IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al  22  ottobre  2019  nel  territorio
della Provincia di Alessandria; 
  Considerato,  che  i   summenzionati   eventi   hanno   determinato
esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla  rete  dei
servizi essenziali, alle opere di  difesa  idraulica,  nonche'  danni
alle attivita' agricole e produttive; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a  fronteggiare  l'emergenza  in  rassegna  per
consentire  il  soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione  e   gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b); 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Piemonte; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici  di  cui  in  premessa,  il  Presidente  della  Regione
Piemonte e' nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali, provinciali, comunali, delle unioni  montane,  comunali  e
delle amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato,  nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e
le societa' a capitale interamente pubblico  partecipate  dagli  enti
locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.  8,  entro   quaranta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre
che degli interventi urgenti  e  necessari  per  la  rimozione  delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della
funzionalita' dei servizi pubblici  e  delle  infrastrutture  nonche'
alle attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  del  materiale  vegetale,
alluvionale,  e  alle  misure  volte  a  garantire   la   continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con  la  relativa  durata,  il
comune, la localita', le coordinate geografiche, l'indicazione  delle
singole stime di costo, nonche' il CUP  ove  previsto  dalle  vigenti
disposizioni. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art. 8,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  ivi  comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,
comma  2  del  citato  decreto,  ed  e'  sottoposto  alla  preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto
avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare
al rendiconto complessivo del commissario delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7, il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.