IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni   del   predetto decreto   ministeriale 7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 29  ottobre  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del  14  novembre
2001, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di  origine
controllata e garantita  dei  vini  «Soave  Superiore»  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche'  i  decreti
con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' -Vini DOP e
IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato della DOP «Soave Superiore»  e  il  relativo
documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOP; 
  Visto il decreto  ministeriale 4  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36  del  13  febbraio
2017, con il quale, da ultimo, e' stato modificato il disciplinare di
produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore»; 
  Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio  tutela  vini
Soave e Recioto di Soave, con sede in  Soave  (VR),  per  il  tramite
della regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui  al  citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
controllata e garantita dei vini «Soave Superiore»; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata
proposta di modifica; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10 e, in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 30 maggio 2019; 
    e' stata pubblicata la  proposta  di  modifica  del  disciplinare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176  del  29
luglio 2019; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni; 
  Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di
modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176
del 29 luglio 2019, entro il citato termine di trenta giorni non sono
pervenute istanze contenenti osservazioni sulla  citata  proposta  di
modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura  nazionale  di  valutazione,  conformemente   all'art.   17
del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del Reg.  UE  n.  34/2019
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Soave Superiore» e  il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del
regolamento (UE) n. 34/2019; 
  Vista nota DIQPAI Segreteria n. 2957 del 9 settembre  2019  con  la
quale il Capo Dipartimento ha impartito  le  istruzioni  inerenti  lo
svolgimento dell'attivita' amministrativa  della  Direzione  generale
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica,  fermi
restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti in indirizzo
e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro  realizzazione
dal decreto direttoriale n. 19899 del 19 marzo  2019,  ha  confermato
tutte le autorizzazioni e gli adempimenti  che  la  citata  direttiva
direttoriale attribuisce alla responsabilita' dei dirigenti; 
  Vista nota DIQPAI Segreteria n. 3022 del 13 settembre 2019  con  la
quale  il  Capo  Dipartimento,  al  fine  di  evitare  soluzioni   di
continuita' nell'esercizio dell'azione amministrativa, per la  tutela
dell'interesse pubblico, ha autorizzato  il  dott.  Luigi  Polizzi  -
Dirigente dell'Ufficio PQAI  IV  a  continuare  a  svolgere,  per  un
periodo  di  non   oltre   quarantacinque   giorni   dalla   scadenza
dell'incarico      dirigenziale,      nell'ambito      dell'ordinaria
amministrazione, le attivita' amministrative e gestionali connesse ai
compiti e funzioni attribuite all'ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Soave
Superiore», cosi' come consolidato con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  4
gennaio 2017 richiamati in premessa,  sono  approvate  le  «modifiche
ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2019. 
  2.  Il  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Soave
Superiore», consolidato  con  le  «modifiche  ordinarie»  di  cui  al
precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano
rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.