IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Vista  la  direttiva  2010/53/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 luglio 2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione,  del
9 ottobre 2012,  che  stabilisce  le  procedure  informative  per  lo
scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti; 
  Vista la legge 1°  aprile  1999,  n  91,  recante  disposizioni  in
materia di trapianti di  organi  e  di  tessuti  e,  in  particolare,
l'articolo 7, commi 2 e 3, e l'articolo 8, comma 6, il quale prevede,
tra l'altro, che il Centro nazionale trapianti,  istituito  ai  sensi
del comma 1  del  medesimo  articolo  8,  svolge  in  particolare  le
seguenti funzioni: 
    lettera f): procede all'assegnazione  degli  organi  per  i  casi
relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e
per i tipi di trapianto per  i  quali  il  bacino  di  utenza  minimo
corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri  stabiliti  ai
sensi della lettera c); 
    lettera i): definisce i parametri per la verifica di  qualita'  e
di risultato delle strutture per i trapianti; 
    lettera l): svolge le funzioni attribuite ai centri  regionali  e
interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo
corrisponde al territorio nazionale; 
    lettera m-ter): controlla lo scambio  di  organi  con  gli  altri
Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi  tra
Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette  le  necessarie
informazioni per garantire la tracciabilita' degli organi; 
    lettera m-quater): ai fini della protezione dei donatori  viventi
nonche' della qualita' e della sicurezza degli  organi  destinati  al
trapianto, cura la  tenuta  del  registro  dei  donatori  viventi  in
conformita' delle disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.196; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza e, in  particolare,  l'articolo  3,
comma 3; 
  Vista la legge 26 giugno  1967,  n.  458,  recante  disciplina  del
trapianto di rene tra persone viventi; 
  Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301, recante norme in materia  di
prelievo ed innesti di cornea; 
  Vista la  legge  29  dicembre  1993,  n.  578,  recante  norme  per
l'accertamento e la certificazione di morte; 
  Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003,  n.  196,  recante
Codice  in  materia  di  protezione  dei   dati   personali   recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
diposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
  Vista la  legge  16  dicembre  1999,  n.  483,  recante  norme  per
consentire il trapianto parziale di fegato; 
  Vista la legge 6 marzo 2001,  n.  52,  recante  riconoscimento  del
registro italiano dei donatori di midollo osseo; 
  Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di
procreazione medicalmente assistita; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e
di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e  la  distribuzione  di
tessuti e cellule umani; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante
attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE,  che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umani; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  recante
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero  della  salute,  a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Vista la legge  19  settembre  2012,  n.  167,  recante  norme  per
consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra
persone viventi; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure urgenti per la crescita, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'articolo 12; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 340; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015), che, al fine di  garantire,  in  relazione  alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la
tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive  dal  donatore
al nato e viceversa, nonche' il conteggio  dei  nati  generati  dalle
cellule riproduttive di un medesimo  donatore,  ha  istituito  presso
l'Istituto superiore di sanita', il  Centro  nazionale  trapianti  e,
nell'ambito del Sistema informativo  trapianti  (SIT),  di  cui  alla
legge 1° aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale  dei  donatori  di
cellule riproduttive a scopi di procreazione  medicalmente  assistita
di tipo eterologo e, in particolare l'articolo 1, comma 298; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  256,  recante
attuazione della direttiva 2015/565/UE della Commissione che modifica
la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate  prescrizioni
tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1997,
recante approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20
febbraio 1997, n. 42; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015, n. 178 recante disciplina di attuazione del Fascicolo
sanitario elettronico, ai sensi del  comma  7  dell'articolo  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 2000,  recante
disposizione in materia di prelievi e di trapianti  di  organi  e  di
tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione  di
volonta'  dei  cittadini  sulla  donazione  di  organi  a  scopo   di
trapianto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n.
89; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  2  agosto  2002,
recante criteri e  modalita'  per  la  certificazione  dell'idoneita'
degli  organi  prelevati  al  trapianto,   adottato   in   attuazione
dell'articolo 14, comma  5,  della  legge  1°  aprile  1999,  n.  91,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 marzo  2008,  recante
integrazione  del  decreto  8  aprile  2000  sulla  ricezione   delle
dichiarazioni di volonta' dei cittadini circa la donazione di  organi
a scopo di trapianto, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
giugno 2008, n. 136; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo  2008,  recante
disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero,
ai sensi  dell'articolo  20  della  legge  1°  aprile  1999,  n.  91,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2008, n. 97; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008,  recante
aggiornamento  del  decreto  22  agosto  1994,  n.  582  relativo  al
regolamento  recante   le   modalita'   per   l'accertamento   e   la
certificazione di morte, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  12
giugno 2008, n. 136; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del  16  aprile  2010,
n.116, recante regolamento per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
trapianto di organi da donatore vivente,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 26 luglio 2010, n. 172; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 2015,  recante
linee  guida  contenenti  le  indicazioni  delle  procedure  e  delle
tecniche di procreazione  medicalmente  assistita,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  19  novembre  2015,
recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai  trapianti,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n.  228,  nonche'
attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure  informative  per  lo
scambio tra Stati membri di  organi  umani  destinati  ai  trapianti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2015, n.  280  e,
in particolare, l'articolo 4, comma 6, che prevede, tra l'altro,  che
il Centro nazionale trapianti: 
    lettera d): al fine di garantire elevati livelli  di  qualita'  e
sicurezza,  definisce  e  gestisce   i   protocolli   operativi   per
l'assegnazione  ad  altre  regioni  degli   organi   non   utilizzati
nell'ambito della regione di provenienza; 
    lettera  e):  redige  e  rende  pubblicamente   accessibile   una
relazione annuale sulle attivita' degli organismi  di  reperimento  e
dei centri per i trapianti; 
    lettera f): elabora, tramite il SIT, i dati delle attivita' degli
organismi per  il  reperimento  e  dei  centri  trapianto,  in  forma
aggregata, per le finalita' di cui alla lettera e),  nonche'  per  le
finalita' statistiche ed epidemiologiche; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano  per  l'individuazione  del
bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, con il quale sono
stati istituiti i centri interregionali per  i  trapianti,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n 91,  sancito
in sede di Conferenza Stato-regioni il 7 marzo  2002  (rep.  atti  n.
1407/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Linee guida per
le attivita' di coordinamento per  il  reperimento  di  organi  e  di
tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto con l'unito Allegato
A Linee Guida per uniformare le attivita' di coordinamento in  ordine
al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale»,  sancito  in
sede di Conferenza Stato-regioni il  21  marzo  2002  (rep.  atti  n.
1414/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante:
«Linee guida in tema di raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico
delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano il  10  luglio  2003  (rep.  atti  n.
1770/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e  di  Bolzano  sul  documento  recante  «Requisiti  minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi  delle  strutture  sanitarie
per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi  solidi  da
donatore  cadavere.  Criteri  e  procedure  per  l'autorizzazione   e
accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti  ad  un
programma regionale di trapianto, comprese le attivita' di  trapianto
pediatrico. Volumi minimi di attivita' e degli standard  di  qualita'
delle strutture autorizzate» sancito dalla Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano il 24 gennaio 2018 (rep. atti n. 16/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano  sul  documento  recante  «Protocollo  per  la
valutazione dell'idoneita' del donatore  di  organi  solidi»  sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2018  (rep.
atti n. 17/CSR); 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  nella  seduta  del  15  marzo  2012  sui  «Requisiti  minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici  delle  strutture  sanitarie
autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita'
e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento,  il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
cellule umane», ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (rep. atti n. 59/CSR); 
  Ritenuto, anche alla luce delle disposizioni delle citate direttive
2010/53/UE e 2012/25/UE,  nonche'  del  decreto  del  Ministro  della
salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  1°
dicembre 2015, n. 280, in materia di  flussi  informativi  dei  dati,
definire compiutamente la struttura, le caratteristiche e le funzioni
del Sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, comma 3,
della legge 1° aprile 1999, n. 91; 
  Ritenuto, altresi', di  dover  definire,  nell'ambito  del  Sistema
informativo dei  trapianti,  il  sottosistema  relativo  al  Registro
nazionale  dei  donatori  di  cellule   riproduttive   a   scopi   di
procreazione    medicalmente    assistita    di    tipo    eterologo,
disciplinandone la struttura, le caratteristiche e il  funzionamento,
nonche' le modalita' con cui le strutture autorizzate al  prelievo  e
al  trattamento  delle  cellule  riproduttive  devono  comunicare  al
Registro medesimo i  dati  anagrafici  dei  donatori,  ai  sensi  del
richiamato articolo 1, comma 298, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190; 
  Vista la nota prot. n. 4297-P  del  28  aprile  2017,  con  cui  il
Ministero della salute ha chiesto l'avviso dell'Agenzia per  l'Italia
digitale (AGID), ai sensi dell'articolo  7,  comma  3,  della  citata
legge n. 91 del 1999; 
  Preso atto che e' decorso il termine  di  trenta  giorni,  previsto
dall'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
senza che sia stato  fornito  da  AGID  il  previsto  avviso  e  che,
pertanto, quest'ultimo si intende acquisito, ai sensi  del  comma  2,
primo periodo, del citato articolo 17-bis; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
espresso nella riunione del 30 marzo 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espressa nella seduta del 14 dicembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2018; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
espresso nella riunione del 30 luglio 2019; 
  Vista la nota prot. n. 4277 del 5 agosto  2019  con  la  quale,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
lo schema di regolamento e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, nonche' la nota prot. n. 8000  del  7  agosto
2019 con  la  quale  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi -  ha  comunicato
la presa d'atto ai sensi del medesimo articolo 17, comma 3; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi, le funzioni  e
la struttura del Sistema informativo trapianti, di seguito denominato
SIT, istituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile  1999,
n. 91, al  fine  di  assicurare  il  collegamento  telematico  tra  i
soggetti che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei
trapianti  nell'ambito  delle  risorse  informatiche  e   telematiche
disponibili per il Servizio sanitario nazionale. 
  2.  L'allegato  I  definisce,  nel  rispetto  di  quanto   previsto
dall'articolo 10, le  caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di
collegamento telematico tra il SIT e i soggetti di  cui  all'articolo
7, comma 1, della legge n. 91 del 1999, tra il SIT  e  i  comuni,  al
fine di dare attuazione  a  quanto  disposto  all'articolo  3,  terzo
comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' tra il SIT e
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  q),  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n.  191.  In  particolare  definisce  le
caratteristiche  infrastrutturali,  le  procedure   di   abilitazione
all'accesso degli utenti, le modalita' di trasmissione dei  dati,  le
informazioni contenute nel sistema e le  modalita'  di  alimentazione
dello stesso. 
  3.  L'allegato  II  definisce,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 11, le  caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di
collegamento telematico tra il Registro  nazionale  dei  donatori  di
cellule riproduttive a scopi di procreazione  medicalmente  assistita
di tipo eterologo, di seguito «RND PMA», che opera quale sottosistema
del SIT, ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e le strutture sanitarie autorizzate al prelievo  e  al
trattamento delle cellule riproduttive. In particolare  definisce  le
caratteristiche  infrastrutturali,  le  procedure   di   abilitazione
all'accesso degli utenti, le modalita' di trasmissione dei  dati,  le
informazioni contenute nel sistema e le  modalita'  di  alimentazione
dello stesso. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri.»: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - La direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  7  luglio  2010,  relativa  alle  norme  di
          qualita'  e  sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai
          trapianti   e'   pubblicata   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 6 agosto 2010, n. L 207. 
              -  La  direttiva   di   esecuzione   2012/25/UE   della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai  trapianti  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 10 ottobre 2012,  n.
          L 275. 
              - Si riporta di seguito il testo dell'art. 7, commi 2 e
          3 e dell'art. 8, comma 6, della legge 1° aprile 1999, n 91,
          recante «Disposizioni in materia di trapianti di  organi  e
          di tessuti.»: 
              «Art. 7. (Principi organizzativi). - (Omissis). 
              2. E' istituito il sistema  informativo  dei  trapianti
          nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome
          di  Trento  e   di   Bolzano,   sentita   l'Autorita'   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione,  stabilisce
          gli obiettivi, le  funzioni  e  la  struttura  del  sistema
          informativo  dei  trapianti,  comprese  le  modalita'   del
          collegamento telematico tra i soggetti di cui al  comma  1,
          nell'ambito  delle  risorse  informatiche   e   telematiche
          disponibili per  il  Servizio  sanitario  nazionale  ed  in
          coerenza con le specifiche  tecniche  della  rete  unitaria
          della pubblica amministrazione.» 
              «Art.  8.  (Centro  nazionale  per  i   trapianti).   -
          (Omissis). 
              6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni: 
                a)  cura,  attraverso  il  sistema  informativo   dei
          trapianti di cui all'articolo  7,  la  tenuta  delle  liste
          delle persone in attesa  di  trapianto,  differenziate  per
          tipologia di trapianto, risultanti dai dati  trasmessi  dai
          centri regionali o interregionali per i  trapianti,  ovvero
          dalle strutture per i  trapianti  e  dalle  aziende  unita'
          sanitarie locali, secondo modalita' tali da  assicurare  la
          disponibilita' di tali dati 24 ore su 24; 
                b) definisce i parametri tecnici  ed  i  criteri  per
          l'inserimento dei dati relativi alle persone in  attesa  di
          trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneita'  dei  dati
          stessi,  con  particolare  riferimento  alla  tipologia  ed
          all'urgenza  del  trapianto  richiesto,  e  di   consentire
          l'individuazione dei riceventi; 
                c)  individua  i  criteri  per  la   definizione   di
          protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e  dei
          tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in  base
          alle urgenze ed alle  compatibilita'  risultanti  dai  dati
          contenuti nelle liste di cui alla lettera a); 
                d) definisce linee guida rivolte ai centri  regionali
          o interregionali per i trapianti allo scopo  di  uniformare
          l'attivita' di  prelievo  e  di  trapianto  sul  territorio
          nazionale; 
                e)  verifica  l'applicazione  dei   criteri   e   dei
          parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui
          alla lettera d); 
                f) procede all'assegnazione degli organi per  i  casi
          relativi alle urgenze, per i programmi definiti  a  livello
          nazionale e per i tipi di trapianto per i quali  il  bacino
          di  utenza  minimo  corrisponde  al  territorio  nazionale,
          secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c); 
                g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento  dei
          controlli  di  qualita'  sui  laboratori   di   immunologia
          coinvolti nelle attivita' di trapianto; 
                h) individua il fabbisogno nazionale di  trapianti  e
          stabilisce la soglia minima annuale di attivita'  per  ogni
          struttura per i trapianti e i criteri per  una  equilibrata
          distribuzione territoriale delle medesime; 
                i) definisce i parametri per la verifica di  qualita'
          e di risultato delle strutture per i trapianti; 
                l) svolge le funzioni attribuite ai centri  regionali
          e interregionali per i tipi di trapianto il cui  bacino  di
          utenza minimo corrisponde al territorio nazionale; 
                m) promuove e coordina i rapporti con le  istituzioni
          estere di settore al  fine  di  facilitare  lo  scambio  di
          organi; 
                m-bis) mantiene e cura il sistema di  segnalazione  e
          gestione degli eventi e delle reazioni avverse  gravi,  nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7; 
                m-ter) controlla lo scambio di organi con  gli  altri
          Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora  siano  scambiati
          organi tra Stati  membri,  il  Centro  nazionale  trapianti
          trasmette  le  necessarie  informazioni  per  garantire  la
          tracciabilita' degli organi; 
                m-quater)  ai  fini  della  protezione  dei  donatori
          viventi nonche' della  qualita'  e  della  sicurezza  degli
          organi destinati al trapianto, cura la tenuta del  registro
          dei donatori viventi in conformita' delle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 
              - Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma  3,
          del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773,   recante
          «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza.»: 
              «Art. 3. (art. 159 T.U. 1926). - (Omissis). 
              3.  La  carta  d'identita'  puo'   altresi'   contenere
          l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
          cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
          I comuni trasmettono i  dati  relativi  al  consenso  o  al
          diniego alla donazione degli organi al Sistema  informativo
          trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della  legge  1°
          aprile 1999, n. 91.». 
              - La legge 26 giugno 1967, n. 458,  recante  «Trapianto
          del rene tra persone viventi» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 giugno 1967, n. 160. 
              - La legge 12 agosto 1993, n. 301,  recante  «Norme  in
          materia di prelievi ed innesti  di  cornea»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1993, n. 192. 
              - La legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per
          l'accertamento e la certificazione di morte» e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5. 
              - Il decreto legislativo del 30 giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - La legge 16 dicembre 1999, n. 483, recante «Norme per
          consentire il trapianto parziale di fegato»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297. 
              - La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento
          del registro italiano dei donatori  di  midollo  osseo»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2001, n. 62. 
              - La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante  «Norme  in
          materia  di   procreazione   medicalmente   assistita»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,
          recante  «Attuazione   della   direttiva   2004/23/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, sulla
          definizione di norme di qualita'  e  di  sicurezza  per  la
          donazione,   l'approvvigionamento,   il    controllo,    la
          lavorazione,  la  conservazione,   lo   stoccaggio   e   la
          distribuzione di tessuti e  cellule  umani»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,
          recante   «Attuazione   delle   direttive   2006/17/CE    e
          2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per  quanto
          riguarda  le  prescrizioni  tecniche  per   la   donazione,
          l'approvvigionamento e il controllo di  tessuti  e  cellule
          umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in  tema
          di rintracciabilita', la notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2010, n. 40. 
              - Il  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,
          recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
          della  salute,  a  norma  dell'articolo  2  della  legge  4
          novembre  2010,  n.  183»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170. 
              - La legge 19 settembre 2012, n.  167,  recante  «Norme
          per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e
          intestino tra persone viventi» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 settembre 2012, n. 227. 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 18
          ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per
          la crescita», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221: 
              «Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
          sorveglianza nel settore  sanitario).  -  1.  Il  fascicolo
          sanitario  elettronico  (FSE)  e'  l'insieme  dei  dati   e
          documenti digitali  di  tipo  sanitario  e  socio-sanitario
          generati  da   eventi   clinici   presenti   e   trascorsi,
          riguardanti l'assistito. 
              2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di
          cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, a fini di: 
                a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
                b) studio e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
                c) programmazione sanitaria, verifica delle  qualita'
          delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
              Il FSE deve consentire anche  l'accesso  da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7. 
              2-bis.  Per  favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,
          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e
          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del
          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte
          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che
          effettua la dispensazione. 
              3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa,  senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che
          prendono  in  cura  l'assistito  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
          nonche', su richiesta del cittadino, con i dati  medici  in
          possesso dello stesso. 
              3-bis. Il FSE  puo'  essere  alimentato  esclusivamente
          sulla  base  del  consenso  libero  e  informato  da  parte
          dell'assistito, il quale puo'  decidere  se  e  quali  dati
          relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
          fascicolo medesimo. 
              4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
          perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e
          dei servizi socio-sanitari regionali che prendono  in  cura
          l'assistito. 
              5. La consultazione dei dati e documenti  presenti  nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
          a) del comma 2, puo'  essere  realizzata  soltanto  con  il
          consenso dell'assistito e sempre nel rispetto  del  segreto
          professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria  secondo
          modalita' individuate a riguardo. Il mancato  consenso  non
          pregiudica  il  diritto  all'erogazione  della  prestazione
          sanitaria. 
              6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          sono perseguite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
              6-bis. La consultazione dei dati e  documenti  presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le  soluzioni
          secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
          7. 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' decreti del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  acquisito  il  parere  del  Garante  per   la
          protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,
          comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione,  i  sistemi  di  codifica  dei  dati,   le
          garanzie  e  le  misure  di  sicurezza  da   adottare   nel
          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti
          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di
          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione
          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non
          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i
          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello
          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole
          tecniche del sistema pubblico di connettivita'. 
              8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              9. La cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda
          digitale italiana, di cui all'articolo  47,  comma  2,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni,  e'  integrata  per  gli  aspetti
          relativi al settore sanitario con un  componente  designato
          dal Ministro della salute, il  cui  incarico  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
              10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i   registri   di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
              11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale, e di impianti protesici nonche'  di  dispositivi
          medici  impiantabili  sono  aggiornati  periodicamente  con
          decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali.   L'attivita'   obbligatoria   di    tenuta    e
          aggiornamento dei registri di  cui  al  presente  comma  e'
          svolta con  le  risorse  disponibili  in  via  ordinaria  e
          rientra tra le  attivita'  istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Nell'ambito
          del Patto per  la  salute  2019-2021  sono  individuate  le
          modalita' per garantire e verificare la corretta  tenuta  e
          aggiornamento dei registri di cui al presente comma. 
              11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le  professioni
          sanitarie,  in  ragione  delle  rispettive  competenze,  di
          alimentare in maniera continuativa, senza  ulteriori  oneri
          per la finanza pubblica, i  sistemi  di  sorveglianza  e  i
          registri di cui al comma 10. 
              12. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
              13. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  della
          salute, acquisito il parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali e previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono individuati, in conformita' alle disposizioni  di  cui
          agli articoli 20,  22  e  154  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, i soggetti  che  possono  avere  accesso  ai
          registri di cui al presente articolo, e i dati che  possono
          conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
          dei dati. 
              14. I contenuti del regolamento  di  cui  al  comma  13
          devono in ogni caso informarsi ai principi  di  pertinenza,
          non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di  cui  agli
          articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. 
              15. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero utilizzare  l'infrastruttura  nazionale  di
          cui  al  comma  15-ter,  da  rendere  conforme  ai  criteri
          stabiliti dai decreti di cui al comma 7. 
              15-bis. Entro il  30  giugno  2014,  le  regioni  e  le
          province  autonome  presentano  all'Agenzia  per   l'Italia
          digitale e al Ministero della salute il piano  di  progetto
          per la realizzazione del  FSE,  redatto  sulla  base  delle
          linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia  e  dal
          Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici
          di ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
              15-ter. Ferme  restando  le  funzioni  del  Commissario
          straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di  cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.
          179, l'Agenzia per  l'Italia  digitale,  sulla  base  delle
          esigenze avanzate dalle regioni e dalle province  autonome,
          nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo  con  il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze e  con  le  regioni  e  le  province  autonome,  la
          progettazione dell'infrastruttura  nazionale  necessaria  a
          garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
          e' curata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attraverso  l'utilizzo  dell'infrastruttura   del   Sistema
          Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          del decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  2
          novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264
          del 12 novembre 2011, garantendo: 
                1)  l'interoperabilita'  dei  FSE   e   dei   dossier
          farmaceutici regionali; 
                2)   l'identificazione   dell'assistito,   attraverso
          l'allineamento con  l'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti
          (ANA), di cui all'articolo 62-ter  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   istituita
          nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
          realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
          assicurata attraverso  l'allineamento  con  l'elenco  degli
          assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326; 
                3) per le regioni e province autonome che,  entro  il
          31 marzo 2017,  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  e  al  Ministero  della  salute  di  volersi
          avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi  del  comma
          15, l'interconnessione dei  soggetti  di  cui  al  presente
          articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui  ai
          decreti attuativi del comma 7, ad esclusione  dei  dati  di
          cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione  e
          consultazione del FSE da parte  delle  medesime  regioni  e
          province autonome, secondo le modalita'  da  stabilire  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero della salute; 
                4) a partire dal 30 aprile 2017,  la  gestione  delle
          codifiche nazionali e regionali stabilite  dai  decreti  di
          cui al comma 7, rese disponibili dalle  amministrazioni  ed
          enti che le detengono, secondo le  modalita'  da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministero della salute. 
              15-quater.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale,   il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze operano congiuntamente, per le parti di  rispettiva
          competenza, al fine di:  a)  valutare  e  approvare,  entro
          sessanta giorni,  i  piani  di  progetto  presentati  dalle
          regioni e dalle province autonome per la realizzazione  del
          FSE, verificandone la conformita' a  quanto  stabilito  dai
          decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
          l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali  a
          livello   nazionale,    per    indagini    epidemiologiche,
          valutazioni statistiche, registri nazionali e  raccolta  di
          dati a  fini  di  programmazione  sanitaria  nazionale;  b)
          monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
          e  delle  province  autonome,  conformemente  ai  piani  di
          progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
          a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
          tra gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  e  le
          province   autonome   per   l'accesso   al    finanziamento
          integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale  da
          verificare da parte del  Comitato  di  cui  all'articolo  9
          dell'intesa sancita  il  23  marzo  2005  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
          predetta intesa del 23 marzo 2005. 
              15-quinquies. Per il  progetto  FSE  di  cui  al  comma
          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'
          autorizzata una spesa non superiore a 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale. 
              15-sexies.  Qualora  la  regione,  sulla   base   della
          valutazione del Comitato e del Tavolo  tecnico  di  cui  al
          comma 15-quater, non abbia adempiuto nei  termini  previsti
          dal medesimo comma 15-quater, il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
          ad adempiere entro i  successivi  trenta  giorni.  Qualora,
          sulla base delle valutazioni operate dai medesimi  Comitato
          e Tavolo  tecnico,  la  regione  non  abbia  adempiuto,  il
          Presidente della regione, nei successivi trenta  giorni  in
          qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti  necessari
          all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  e  ai  citati  Comitato  e  Tavolo
          tecnico. 
              15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato  in
          attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  entro  il  30  aprile  2017,  rende
          disponibile ai FSE e  ai  dossier  farmaceutici  regionali,
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter,  i  dati  risultanti  negli  archivi  del  medesimo
          Sistema   Tessera   sanitaria   relativi   alle   esenzioni
          dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate  di
          farmaceutica  e  specialistica  a   carico   del   Servizio
          sanitario nazionale, ai certificati di malattia  telematici
          e alle  prestazioni  di  assistenza  protesica,  termale  e
          integrativa.». 
              - Si riporta il testo del comma 340 dell'art.  1  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013)»: 
              «340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in  materia  di
          prelievi e  di  trapianti  di  organi  e  di  tessuti  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine  le
          seguenti parole: «, anche da soggetto vivente,  per  quanto
          compatibili»; 
                b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m),  sono
          aggiunte le seguenti: 
                  «m-bis) mantiene e cura il sistema di  segnalazione
          e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7; 
                  m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri
          Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora  siano  scambiati
          organi tra Stati  membri,  il  Centro  nazionale  trapianti
          trasmette  le  necessarie  informazioni  per  garantire  la
          tracciabilita' degli organi; 
                  m-quater) ai fini  della  protezione  dei  donatori
          viventi nonche' della  qualita'  e  della  sicurezza  degli
          organi destinati al trapianto, cura la tenuta del  registro
          dei donatori viventi in conformita' delle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
                c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
              «Art. 6-bis. (Qualita' e sicurezza degli organi). -  1.
          Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti  sono
          volontarie e non remunerate. Il reperimento di  organi  non
          e' effettuato a fini di lucro. E' vietata  ogni  mediazione
          riguardante la necessita' o la disponibilita' di organi che
          abbia come fine l'offerta  o  la  ricerca  di  un  profitto
          finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi'  vietata
          ogni   pubblicita'   riguardante   la   necessita'   o   la
          disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la
          ricerca di  un  profitto  finanziario  o  di  un  vantaggio
          analogo. 
              2. Il diritto alla protezione  dei  dati  personali  e'
          tutelato in tutte le fasi delle attivita'  di  donazione  e
          trapianto di organi, in conformita'  alle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  E'
          vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o  sistemi
          che renda possibile l'identificazione dei  donatori  o  dei
          riceventi. 
              3. Il Ministro della salute, con decreto di natura  non
          regolamentare da adottarsi  entro  6  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  articolo  su  proposta  del
          Centro nazionale trapianti  e  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
          rispetto dell'allegato di cui  alla  direttiva  2010/53/UE,
          determina i criteri di  qualita'  e  sicurezza  che  devono
          essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla
          donazione al trapianto o all'eliminazione. 
              4. Il decreto  di  cui  al  comma  3,  in  particolare,
          dispone l'adozione e l'attuazione  di  procedure  operative
          per: 
                a) la verifica dell'identita' del donatore; 
                b)  la  verifica  delle  informazioni   relative   al
          consenso, conformemente alle norme vigenti; 
                c) la verifica della caratterizzazione dell'organo  e
          del donatore; 
                d) il reperimento, la conservazione,  l'etichettatura
          e il trasporto degli organi; 
                e) la  garanzia  della  tracciabilita'  nel  rispetto
          delle norme di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n. 196; 
                f) la segnalazione, l'esame, la  registrazione  e  la
          trasmissione delle informazioni  pertinenti  e  necessarie,
          concernenti gli eventi avversi e  reazioni  avverse  gravi,
          che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli
          organi; 
                g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e  la
          sicurezza degli organi»; 
                d) all'articolo 22, comma  1,  le  parole:  «da  euro
          1.032 a euro 10.329» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da
          euro 2.064 a euro 20.658»; 
                e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
              «Art. 22-bis.  (Sanzioni  in  materia  di  traffico  di
          organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque  a  scopo  di
          lucro svolge opera di mediazione nella donazione di  organi
          da vivente e' punito con la reclusione da tre a sei anni  e
          con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto  e'
          commesso da persona che esercita una professione  sanitaria
          alla    condanna    consegue    l'interdizione     perpetua
          dall'esercizio della professione. 
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          pubblicizzi la richiesta d'offerta di  organi  al  fine  di
          conseguire un profitto finanziario o un  vantaggio  analogo
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          10.000 a euro 50.000. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
          autorizzazione  acceda  a  sistemi  che  rendano  possibile
          l'identificazione  dei  donatori  o  dei  riceventi,  o  ne
          utilizzi i dati e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.». 
              Si riporta il testo del comma  298  dell'art.  1  della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
                «298.  Al  fine  di  garantire,  in  relazione   alle
          tecniche di procreazione  medicalmente  assistita  di  tipo
          eterologo, la tracciabilita'  del  percorso  delle  cellule
          riproduttive dal donatore al nato e viceversa,  nonche'  il
          conteggio dei nati generati dalle cellule  riproduttive  di
          un  medesimo  donatore,  e'  istituito,  presso  l'Istituto
          superiore  di  sanita',  Centro   nazionale   trapianti   e
          nell'ambito del Sistema informativo trapianti (SIT) di  cui
          alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei
          donatori di cellule riproduttive a  scopi  di  procreazione
          medicalmente  assistita  di  tipo   eterologo,   ove   sono
          registrati  tutti  i  soggetti  ammessi   alla   donazione,
          mediante l'attribuzione ad ogni donatore di  un  codice.  A
          tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo  e
          al trattamento delle  cellule  riproduttive  comunicano  al
          Registro i dati  anagrafici  dei  donatori,  con  modalita'
          informatiche   specificamente   predefinite,   idonee    ad
          assicurare l'anonimato dei  donatori  medesimi.  Fino  alla
          completa operativita' del Registro, i  predetti  dati  sono
          comunicati  al  Centro  nazionale  trapianti  in  modalita'
          cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori.
          Agli oneri derivanti dal presente  comma,  quantificati  in
          euro 700.810 per l'anno 2015 e in euro 150.060 a  decorrere
          dall'anno  2016,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione   dell'   autorizzazione    di    spesa    recata
          dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2004, n. 138.». 
              - Il decreto legislativo  16  dicembre  2016,  n.  256,
          recante  «Attuazione  della  direttiva  2015/565/UE   della
          Commissione che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto
          riguarda determinate prescrizioni  tecniche  relative  alla
          codifica di tessuti e cellule umani»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          1997,  recante  «Approvazione  dell'atto  di  indirizzo   e
          coordinamento alle Regioni  e  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, in materia di  requisiti  strutturali,
          tecnologici ed organizzativi minimi per  l'esercizio  delle
          attivita' sanitarie da parte delle  strutture  pubbliche  e
          private» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20
          febbraio 1997, n. 42, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29  settembre  2015,  n.  178,   recante   «Disciplina   di
          attuazione del Fascicolo sanitario  elettronico,  ai  sensi
          del comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge  18  ottobre
          2012, n. 179», convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          17 dicembre 2012, n.  221,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263. 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile  2000,
          recante «Disposizione in materia di prelievi e di trapianti
          di  organi  e  di  tessuti,  attuativo  delle  prescrizioni
          relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla
          donazione di organi a scopo  di  trapianto»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n. 89. 
              - Il decreto del Ministro della  salute  del  2  agosto
          2002, recante «Criteri e modalita'  per  la  certificazione
          dell'idoneita'  degli  organi   prelevati   al   trapianto,
          adottato in attuazione dell'articolo  14,  comma  5,  della
          legge 1° aprile 1999, n. 91» e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258. 
              - Il decreto del Ministro della salute 11  marzo  2008,
          recante «Integrazione  del  decreto  8  aprile  2000  sulla
          ricezione delle dichiarazioni  di  volonta'  dei  cittadini
          circa la donazione di  organi  a  scopo  di  trapianto»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008,  n.
          136. 
              - Il decreto del Ministro della salute 31  marzo  2008,
          recante «Disposizioni in materia  di  trapianti  di  organi
          effettuati all'estero,  ai  sensi  dell'articolo  20  della
          legge 1° aprile 1999, n.  91»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 24 aprile 2008, n. 97. 
              - Il decreto del Ministro della salute 11 aprile  2008,
          recante «Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994,  n.  582
          relativo  al   Regolamento   recante   le   modalita'   per
          l'accertamento e la certificazione di morte» e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008, n. 136. 
              - Il decreto del Ministro della salute, di concerto con
          il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  del  16
          aprile 2010, n.116, recante «Regolamento per lo svolgimento
          delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio  2010,
          n. 172. 
              - Il decreto del Ministro della salute 1° luglio  2015,
          recante  «Linee  guida  contenenti  le  indicazioni   delle
          procedure e delle  tecniche  di  procreazione  medicalmente
          assistita» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio
          2015, n. 161. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto
          del  Ministro  della  salute  19  novembre  2015,   recante
          «Attuazione  della  direttiva  2010/53/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,  relativa  alle
          norme di qualita' e sicurezza degli organi umani  destinati
          ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24
          dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione  della  direttiva
          di esecuzione 2012/25/UE della Commissione  del  9  ottobre
          2012,  che  stabilisce  le  procedure  informative  per  lo
          scambio tra Stati  membri  di  organi  umani  destinati  ai
          trapianti.»: 
              «Art.  4.  (Designazione  e  compiti  delle   autorita'
          competenti). - (Omissis). 
              6. Il CNT, di  cui  si  avvalgono  il  Ministero  della
          salute, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, e' preposto al coordinamento della Rete  nazionale
          trapianti. Nell'ambito delle funzioni di  cui  all'art.  8,
          comma 6, della legge 1° aprile 1999, n. 91, il CNT: 
                a) garantisce  l'aggiornamento  e  la  revisione  dei
          criteri in materia di qualita' e sicurezza attraverso linee
          guida e protocolli operativi; 
                b) fornisce indicazioni o linee guida alle  strutture
          sanitarie,  ai  professionisti   e   agli   operatori   che
          intervengono in tutte le fasi del  processo  che  va  dalla
          donazione  al  trapianto  o  all'eliminazione,  per  quanto
          riguarda la raccolta delle  informazioni  per  valutare  la
          qualita' e la sicurezza degli  organi  trapiantati  sia  da
          donatore cadavere che da donatore vivente; 
                c) partecipa, su delega del Ministero  della  salute,
          alla  rete  di   autorita'   competenti   istituita   dalla
          Commissione europea,  coordinando  a  livello  nazionale  i
          contributi alle attivita' della rete nazionale trapianti; 
                d) al fine di garantire elevati livelli di qualita' e
          sicurezza, definisce e gestisce i protocolli operativi  per
          l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati
          nell'ambito della Regione di provenienza; 
                e)  redige  e  rende  pubblicamente  accessibile  una
          relazione  annuale  sulle  attivita'  degli  organismi   di
          reperimento e dei centri per i trapianti; 
                f) elabora, tramite il SIT, i  dati  delle  attivita'
          degli organismi per il reperimento e dei centri  trapianto,
          in forma aggregata, per le finalita' di  cui  alla  lettera
          e),   nonche'   per    le    finalita'    statistiche    ed
          epidemiologiche; 
                g) tiene un  elenco  aggiornato  degli  organismi  di
          reperimento e dei centri trapianto.». 
              L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
          Province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano    per
          l'individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla
          popolazione, con il quale sono  stati  istituiti  i  centri
          interregionali per i trapianti, ai sensi dell'articolo  10,
          comma 2, della legge 1° aprile 1999, n 91, sancito in  sede
          di Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002 (rep.  atti  n.
          1407/CSR). 
              L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
          Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Linee
          guida per le attivita' di coordinamento per il  reperimento
          di organi e di tessuti  in  ambito  nazionale  ai  fini  di
          trapianto con l'unito Allegato A Linee Guida per uniformare
          le attivita' di coordinamento in ordine al  reperimento  di
          organi e tessuti in ambito nazionale», sancito in  sede  di
          Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo  2002  (rep.  atti  n.
          1414/CSR). 
              L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento
          recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione  e
          impiego  clinico  delle  cellule   staminali   emopoietiche
          (CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano il 10 luglio 2003 (rep. atti  n.  1770/CSR),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  2003,  n.
          227. 
              L'Accordo tra il Governo,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante
          «Requisiti minimi strutturali, tecnologici e  organizzativi
          delle  strutture  sanitarie  per   lo   svolgimento   delle
          attivita'  di  trapianto  di  organi  solidi  da   donatore
          cadavere.  Criteri  e  procedure  per  l'autorizzazione   e
          accreditamento  delle  strutture   sanitarie,   singole   o
          afferenti ad un programma regionale di trapianto,  comprese
          le attivita' di  trapianto  pediatrico.  Volumi  minimi  di
          attivita' e degli  standard  di  qualita'  delle  strutture
          autorizzate» sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano  il  24  gennaio  2018  (rep.  atti  n.
          16/CSR). 
              L'Accordo tra il Governo,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante
          «Protocollo per la valutazione dell'idoneita' del  donatore
          di organi solidi» sancito dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano  il  24  gennaio  2018  (rep.  atti  n.
          17/CSR). 
              L'Accordo sancito dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano nella seduta  del  15  marzo  2012  sui
          «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e  tecnologici
          delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge  19
          febbraio 2004, n. 40 per la qualita' e la  sicurezza  nella
          donazione,   l'approvvigionamento,   il    controllo,    la
          lavorazione,  la  conservazione,   lo   stoccaggio   e   la
          distribuzione di cellule  umane»,  ai  sensi  dell'art.  6,
          comma 1, del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  191
          (Rep. Atti n. 59/CSR). 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e  2,  della
          citata legge 1° aprile 1999, n. 91: 
              «Art.    7.    (Principi    organizzativi).    -     1.
          L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti  e'
          costituita dal Centro  nazionale  per  i  trapianti,  dalla
          Consulta tecnica permanente per  i  trapianti,  dai  centri
          regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture
          per i prelievi, dalle strutture per  la  conservazione  dei
          tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e  dalle
          aziende unita' sanitarie locali. 
              2. E' istituito il sistema  informativo  dei  trapianti
          nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 3, del regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773,  recante  «Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza»  (cfr.  Note  alle
          premesse). 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
          q), del  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,
          recante  «Attuazione   della   direttiva   2004/23/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, sulla
          definizione di norme di qualita'  e  di  sicurezza  per  la
          donazione,   l'approvvigionamento,   il    controllo,    la
          lavorazione,  la  conservazione,   lo   stoccaggio   e   la
          distribuzione di tessuti e cellule umani»: 
              «Art. 3. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                (omissis). 
                q) «istituto dei tessuti»:  una  banca  dei  tessuti,
          come prevista dalla legge 1° aprile  1999,  n.  91,  o  una
          unita' di un ospedale pubblico, o un settore di un servizio
          trasfusionale come  previsto  dal  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 191, o una struttura sanitaria  senza  fini
          di lucro, in cui si effettuano  attivita'  di  lavorazione,
          conservazione, stoccaggio  o  distribuzione  di  tessuti  e
          cellule umani, o una  struttura  sanitaria  autorizzata  ai
          sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per le attivita'
          compatibili  con  la  legge  medesima.   Fatte   salve   le
          competenze delle regioni e province autonome in materia  di
          autorizzazione  al   funzionamento   degli   istituti,   il
          Ministero della salute, le Regioni e le  Province  autonome
          di Trento e di Bolzano, di  seguito  denominate:  «province
          autonome», mediante accordo in Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  emanano   le   linee   guida   per
          l'accreditamento  delle   attivita'   di   tali   istituti,
          conformemente alla normativa vigente in materia, sulla base
          delle indicazioni fornite dal Centro  nazionale  trapianti,
          dal Centro nazionale sangue e  dall'Istituto  superiore  di
          sanita'  secondo  i  rispettivi   ambiti   di   competenza.
          L'Istituto  dei  tessuti  puo'  inoltre  essere  incaricato
          dell'approvvigionamento o del controllo, comprendente anche
          l'esecuzione degli esami analitici,  dei  tessuti  e  delle
          cellule; 
                (omissis).». 
              L'art. 1, comma 298, della legge 23 dicembre  2014,  n.
          190, recante "Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2015)» (cfr. Note alle premesse).