IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre
2001, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Soave Superiore» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti
con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' -Vini DOP e
IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Soave Superiore» e il relativo
documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il
disciplinare di produzione della predetta DOP;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio
2017, con il quale, da ultimo, e' stato modificato il disciplinare di
produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore»;
Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini
Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (VR), per il tramite
della regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Soave Superiore»;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
proposta di modifica;
Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, e'
stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, espresso nella riunione del 30 maggio 2019;
e' stata pubblicata la proposta di modifica del disciplinare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29
luglio 2019;
Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette
modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana la proposta di modifica in questione per un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni;
Atteso che, a seguito della pubblicazione della proposta di
modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176
del 29 luglio 2019, entro il citato termine di trenta giorni non sono
pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di
modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17
del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del Reg. UE n. 34/2019
sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Soave Superiore» e il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019;
Vista nota DIQPAI Segreteria n. 2957 del 9 settembre 2019 con la
quale il Capo Dipartimento ha impartito le istruzioni inerenti lo
svolgimento dell'attivita' amministrativa della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, fermi
restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti in indirizzo
e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione
dal decreto direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019, ha confermato
tutte le autorizzazioni e gli adempimenti che la citata direttiva
direttoriale attribuisce alla responsabilita' dei dirigenti;
Vista nota DIQPAI Segreteria n. 3022 del 13 settembre 2019 con la
quale il Capo Dipartimento, al fine di evitare soluzioni di
continuita' nell'esercizio dell'azione amministrativa, per la tutela
dell'interesse pubblico, ha autorizzato il dott. Luigi Polizzi -
Dirigente dell'Ufficio PQAI IV a continuare a svolgere, per un
periodo di non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza
dell'incarico dirigenziale, nell'ambito dell'ordinaria
amministrazione, le attivita' amministrative e gestionali connesse ai
compiti e funzioni attribuite all'ufficio;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Soave
Superiore», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 4
gennaio 2017 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche
ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2019.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Soave
Superiore», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al
precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano
rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.