IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato  che  dagli  accertamenti  effettuati,   le   centonove
societa' cooperative  riportate  nell'elenco,  parte  integrante  del
decreto, non depositano  il  bilancio  da  piu'  di  cinque  anni  e,
pertanto,   si   trovano   nelle   condizioni   previste    dall'art.
223-septiesdecies disp. att. c.c. il  quale  impone  lo  scioglimento
d'autorita' di una societa' cooperativa che non deposita il  bilancio
di esercizio da oltre cinque anni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di
centonove societa' cooperative aventi sede  nelle  Regioni:  Abruzzo,
Lazio, Lombardia, Puglia e Sardegna, riportate  nell'allegato  elenco
parte integrante del decreto.