Estratto determina AAM/A.I.C. n. 199/2019 del 23 ottobre 2019 
 
    Procedura europea: DK/H/3127/001/DC (ex UK/H/7011/001/DC). 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MORFINA SOLFATO
MARTINDALE PHARMA nella forma e confezione, alle condizioni e con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Ethypharm con sede e domicilio  fiscale  in  194
Bureaux de la Colline, Bâtiment D 92213 Saint-Cloud CEDEX Francia. 
    Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da
1 ml - A.I.C. n. 047055013 (in base 10) 1DW055 (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperatura superiore a 25°C. 
    Tenere  le  fiale  nell'imballaggio  esterno  per  proteggere  il
medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: ogni  ml  di  soluzione  contiene  10  mg  di
morfina solfato equivalenti a 7,52 mg di morfina; 
      eccipienti: sodio cloruro, sodio  metabisolfito  (E223),  acqua
per preparazioni iniettabili, sodio idrossido (per la correzione  del
pH), acido solforico (per la correzione del pH). 
    Responsabile del rilascio lotti: Macarthys  Laboratories  Limited
T/A Martindale Pharma - Bampton Road Harold Hill Romford, Essex - RM3
8UG - Regno Unito. 
    Indicazioni terapeutiche: «Morfina solfato Martindale Pharma»  e'
utilizzato per il trattamento  sintomatico  del  dolore  grave  negli
adulti, che puo' essere adeguatamente gestito soltanto con analgesici
oppioidi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,
comma 10,  lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe «C(nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RMR: medicinale da  vendersi
dietro presentazione di ricetta medica ministeriale a ricalco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello della data di  notifica,  cartacea  o  via  posta  elettronica
certificata  (PEC),  alla  societa'  richiedente  l'A.I.C.  e  verra'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.