,
nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali, una  presso
l'ANPAL, per il coordinamento dei centri  per  l'impiego,  e  l'altra
presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  per  il
coordinamento dei comuni. Stabilisce  inoltre  che  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL  e  il
Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto, e' predisposto un piano tecnico  di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuate
misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il
perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di
conservazione dei dati; 
    al comma 2-bis, prevede che  le  regioni  dotate  di  un  proprio
sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi  delle
politiche del lavoro, delle politiche  sociali  ed  eventualmente  da
altri servizi, concordano con le piattaforme nazionali  le  modalita'
di colloquio e di  trasmissione  delle  informazioni  in  maniera  da
garantire  l'interoperabilita'  dei  sistemi,  anche  attraverso   la
cooperazione applicativa; 
    al comma 3,  stabilisce  che  l'INPS  mette  a  disposizione  del
sistema informativo di cui al comma 1, secondo  termini  e  modalita'
definiti  con  il  decreto  di  cui  al  medesimo   comma,   i   dati
identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari  del  Rdc,
le informazioni  sulla  condizione  economica  e  patrimoniale,  come
risultanti  dalla  DSU  in  corso  di  validita',   le   informazioni
sull'ammontare del beneficio  economico  e  sulle  altre  prestazioni
sociali erogate dall'Istituto e ogni altra informazione  relativa  ai
beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura,  incluse
quelle sui  requisiti  per  essere  convocati  presso  i  centri  per
l'impiego, e alla profilazione occupazionale; 
    al comma  4,  stabilisce  che  le  piattaforme  costituiscono  il
portale delle comunicazioni tra i centri per  l'impiego,  i  soggetti
accreditati di cui all'art. 12 del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 150, i  comuni,  che  si  coordinano  a  livello  di  ambito
territoriale, l'ANPAL, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto
di cui al comma 1, e definisce le informazioni  che  sono  comunicate
dai servizi competenti attraverso le piattaforme; 
    al comma 5 stabilisce che le piattaforme  rappresentano  altresi'
uno  strumento  utile  al  coordinamento  dei   servizi   a   livello
territoriale, secondo termini e modalita' definiti con il decreto  di
cui al comma 1, e definisce le funzioni per  il  cui  svolgimento  le
piattaforme dialogano tra loro; 
    al comma 7 prevede che in relazione alle attivita' in esame tutte
le  amministrazioni  provvedano  nell'ambito  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla  poverta'»,   come   modificato   dall'art.   11,   del   citato
decreto-legge n. 4 del 2019; 
  Visto l'art. 24 del citato decreto legislativo 15  settembre  2017,
n. 147, istitutivo  del  Sistema  informativo  unitario  dei  Servizi
sociali, anche denominato SIUSS,  che  in  particolare  al  comma  3,
stabilisce l'articolazione del SIUSS in due componenti: a) il Sistema
informativo delle prestazioni e dei  bisogni  sociali,  a  sua  volta
articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati
delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 2-bis)  Piattaforma
digitale del Reddito di  cittadinanza  per  il  Patto  di  inclusione
sociale; 3) Sistema informativo dell'ISEE; b) il Sistema  informativo
dell'offerta dei servizi sociali; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato  dall'art.  6,
del citato decreto-legge n. 4 del 2019; 
  Visto l'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, istitutivo del Sistema informativo unitario  delle  politiche
del lavoro (SIU), che si compone del nodo di coordinamento  nazionale
e dei nodi di coordinamento regionali; 
  Visto l'art. 13, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n.  150  che  prevede  che  «costituiscono   elementi   del   sistema
informativo unitario  dei  servizi  per  il  lavoro:  a)  il  sistema
informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'art.
4, comma 35, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92;  b)  l'archivio
informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di  cui  all'art.  6
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati  relativi
alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive  del
lavoro, ivi incluse la  scheda  anagrafica  e  professionale;  d)  il
sistema  informativo  della  formazione  professionale,   d-bis)   la
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il
lavoro,  implementata   attraverso   il   sistema   di   cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro; 
  Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
n.  61/CSR  del  17  aprile  2019   sul   «Piano   straordinario   di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche  attive  del
lavoro»  in  attuazione  dell'art.  12,   comma   3   del   succitato
decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, in particolare laddove si precisa
che: 
    il Reddito di  cittadinanza  (Rdc)  e'  volto  a  contrastare  la
poverta' e al tempo stesso promuovere la crescita dell'occupazione  e
favorire l'incontro tra domanda e offerta  di  lavoro  attraverso  un
programma  di  rafforzamento  dei  servizi  per  l'impiego  e   delle
politiche attive del lavoro, condiviso con le regioni e  le  province
autonome (Piano straordinario); il Piano straordinario si  fonda  sul
riconoscimento dell'importanza centrale dei  servizi  per  l'impiego,
che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro  e
svolgono, da sempre, fondamentali compiti  di  rilievo  istituzionale
per l'integrazione attiva delle persone; 
    in quest'ottica la progettazione e gestione personalizzata  degli
interventi, anche in una logica di  case  management  costituisce  un
riferimento  di  esperienza  delle  politiche  attive  regionali   da
valorizzare, da integrare e da implementare anche con le  metodologie
e  tecniche  innovative  che  saranno  adottate  per  il  reddito  di
cittadinanza; 
    ai fini di un serio intervento di effettivo rilancio e definitivo
rafforzamento dei centri per l'impiego (CPI), si pone contestualmente
la necessita'  dell'implementazione  sostenibile  e  progressiva  dei
livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi per il  lavoro
(come definiti nel decreto ministeriale n. 4/2018), per  identificare
e garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale  la  gamma  dei
servizi che ogni cittadino puo' esigere da un centro per l'impiego  e
gli standard quantitativi e qualitativi di tali servizi; 
  Considerato che l'ANPAL e' tenuta a dare  attuazione  a  una  parte
importante del Rdc e del Piano  straordinario  di  potenziamento  dei
centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro,  avendo  il
compito, tra gli altri, di istituire una piattaforma digitale per  il
coordinamento  dei  Centri  per  l'impiego  al  fine  di   consentire
l'attivazione  e  la  gestione  di  un  percorso  personalizzato   di
accompagnamento all'inserimento lavorativo dei beneficiari (Patto per
il lavoro), sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
  Visto che il comma  7  dell'art.  4  del  citato  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL), e previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano,  sono  definiti  appositi  indirizzi  e
modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche  in
esito al primo periodo di applicazione del Rdc; 
  Visto che il comma  8  dell'art.  4  del  citato  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4 prevede che i beneficiari del Rdc siano  tenuti  a
collaborare alla definizione del Patto  per  il  lavoro  e  accettare
espressamente gli obblighi e  rispettare  gli  impegni  previsti  nel
Patto per il lavoro  e,  in  particolare  registrarsi  alla  suddetta
piattaforma digitale e  consultarla  quotidianamente  quale  supporto
nella ricerca attiva del lavoro; 
  Considerato che  l'ANPAL,  sulla  scorta  di  quanto  previsto  dal
succitato comma 8 dell'art. 6 del  citato  decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, al fine di attuare il Rdc  anche  attraverso  appropriati
strumenti e piattaforme informatiche che aumentino  l'efficienza  del
programma  e  l'allocazione  del  lavoro,  attesa  la  situazione  di
necessita' e di urgenza, limitatamente al  triennio  2019-2021,  puo'
avvalersi, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di societa' in house  al  Ministero
medesimo, le quali possono servirsi degli  strumenti  di  acquisto  e
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a.; 
  Considerato altresi' che la succitata piattaforma istituita  presso
l'ANPAL  dovra'  comporsi  di   tutti   gli   strumenti   utili   per
l'attivazione e gestione del Patto per il lavoro a favore dei  Centri
per l'impiego e in particolare di due sezioni: a) il Sistema  per  la
gestione dei flussi dati amministrativi e della  condizionalita';  b)
il sistema per la fruizione continua dei servizi di  accompagnamento,
a sua volta articolato in un sistema  on-line  per  l'accompagnamento
continuo al  percorso  personalizzato  per  l'inserimento  lavorativo
(case management) e un sistema on-line per l'incontro domanda offerta
self service (labor exchange); 
  Ritenuto di dover definire con successiva integrazione al  presente
decreto le modalita' attuative del Sistema per la fruizione  continua
dei servizi di accompagnamento, del patto per il lavoro e del profilo
occupazionale nell'ambito del reddito di  cittadinanza,  anche  sulla
base  degli  indirizzi  definiti  in  esito  al  primo   periodo   di
applicazione del Rdc, ai sensi del citato art. 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, stante la situazione di necessita' ed urgenza che
non consente di procrastinare l'erogazione dei  servizi  connessi  al
Rdc e l'applicazione della relativa condizionalita'; 
  Visto che il comma 4-bis dell'art. 12 del citato  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4  autorizza,  al  fine  di  adeguare  le  spese  di
funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc la spesa  di  dieci
milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020  e  di  cinque
milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali e smi»; 
  Viste le Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e
la progettazione dei Patti per l'inclusione  sociale,  approvate  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data  23
luglio 2019; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per le politiche  attive
del lavoro in data 22 agosto 2019; 
  Acquisito il parere del Garante per la protezione di dati personali
in data 20 giugno 2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta
del 3 luglio 2019 e  l'intesa  della  Conferenza  unificata,  sancita
nella seduta del 1° agosto 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) «Rdc»: il Reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
    b) «Pensione di cittadinanza»: la denominazione che il Rdc assume
quale misura di contrasto alla  poverta'  delle  persone  anziane  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
    c) «Sistema informativo del  RdC»:  il  sistema  informativo  del
Reddito di cittadinanza, istituito presso il Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,   del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  nel  cui  ambito  operano  due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento
dei comuni, in forma singola o associata; 
    d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei servizi  sociali,
di cui all'art. 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,
che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 3, lettera  a),
numero 2.bis la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza  per
il Patto di inclusione sociale; 
    e) «SIU»: il Sistema informativo  unitario  delle  politiche  del
lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, che include tra le sue componenti,  ai  sensi  del  comma  2,
lettera d-bis) dell'art. 13, la Piattaforma digitale del  Reddito  di
cittadinanza per il Patto di lavoro; 
    f)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    g) «Comuni»: i comuni o loro ripartizioni sub territoriali aventi
autonomia amministrativa, quali, a titolo esemplificativo, i municipi
dei comuni capoluogo di citta' metropolitane; 
    h) Agenzie regionali o enti regionali per la gestione dei servizi
per l'impiego»: enti strumentali  della  regione  o  della  provincia
autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la  gestione
dei servizi per l'impiego; 
    i) «Servizi per il lavoro»: i  Centri  per  l'impiego  nonche'  i
soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, laddove i provvedimenti  regionali  prevedano
che questi soggetti svolgano le funzioni di cui all'art. 4,  comma  7
del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4;  «Centri  per  l'impiego»:
uffici territoriali delle regioni e Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo  n.
150/2015, per costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento  e
il reinserimento nel mercato del lavoro  di  disoccupati,  lavoratori
beneficiari di strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  costanza  di
rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione; 
    j) «SAP»: la  scheda  anagrafico  professionale  dell'utente  del
Centro per l'impiego; 
    k) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato  come
definito all'art. 20 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
150; 
    l) «Patto  per  il  lavoro»:  patto  di  servizio  personalizzato
sottoscritto dai beneficiari del reddito  di  cittadinanza  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
    m) «Patto per l'inclusione»: il patto  per  l'inclusione  sociale
sottoscritto dai beneficiari del reddito  di  cittadinanza  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  che  assume  le
caratteristiche del progetto personalizzato di  cui  all'art.  6  del
decreto  legislativo  n.  147  del   2017,   ove   non   diversamente
specificato; 
    n) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159; 
    o) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013; 
    p) «Progetti utili alla collettivita'»: i progetti a  titolarita'
dei comuni, utili alla collettivita', in ambito  culturale,  sociale,
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui  il
beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la  propria  disponibilita'
ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4/2019.