IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175 e successive modificazioni, concernente  la  trasmissione  dei
dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria, ai  fini  della
loro  messa  a  disposizione  dell'Agenzia  delle  entrate   per   la
elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  2
agosto 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 187  dell'11  agosto  2016  e  successive  modificazioni,
attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto  legislativo  21  novembre
2014,  n.  175  e  successive  modificazioni,  il  quale  prevede  le
modalita' di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte  delle
strutture sanitarie autorizzate; 
  Visto  il  regio  decreto  legislativo  25  maggio  1946,  n.  422,
concernente l'autorizzazione all'Associazione nazionale  mutilati  ed
invalidi di guerra (ANMIG) a gestire  una  farmacia  interna  per  la
distribuzione di medicinali ai propri assistiti; 
  Visto quanto convenuto nei confronti tecnici con la ANMIG; 
  Considerata la necessita' di dover modificare il citato decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, al fine di
estendere anche alla farmacia interna alla ANMIG la trasmissione  dei
dati delle spese sanitarie a partire dal  1°  gennaio  2020,  con  le
medesime modalita' di cui al predetto decreto 2 agosto 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice per la protezione dei dati personali; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il parere dell'Autorita' garante per la protezione  dei  dati
personali di cui alla nota n. 38208 del 7 novembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e
delle  finanze  del  2  agosto  2016  e   successive   modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  187
dell'11 agosto 2016, attuativo  dell'art.  3,  comma  3  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
    b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008.