L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  concernente
il Codice delle assicurazioni private, e le  successive  disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto in particolare  l'art.  335,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  il  quale  prevede  che  il
contributo   di   vigilanza   sull'attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione e' commisurato ad un importo non superiore al due per
mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte ed al netto di un'aliquota per oneri  di  gestione  calcolata
dall'IVASS mediante apposita elaborazione  dei  dati  risultanti  dai
bilanci dell'esercizio precedente; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini e, in  particolare,  l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto lo statuto dell'IVASS, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica del 12 dicembre 2012; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008  concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci  dell'esercizio
2018 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita
l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro  diretto  e'
stata mediamente pari al 4,12%; 
 
                              Dispone: 
 
  Ai  fini  della  determinazione   del   contributo   di   vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e  riassicurazione  di  cui  all'art.
335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  per
l'esercizio 2020 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre  dai
premi incassati e' fissata nella misura del 4,12% dei predetti premi. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino   dell'IVASS   e   reso
disponibile sul sito internet dell'IVASS. 
 
    Roma, 7 novembre 2019 
 
                                                  p. delegazione      
                                             del Direttorio integrato 
                                                      Cesari