Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini e' stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare: l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; l'art. 3 rubricato «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016» e segnatamente: il comma 1, terzo periodo, il quale dispone che «le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche' la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»; il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che «le regioni, le province e i comuni interessati possono altresi' assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018»; il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che «ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati»; il comma 1, settimo periodo, il quale prevede che «l'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata con provvedimento del Commissario straordinario»; l'art. 50 e segnatamente: il comma 1, secondo periodo, secondo cui «al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore»; il comma 3-bis secondo cui «il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario; c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario»; il comma 7, secondo cui «con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili: a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di settantacinque ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' quaranta ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018; b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo' essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal commissario straordinario. 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»; il comma 7-bis, secondo cui «le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»; il comma 8, ultimo periodo, secondo cui «con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche»; l'art. 50, comma 2, il quale prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso la strutturale commissariale centrale; l'art. 50-bis, commi 1, 1-bis e 2, in base al quale: a) i comuni di cui agli allegati del medesimo decreto-legge possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate, i medesimi comuni possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, devono essere determinati profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere; l'art. 50-bis, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, in forza del quale: a) nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, i comuni di cui agli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere, contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere rinnovati anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies dello stesso articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unita' di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3; b) i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa devono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche; c) le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni - vice commissari, assicurando la possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa; l'art. 50-bis, commi 3-sexies, in forza del quale a) le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del medesimo art. 50-bis si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; b) nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi e' consentito alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, procedere alle assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, alle rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa; c) con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascuna provincia e' autorizzata ad assumere, nonche' assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e segnatamente l'art. 1, comma 739, che ha elevato fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le risorse di cui all'art. 3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 10 novembre 2016, recante la «Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 71 del 30 gennaio 2019, recante la «Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria: biennio 2019-2020; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 74 del 22 febbraio 2019, recante la «Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria: biennio 2019-2020; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato ufficio speciale per la ricostruzione post sisma» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016, recante «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 dicembre 2016, n. 284, e, in particolare, l'art. 1, comma 3; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017, n. 30; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 7 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 73 del 30 gennaio 2019 recante «Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la struttura commissariale centrale e presso gli uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7 lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» - Biennio 2019-2020; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e segnatamente l'art. 1, comma 7, secondo cui «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 43 rubricato «Responsabile per la trasparenza»; Visto l'avviso del 7 dicembre 2016, con cui e' stata indetta una procedura per la selezione di quaranta unita' di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attivita' di competenza della struttura commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza, inquadrate nelle categorie «A» e «B» come definite dal C.C.N.L. Presidenza del Consiglio oppure nelle aree seconda e terza come definite dal C.C.N.L. comparto Ministeri ovvero equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto, con profilo tecnico o con profilo amministrativo e/o contabile; Vista la determinazione n. 1 del 16 marzo 2017, con cui il Commissario straordinario del Governo, nell'approvare le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione all'esito della procedura di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilita' di cui all'avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto ad individuare le unita' di personale da assegnare alla struttura commissariale centrale, nonche' a ciascuno degli uffici speciali per la ricostruzione; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84; Visto l'art. 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 8 del 2017 con cui e' stato elevato a cento il numero del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegnato alla struttura commissariale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini e' stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, e in particolare l'art. 1, comma 990, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018; Richiamata l'ordinanza del commissario straordinario del 4 maggio 2017, n. 22 recante: «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», con la quale e' stato disposto: di ripartire cento unita' di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata: trenta unita' di personale alla struttura commissariale centrale, otto unita' di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, undici unita' di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, quaranta unita' di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, undici unita' di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria; di ripartire le ottanta unita' di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata: dieci unita' di personale alla struttura commissariale centrale, quattro unita' di personale all' ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, undici unita' di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, quarantaquattro unita' di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, undici unita' di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria; di rinviare ad apposito provvedimento del Commissario straordinario la distribuzione delle quarantacinque unita' di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione le seguenti percentuali: il 6% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, il 62% all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria; di ripartire le risorse per le ulteriori unita' di personale con profilo tecnico-ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1 del citato art. 3 come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: per il 10% alla Regione Abruzzo, per il 14% alla Regione Lazio, per il 62% alla Regione Marche, per il 14% alla Regione Umbria; per gli enti parco nazionale, il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, di provvedere a comunicare al Commissario straordinario il numero dell'unita' di personale da assumere per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale, fermo il limite delle quindici unita' complessive previsto dall' ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016; di ripartire il personale di cui all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 tra le province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici, le unita' di personale, previste dall'art. 50-bis, comma 3-sexies del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra le province interessate dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di seguito indicata: otto unita' per le province della Regione Abruzzo; dieci unita' per le province della Regione Lazio; quarantadue unita' per le province della Regione Marche, dieci unita' per le province della Regione Umbria; di ripartire il personale di cui all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 tra i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici, ferme le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente art. 3, con riguardo al personale assegnato alle province, le ulteriori unita' di personale previste dall'art. 50-bis, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:per il 10% alla Regione Abruzzo, per il 14% alla Regione Lazio, per il 62% alla Regione Marche, per il 14% alla Regione Umbria; di procedere alla copertura finanziaria della spesa come segue: ferme le previsioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonche' a quelli derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge, secondo le modalita' e nei limiti di spesa ivi indicati; agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferite nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge; agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza (ulteriori unita' di personale con profilo tecnico-ingegneristico), si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell' art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018; agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente ordinanza, si provvede in applicazione alle previsioni contenute nell'art. 50-bis commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 1.450.000,00 e con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 950.000,00; b) con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 2.900.000,00 per l'anno 2018; agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 13.050.000,00 (tredicimilionicinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 de/ 2016, nel limite di euro 8.550.000,00 (ottomilionicinquecentocinquantamila/00); b) con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 26.100.000,00 (ventiseimilionicentomila/00), per l'anno 2018; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 29 maggio 2017, n. 26 recante: «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: "Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016'"» , in particolare l'art. 1 con il quale si ripartiscono le risorse previste dall'art. 3,comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016,con le seguenti percentuali: a) per il 10% alla Regione Abruzzo; b) per il 14% alla Regione Lazio; c) per il 62% alla Regione Marche; d) per il 14% alla Regione Umbria; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 28 marzo 2018, n. 50 recante «Modalita' di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonche' di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (art. 50, comma 8; art. 50, comma 7 -bis; art. 3,comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)»,con la quale e' stato disposto con l'allegato A) sulle modalita' di liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale pubblico della struttura commissariale per l'anno 2018; Ritenuto necessario a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedere all'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo dell'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' provvedere alla ripartizione percentuale delle risorse previste dal comma 1-ter dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016; Tenuto conto che nell'assegnazione delle risorse occorre rispettare i limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018, giusta legge n. 145 del 30 dicembre 2018 con la quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2020; Considerato che per il rispetto dei suddetti limiti di spesa, deve essere confermato quanto disposto con l'ordinanza del 14 maggio 2017, n. 22, in merito alla ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; Sentiti i presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 17 aprile 2019; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ripartizione e assegnazione del personale Per la ripartizione e assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applica quanto dispone l'ordinanza del 4 maggio 2017, n. 22 articoli 1, 2, 3, 4, e 5.