IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre
2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda
determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su
tessuti e cellule umani, con la quale sono state apportate modifiche
agli allegati II e III della direttiva 2006/17/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), i) e j);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
diposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di
procreazione medicalmente assistita;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante
attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/23/CE, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita'
e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani, con particolare riguardo all'articolo 28,
comma 1, lettera e);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16, recante
attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE riguardanti le
prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani, nonche' le prescrizioni in tema
di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi
e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani, e, in particolare, gli allegati II e III;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che
attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di
tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni
in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani e, in particolare, l'articolo 6, che apporta
modifiche ed integrazioni all'allegato III del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 16;
Visto, in particolare, l'articolo 9 del citato decreto legislativo
30 maggio 2012, n. 85, che stabilisce che gli allegati del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, sono modificati con regolamento
di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Considerato che la direttiva 2012/39/UE apporta modifiche al punto
3.3 dell'allegato III della direttiva n. 2006/17/CE, riguardante le
«donazioni da persone diverse dal partner», nonche' al punto 4.2. del
medesimo allegato, il cui primo capoverso concerne le modalita' di
prelievo dei campioni di sangue per le donazioni di persone diverse
dal partner, e che tali previsioni non sono state recepite con il
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in quanto attinenti alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo,
per le quali vigeva, al momento dell'entrata in vigore del predetto
decreto legislativo, il divieto sancito dagli articoli 4, comma 3, 9,
commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;
Considerato, inoltre, che le modifiche apportate dalla direttiva
2012/39/UE al punto 4.2 dell'allegato III, della direttiva
2006/17/CE, concernente le prescrizioni generali da osservare per la
determinazione dei marcatori biologici, per quanto attiene al secondo
capoverso, risultano gia' recepite al punto 3.2 dell'allegato III del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2012, n.
85;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 2014, n.
162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014, n. 26,
che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4,
comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, «nella parte in cui
stabilisce per la coppia di cui all'articolo 5, comma 1, della
medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata
diagnosticata una patologia che sia causa di sterilita' o
infertilita' assolute ed irreversibili», nonche' dell'articolo 9,
commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di
cui all'articolo 4, comma 3», e dell'articolo 12, comma 1, della
medesima legge;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', Sezione II,
espresso nella seduta del 9 giugno 2015;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella seduta del 21 luglio 2015 e vista,
altresi', la nota del Garante per la protezione dei dati personali
del 14 settembre 2018, prot. n. 129339;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 26 novembre 2015;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella seduta del 4 aprile 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2019;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, per gli affari regionali e le autonomie,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli allegati II e III
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'allegato II, punto 1.2., la parola «incidenza» e'
sostituita con la seguente: «prevalenza»;
b) all'allegato III, punto 2.:
1) la rubrica e' modificata come segue: «Donazione del partner
(casi diversi dall'impiego diretto) e donazione da persone diverse
dal partner»;
2) dopo la rubrica, sono inserite le seguenti parole:
«A. Donazione del partner (casi diversi dall'impiego
diretto)»;
3) al primo capoverso, la parola «crioconservati» e' soppressa;
4) al punto 2.4., la parola «incidenza» e' sostituita con la
seguente: «prevalenza»;
5) dopo il punto 2.6., e' inserita la seguente sezione:
«B. Donazione da persone diverse dal partner.
La donazione di cellule riproduttive da parte di persone diverse
dal partner deve soddisfare i seguenti criteri e modalita'.
2.1. La donazione di cellule riproduttive e' consentita ai
soggetti di sesso maschile di eta' non inferiore ai diciotto anni e
non superiore ai quaranta anni e ai soggetti di sesso femminile di
eta' non inferiore ai venti anni e non superiore ai trentacinque
anni. Le cellule riproduttive donate da un medesimo donatore non
possono determinare piu' di dieci nascite. Tale limite puo' essere
derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, che abbia gia'
avuto un figlio tramite procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale pratica utilizzando
le cellule riproduttive del medesimo donatore.
La selezione dei donatori avviene sulla base dell'anamnesi
sanitaria e medica compiuta anche sulla base di un questionario cui
gli stessi sono sottoposti e di un colloquio individuale con il
medico responsabile della selezione o con personale sanitario
appositamente formato, anche in materia di protezione dei dati
personali, operante sotto la responsabilita' del predetto medico
responsabile. Tale valutazione deve comprendere fattori rilevanti che
possono contribuire a individuare e ad escludere le persone la cui
donazione puo' costituire un rischio sanitario per gli altri, come la
possibilita' di trasmettere malattie, rischi sanitari per i donatori
stessi, quali ad esempio superovulazione, possibili reazioni alla
somministrazione di sedativi o rischi associati all'intervento per il
prelievo di ovociti, oppure conseguenze psicologiche per il donatore.
La donatrice di ovociti non puo' essere sottoposta ad un numero di
cicli di stimolazioni ovariche superiore a sei. In ogni caso, a
tutela della salute della donatrice devono essere previsti specifici
monitoraggi periodici.
I limiti relativi all'eta' dei donatori, al numero delle donazioni
degli ovociti e dei gameti maschili e al numero delle stimolazioni
ormonali cui puo' essere sottoposta la donatrice, nonche' al numero
delle nascite scaturenti dal medesimo donatore, sono oggetto di
verifica almeno triennale sulla base dei risultati dell'esperienza,
della ricerca e delle migliori pratiche della scienza medica seguite
anche in sede internazionale, avvalendosi, per la verifica dei limiti
al numero delle nascite scaturenti dal medesimo donatore, anche delle
competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai fini dei
successivi aggiornamenti del presente regolamento.
Il trattamento dei dati personali e' effettuato in conformita' ai
principi di finalita' del trattamento, di indispensabilita' e
necessita', di proporzionalita', pertinenza e non eccedenza dei dati
personali trattati e nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche sotto il profilo della
sicurezza del trattamento del dato.
2.2. I donatori di cellule riproduttive devono risultare
negativi ai test per l'HIV 1 e 2, l'HCV, l'HBV e la sifilide,
effettuati su un campione di siero o di plasma conformemente
all'allegato II, punto 1.1. I donatori di sperma devono inoltre
risultare negativi al test per la clamidia, effettuato su un campione
di urina mediante la tecnica per l'amplificazione degli acidi
nucleici (NAT).
2.3. L'esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui
donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari o
i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i
genitori dei medesimi siano originari di tali aree.
2.4. In determinate circostanze, sulla base delle valutazioni
del medico, possono risultare necessari ulteriori esami in base agli
antecedenti del donatore e alle caratteristiche dei tessuti o delle
cellule donati.
2.5. In caso di donatori autologhi, si applicano le norme di
cui all'allegato I, punto 2.1.1.
2.6. Ai fini dello screening genetico di geni autosomici
recessivi risultati prevalenti nel contesto etnico del donatore in
base a evidenze scientifiche internazionali, nonche' di una
valutazione del rischio di trasmissione di patologie ereditarie che
risultano presenti nella famiglia del donatore, sono effettuati una
visita di genetica medica con relazione scritta, il test per la
fibrosi cistica ed eventuali ulteriori esami, compreso l'esame del
cariotipo, ritenuti necessari sulla base della predetta visita,
previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del medesimo
donatore, nel rispetto della normativa vigente sul consenso informato
e delle disposizioni europee e nazionali in materia di trattamento
dei dati personali, che consentono il trattamento dei dati relativi
alla salute e di quelli genetici, in presenza di una delle condizioni
di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679
nonche' in conformita' alle misure di garanzia adottate ai sensi
dell'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Nel caso in cui, dopo aver effettuato la donazione, il donatore
venga a conoscenza di essere affetto o portatore di malattie
trasmissibili mediante fecondazione eterologa, di cui e' ragionevole
ipotizzare la presenza antecedente alla donazione, e' tenuto ad
informarne tempestivamente la struttura presso la quale ha effettuato
la donazione stessa.
2.7. Alla coppia che accede alle tecniche di procreazione
assistita di tipo eterologo vanno fornite informazioni dettagliate e
illustrati con chiarezza i rischi associati ad essa, nonche' le
misure adottate per attenuarli. In particolare, la coppia deve essere
informata in merito agli esami clinici cui e' stato sottoposto il
donatore, dei relativi test effettuati e del fatto che tali esami non
possono garantire, in modo incontrovertibile, l'assenza di patologie
per il nascituro. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di trattamento dei dati personali, e' salvaguardata la riservatezza
del donatore, specie mediante l'adozione di un sistema di
identificazione indiretta del medesimo.»;
c) all'allegato III, punto 3.:
1) al punto 3.1., dopo la parola «test» sono aggiunte le
seguenti: «di cui al punto 2»;
2) il punto 3.2. e' sostituito con il seguente:
«3.2. Nel caso delle donazioni del partner (casi diversi
dall'impiego diretto), i campioni di sangue vanno prelevati non oltre
novanta giorni prima del prelievo ovvero della raccolta dei gameti e
ripetuti ogni sei mesi durante il trattamento. Nel caso di
crioconservazione dei gameti e degli embrioni non e' necessaria la
ripetizione dei test.»;
3) dopo il punto 3.2., sono aggiunti i seguenti:
«3.3. Nel caso delle donazioni di persone diverse dal
partner, i campioni di sangue vanno prelevati al momento della
donazione.
Nel caso della donazione di gameti femminili, il momento della
donazione puo' essere considerato il primo giorno dell'inizio della
stimolazione e i campioni di sangue possono essere raccolti in questo
momento.
3.4. I gameti donati da persone diverse dal partner sono
messi in quarantena per almeno centottanta giorni e successivamente
occorre ripetere gli esami. Non si ricorre alla quarantena se il
campione di sangue prelevato al momento della donazione viene
sottoposto anche a test con tecnica di amplificazione nucleica (NAT)
per HIV, HBV, e HCV, ferma restando l'effettuazione dei test
seriologici al momento della donazione. La ripetizione degli esami
non e' richiesta neppure se il trattamento comprende una fase di
inattivazione convalidata per i virus interessati.
In ogni caso, i risultati dei test sui donatori devono essere
disponibili prima dell'utilizzo dei gameti.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma, della
Costituzione:
l'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
La direttiva n. 2012/39/UE della Commissione, del 26
novembre 2012, che modifica la direttiva n. 2006/17/CE per
quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative
agli esami effettuati su tessuti e cellule umani, con la
quale sono state apportate modifiche agli allegati II e III
della direttiva n. 2006/17/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 novembre 2012, n. L327.
- Si riporta il testo dell'art. 9, paragrafo 2, lettere
g), i) e j) del regolamento (UE) n. 2016/679, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, lettere
g), i) e j):
«Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati
personali). - (Omissis).
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno
dei seguenti casi:
(Omissis).
g) il trattamento e' necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere
proporzionato alla finalita' perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato;
(Omissis).
i) il trattamento e' necessario per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,
quali la protezione da gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri
elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e
dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le
liberta' dell'interessato, in particolare il segreto
professionale;
j) il trattamento e' necessario a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici in conformita'
dell'art. 89, paragrafo 1, sulla base del diritto
dell'Unione o nazionale, che e' proporzionato alla
finalita' perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, Supplemento ordinario.
La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45.
- Si riporta il testo all'art. 28, comma 1, lettera e)
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante
attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 2004/23/CE, del 31 marzo 2004, sulla
definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la
donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani»:
«Art. 28 (Requisiti tecnici e loro adeguamento al
progresso scientifico e tecnico). - 1. Con appositi decreti
del Ministero della salute sono recepite le disposizioni,
emanate a livello europeo, per l'adeguamento al progresso
tecnico e scientifico dei requisiti tecnici nelle materie
di seguito elencate:
(Omissis).
e) esami di laboratorio richiesti per i donatori;
(Omissis).».
Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16
(Attuazione delle direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE
riguardanti le prescrizioni tecniche per la donazione,
l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonche' le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2010, n. 40.
- Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 16, recante attuazione delle direttive n.
2006/17/CE e n. 2006/86/CE, che attuano la direttiva n.
2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di
tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le
prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di
reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni
tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani»:
«Art. 6 (Modifiche e integrazioni all'allegato III
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16). - 1.
All'allegato III, paragrafo 2, rubricato: «Donazione del
partner (casi diversi dall'impiego diretto)», le parole:
«Le cellule riproduttive lavorate o conservate e le cellule
riproduttive crioconservate che daranno origine ad embrioni
devono essere conformi ai seguenti criteri» sono sostituite
dalle seguenti: «Le cellule riproduttive lavorate e/o
conservate e le cellule riproduttive che daranno origine ad
embrioni crioconservati sono conformi ai seguenti
criteri.».
2. All'allegato III, paragrafo 3, rubricato:
«Prescrizioni generali da osservare per la determinazione
dei marcatori biologici», il punto 3.2 e' sostituito dal
seguente:
«3.2. I campioni di sangue vanno prelevati non
oltre novanta giorni prima del prelievo/raccolta dei gameti
e ripetuti ogni sei mesi durante il trattamento. Nel caso
di crioconservazione dei gameti e degli embrioni, non e'
necessaria la ripetizione dei test ogni sei mesi.»
«Art. 9 (Modifica degli allegati). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
allegati del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
sono modificati con regolamento di cui all'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
Note all'art. 1:
Per i riferimenti agli allegati II e III del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n.16, modificati dal presente
regolamento, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'art. 9, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 2016/679, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2-septies del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 2-septies (Misure di garanzia per il
trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla
salute). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9,
paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e
relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento
in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2
del medesimo articolo ed in conformita' alle misure di
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.
2. Il provvedimento che stabilisce le misure di
garanzia di cui al comma 1 e' adottato con cadenza almeno
biennale e tenendo conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle
migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la
protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di
trattamento dei dati personali;
b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel
settore oggetto delle misure;
c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati
personali nel territorio dell'Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a
consultazione pubblica per un periodo non inferiore a
sessanta giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2, del
regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare
relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a
traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito
sanitario;
c) modalita' per la comunicazione diretta
all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla
propria salute;
d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a
ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1,
avendo riguardo alle specifiche finalita' del trattamento e
possono individuare, in conformita' a quanto previsto al
comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il
trattamento di tali dati e' consentito. In particolare, le
misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi
comprese quelle tecniche di cifratura e di
pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le
specifiche modalita' per l'accesso selettivo ai dati e per
rendere le informazioni agli interessati, nonche' le
eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti
degli interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati
genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per
finalita' di prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di
cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito
il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il
parere del Consiglio superiore di sanita'. Limitatamente ai
dati genetici, le misure di garanzia possono individuare,
in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il
consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti
dell'interessato, a norma dell'art. 9, paragrafo 4, del
regolamento, o altre cautele specifiche.
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione
dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui
all'art. 32 del regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati
biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e
logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel
rispetto delle misure di garanzia di cui al presente
articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono
essere diffusi.».