IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive, della qualita' 
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2013, n. 6965 e  successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  104  del  6  maggio
2013, con il quale e' stato riconosciuto il Sannio  Consorzio  tutela
vini ed attribuito per un triennio  al  citato  Consorzio  di  tutela
l'incarico  a   svolgere   le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi  alla  DOCG  «Aglianico  del  Taburno»,  alle  DOC
«Falanghina  del  Sannio»  e  «Sannio»  ed  alla  IGT  «Benevento»  o
«Beneventano»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2016, n. 49590,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 163 del 14 luglio 2016, con il quale e' stato  confermato  per  un
ulteriore triennio l'incarico  al  Sannio  Consorzio  tutela  vini  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.
61 per la DOCG «Aglianico del Taburno», per le  DOC  «Falanghina  del
Sannio» e «Sannio» e per la IGT «Benevento» o «Beneventano»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che  lo  statuto  del  Sannio  Consorzio  tutela  vini,
approvato da questa  amministrazione,  deve  essere  sottoposto  alla
verifica  di  cui  all'art.  3,   comma   2,   del   citato   decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo  statuto  del  Sannio  Consorzio  tutela
vini, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del
2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che  il  Sannio  Consorzio  tutela  vini  puo'
adeguare il proprio statuto entro il  termine  indicato  all'art.  3,
comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Sannio Consorzio tutela  vini
richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di  cui
all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per  la
DOCG «Aglianico del Taburno», per le DOC «Falanghina  del  Sannio»  e
«Sannio» e per la IGT «Benevento» o «Beneventano»; 
  Considerato che il Sannio Consorzio tutela vini  ha  dimostrato  la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge  n.
238 del 2016  per  la  DOCG  «Aglianico  del  Taburno»,  per  le  DOC
«Falanghina del Sannio»  e  «Sannio»  e  per  la  IGT  «Benevento»  o
«Beneventano». Tale verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
attestazioni  rilasciate  con  la  nota  prot.  n.  7651/2019  del  9
settembre  2019  dall'organismo  di  controllo  Agroqualita'  S.p.a.,
autorizzato  a  svolgere  l'attivita'  di  controllo   sulle   citate
denominazioni; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Sannio Consorzio tutela vini a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Aglianico del  Taburno»,
«Falanghina del Sannio», «Sannio» e «Benevento» o «Beneventano»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 19 aprile 2013, n.  6965,  al  Sannio  Consorzio
tutela vini, con sede legale in Benevento, via Mario Vetrone  snc,  a
svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del  2016,  sulla
DOCG «Aglianico del Taburno», sulle DOC  «Falanghina  del  Sannio»  e
«Sannio» e sulla IGT «Benevento» o «Beneventano». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel presente decreto e nel decreto 19 aprile 2013, n.  6965,
puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in
caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016  e
dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 23 ottobre 2019 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Comacchio