IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n.  1083,  recante  «Norme  per  la
sicurezza   dell'impiego   del   gas   combustibile»   e   successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
luglio   2008,   n.   764,   che   stabilisce   procedure    relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo del 9  marzo  2016,  n.
426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la
direttiva 2009/142/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/34/UE  concernente  l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e
sistemi di protezione destinati  a  essere  utilizzati  in  atmosfera
potenzialmente esplosiva»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  106,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, «Regolamento recante la  semplificazione  della  disciplina  dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019,  n.
121, «Regolamento recante attuazione della delega di cui all'art.  7,
commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163,  per  l'adeguamento
della  normativa  regolamentare  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi  e
che abroga la direttiva 2009/142/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  termici
alimentati  da  combustibili  gassosi»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 1996; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  del  10  marzo  1998,
recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la  gestione
dell'emergenza nei luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.
81 del 7 aprile 1998; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  2007,
recante «Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed
elementi  costruttivi  di  opere  da  costruzione»,  pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta ufficiale della  Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  2007,  recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 87  alla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  61
del 12 marzo 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  16  aprile
2008, recante «Regola  tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza  delle  opere  e  dei  sistemi  di
distribuzione e di linee dirette del gas naturale  con  densita'  non
superiore  a  0,8»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  20  dicembre  2012,
recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per  gli  impianti  di
protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'
soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013; 
  Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni  di  sicurezza
antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati  a
combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui  al
richiamato decreto ministeriale 12 aprile 1996; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) n. 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, realizzazione  ed  esercizio  degli  impianti  per  la
produzione  di  calore  civili  extradomestici  di  portata   termica
complessiva maggiore di 35  kW  alimentati  da  combustibili  gassosi
della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non  maggiore  di  0,5  bar,
asserviti a: 
    a) climatizzazione di edifici e ambienti; 
    b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore; 
    c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni)  ed  altri
laboratori artigiani; 
    d) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 
    e) cottura di  alimenti  (cucine)  e  lavaggio  stoviglie,  anche
nell'ambito dell'ospitalita' professionale,  di  comunita'  e  ambiti
similari. 
  2. Il presente decreto non si applica a: 
    a) impianti realizzati specificatamente per  essere  inseriti  in
cicli di lavorazione industriale; 
    b) impianti di incenerimento; 
    c) impianti costituiti da stufe catalitiche; 
    d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A  ad  eccezione  di
quelli per il riscaldamento  realizzati  con  diffusori  radianti  ad
incandescenza. 
  3.  Piu'  apparecchi  alimentati  a  gas,  di  seguito   denominati
apparecchi,  installati  nello  stesso  locale,  ovvero   in   locali
direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte  di  un
unico impianto di portata  termica  pari  alla  somma  delle  portate
termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora  detta  somma
sia maggiore di 35 kW, indipendentemente  dal  valore  della  singola
portata termica di ciascun apparecchio, il  locale  che  li  contiene
ricade, ai fini delle misure di prevenzione  incendi,  nel  campo  di
applicazione  del  presente  decreto.  All'interno  di   una   unita'
immobiliare ad uso abitativo,  ai  fini  del  calcolo  della  portata
termica complessiva,  non  concorrono  gli  apparecchi  domestici  di
portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di
cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli
scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno  ed  i  lavabiancheria.  Gli
impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati  devono  essere
comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi
applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti. 
  4. Piu' apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico
impianto. 
  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impianti
di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti  si  applicano  le
specifiche disposizioni indicate nell'art. 5 e nell'allegato 1 di cui
all'art. 3.