In data 30 agosto 2019 e' stato depositato presso  il  segretario
generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica  del  Quarto
Protocollo addizionale  alla  Convenzione  europea  di  estradizione,
fatto a Vienna il 20 settembre 2012. 
    La ratifica stata autorizzata con legge 24 luglio  2019,  n.  88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2019. 
    In conformita' all'art. 9, paragrafo 3, il  Protocollo  entra  in
vigore per l'Italia il giorno 1° dicembre 2019. 
    All'atto del deposito dello strumento di  ratifica,  l'Italia  ha
formulato le seguenti riserve: 
      «In accordance with article 10, paragraph 3,  of  the  European
Convention on Extradition, as amended by  article  1  of  the  Fourth
Additional Protocol, the Italian Republic reserves the right  not  to
apply article 10, paragraph 2, when the request  for  extradition  is
based on offences for which Italy  has  jurisdiction  under  its  own
criminal law. 
      In accordance with article 21, paragraph  5,  of  the  European
Convention on Extradition, as amended by article 5 of  the  Protocol,
the Italian Republic reserves the right to grant transit of a  person
only on the same conditions on which it grants extradition». 
    Traduzione non ufficiale delle riserve: 
      «Conformemente all'art.  10,  paragrafo  3,  della  Convenzione
europea di estradizione,  come  modificata  dall'art.  1  del  Quarto
Protocollo addizionale, la Repubblica italiana si riserva il  diritto
di non applicare l'art. 10,  paragrafo  2,  quando  la  richiesta  di
estradizione si fonda su reati per i quali l'Italia ha  giurisdizione
in base al proprio diritto penale. 
      Conformemente  all'art.  21,  paragrafo  5,  della  Convenzione
europea di estradizione, come modificata dall'art. 5 del  Protocollo,
la Repubblica  italiana  si  riserva  il  diritto  di  consentire  il
transito di un individuo  solo  alle  stesse  condizioni  alle  quali
consente l'estradizione».