Il commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2016, n. 244,
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dal
sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare: 
    l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario  straordinario,
per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo,  il  potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento  europeo,  sentiti  i  Presidenti  delle
regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di  cui
all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    l'art. 3 rubricato «Uffici speciali  per  la  ricostruzione  post
sisma 2016» e segnatamente: 
      il comma 1, terzo periodo, il quale  dispone  che  «le  regioni
disciplinano  l'articolazione  territoriale  di  tali   uffici,   per
assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche'  la  dotazione
del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o  distacchi
da  parte  delle  stesse  o  di  altre  regioni,  province  e  comuni
interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»; 
      il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che  «le  regioni,
le  province  e  i  comuni  interessati  possono  altresi'   assumere
personale,   strettamente   necessario   ad   assicurare   la   piena
funzionalita' degli uffici speciali per la ricostruzione,  con  forme
contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di  contenimento  della
spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti  di
spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di  euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018»; 
      il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che «ferme restando
le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,
comma 3, possono essere  destinate  ulteriori  risorse,  fino  ad  un
massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017  e  2018,
per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle  province,
dai comuni ovvero da  altre  pubbliche  amministrazioni  regionali  o
locali interessate, per  assicurare  la  funzionalita'  degli  uffici
speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte  delle
regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo  personale,
con contratti a tempo determinato della durata massima di  due  anni,
con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico  a  supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario,  delle  regioni,  delle
province e dei comuni interessati»; 
      il  comma  1,   settimo   periodo,   il   quale   prevede   che
«l'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto  e  dal
sesto periodo del presente comma e' effettuata con provvedimento  del
Commissario straordinario»; 
    l'art. 50 e segnatamente: 
      il comma 1, secondo periodo, secondo cui  «al  personale  della
struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio
corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento
economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente
inferiore»; 
      il  comma  3-bis  secondo   cui   «il   trattamento   economico
fondamentale ed accessorio del  personale  pubblico  della  struttura
commissariale, collocato, ai sensi  dell'art.  17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o
altro  analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  e'
anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo
le seguenti modalita': 
        a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le
agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita' provvedono, con oneri a proprio carico  esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
        b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di  cui
alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e  l'indennita'
di  amministrazione  sono  a   carico   esclusivo   del   Commissario
straordinario; 
        c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con  oneri
a carico esclusivo del Commissario straordinario»; 
      il comma 7, secondo cui  «con  uno  o  piu'  provvedimenti  del
Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, nei
limiti delle risorse disponibili: 
        a)   al   personale   non   dirigenziale   delle    pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente  impegnato
nelle attivita' di  cui  all'art.  1,  puo'  essere  riconosciuta  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite  massimo  di  settantacinque  ore  mensili  effettivamente
svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,  dal  1°  ottobre
2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' quaranta ore mensili, oltre a
quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti,  dal  1°  gennaio
2017 e fino al 31 dicembre 2018; 
        b) al personale dirigenziale ed ai titolari di  incarichi  di
posizione organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al
comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle  attivita'  di  cui
all'art. 1, puo' essere attribuito un incremento  del  30  per  cento
della retribuzione  mensile  di  posizione  prevista  dai  rispettivi
ordinamenti, commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  dal  1°
ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino  al  31
dicembre 2018,  del  20  per  cento  della  retribuzione  mensile  di
posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale  dirigenziale,
all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
        c) al personale di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente
comma puo' essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento  del
trattamento accessorio, tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su
specifici  progetti  legati  all'emergenza  e   alla   ricostruzione,
determinati semestralmente dal commissario straordinario.  7-bis.  Le
disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b)  e  c),  si  applicano
anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali  di
cui all'art. 3»; 
      il comma 7-bis, secondo cui «le disposizioni di cui al comma 7,
lettere a), b) e  c),  si  applicano  anche  ai  dipendenti  pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»; 
      il comma 8,  ultimo  periodo,  secondo  cui  «con  uno  o  piu'
provvedimenti  del  Commissario  straordinario,  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso  e  di  eventuale  anticipazione  alle  amministrazioni   di
appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater,
delle necessarie risorse economiche»; 
    l'art.  50,  comma  2,  il  quale  prevede  che,   con   appositi
provvedimenti emessi ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  del  medesimo
decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad
operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione e  presso  la
strutturale commissariale centrale; 
    l'art. 50-bis, commi 1, 1-bis e 2, in base al quale: a) i  comuni
di cui agli allegati del medesimo decreto-legge possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato,  in  deroga  ai  vincoli  di
contenimento della spesa di personale di cui all'art.  9,  comma  28,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per
l'anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29  milioni
di  euro  per  l'anno  2018,  ulteriori  unita'  di   personale   con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile,  fino  a
complessive settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b)
nei limiti delle risorse finanziarie previste dal  comma  1  e  delle
unita'  di  personale  assegnate,  i  medesimi  comuni  possono,  con
efficacia limitata agli anni 2017  e  2018,  incrementare  la  durata
della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo  parziale
gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo,
in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di  cui
all'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296; c) con provvedimento del Commissario straordinario,  sentito  il
Capo del Dipartimento della protezione civile e previa  deliberazione
della  cabina  di  coordinamento   della   ricostruzione,   istituita
dall'art. 1, comma 5, devono essere determinati profili professionali
ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun comune  e'
autorizzato ad assumere; 
    l'art. 50-bis, commi 3-bis, 3-ter,  3-quater  e  3-quinquies,  in
forza del quale: a) nelle more dell'espletamento delle  procedure  di
reclutamento del personale da assumere  con  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato, i comuni di cui agli allegati al decreto-legge  n.
189 del 2016, limitatamente allo svolgimento  di  compiti  di  natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle  risorse  a  tal  fine  previste,  in  deroga  ai  vincoli   di
contenimento della spesa di personale di cui all'art.  9,  comma  28,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui  all'art.
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  possono
sottoscrivere,  contratti  di  lavoro  autonomo   di   collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  durata
non superiore al 31 dicembre  2017.  I  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa possono essere rinnovati anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies dello stesso articolo, per  una
sola volta e per una  durata  non  superiore  al  31  dicembre  2018,
limitatamente alle unita' di personale che non  sia  stato  possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 3; b) i  contratti  di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata  e  continuativa  devono
essere stipulati, previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento
della   sussistenza   di   un'adeguata   esperienza    professionale,
esclusivamente   con   esperti   di    particolare    e    comprovata
specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile
e con esperti iscritti agli ordini  e  collegi  professionali  ovvero
abilitati all'esercizio della professione relativamente a  competenze
di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche; c)
le  assegnazioni  delle  risorse  finanziarie,  necessarie   per   la
sottoscrizione  dei  contratti  previsti  dal   comma   3-bis,   sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti delle regioni  -  vice  commissari,  assicurando  la
possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa; 
    l'art.  50-bis,  commi  3-sexies,  in  forza  del  quale  a)   le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies  del
medesimo art. 50-bis si applicano  anche  alle  province  interessate
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016;  b)
nel limite del dieci per cento  delle  risorse  finanziarie  e  delle
unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati  commi
e'  consentito  alle  province  interessate  dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, procedere alle assunzioni
di nuovo  personale  a  tempo  determinato,  alle  rimodulazioni  dei
contratti di lavoro a  tempo  parziale  gia'  in  essere  secondo  le
modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la sottoscrizione  di
contratti  di  lavoro  autonomo  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa; c) con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,
sentito il Capo del Dipartimento della  Protezione  civile  e  previa
deliberazione della  cabina  di  coordinamento  della  ricostruzione,
istituita  dall'art.  1,  comma  5,  sono   determinati   i   profili
professionali ed il numero massimo  delle  unita'  di  personale  che
ciascuna provincia e' autorizzata ad assumere, nonche'  assegnate  le
risorse finanziarie per la sottoscrizione  dei  contratti  di  lavoro
autonomo di collaborazione coordinata  e  continuativa  previsti  dai
commi 3-bis e 3-ter; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e  segnatamente  l'art.  1,
comma 739, che ha elevato  fino  ad  un  massimo  di  complessivi  20
milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le risorse di  cui  all'art.
3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  2  del  10
novembre 2016, recante la «Approvazione degli schemi  di  convenzione
con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti  e  lo   sviluppo   d'impresa   S.p.a.   Invitalia   per
l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di  supporto
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate
a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  287
del 9 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  71  del  30
gennaio 2019, recante la «Approvazione dello  schema  di  convenzione
con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a.  Invitalia   per   l'individuazione   del
personale    da    adibire     alle     attivita'     di     supporto
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate
a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria: biennio 2019-2020; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  74  del  22
febbraio 2019, recante la «Approvazione dello schema  di  convenzione
con Fintecna per  l'individuazione  del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria:  biennio
2019-2020; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  1  del  10
novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione  per  l'istituzione
dell'ufficio comune denominato ufficio speciale per la  ricostruzione
post sisma» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  6  del  28
novembre  2016,  recante  «Linee  direttive  per  la  ripartizione  e
l'assegnazione del personale tecnico  e  amministrativo  da  assumere
nelle regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal  24
agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 5 dicembre 2016, n. 284, e, in particolare, l'art. 1,  comma
3; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27
gennaio 2017, recante la «Organizzazione della struttura centrale del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio 2017, n. 30; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 7  aprile
2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 4  del  17  novembre  2016,
all'ordinanza n. 8 del 14  dicembre  2016,  ordinanza  n.  9  del  14
dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  73  del  30
gennaio  2019   recante   «Compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario  del  personale  non   dirigenziale   delle   pubbliche
amministrazioni operante presso la struttura commissariale centrale e
presso gli uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e  per  gli
effetti dell'art.  50,  comma  7  lettera  a),  e  comma  7-bis,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» - Biennio 2019-2020; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e segnatamente  l'art.  1,  comma  7,
secondo  cui  «l'organo  di  indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
dirigenti di ruolo in servizio,  il  responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  «Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni» ed  in  particolare  l'art.  43  rubricato
«Responsabile per la trasparenza»; 
  Visto l'avviso del 7 dicembre 2016, con cui e'  stata  indetta  una
procedura  per  la  selezione  di  quaranta   unita'   di   personale
appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare per lo
svolgimento   delle   attivita'   di   competenza   della   struttura
commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto  dagli  ordinamenti  delle  rispettive  amministrazioni   di
appartenenza, inquadrate nelle categorie «A» e «B» come definite  dal
C.C.N.L. Presidenza del Consiglio oppure nelle aree seconda  e  terza
come definite dal C.C.N.L. comparto Ministeri ovvero  equivalenti  in
caso di appartenenza ad altro comparto, con  profilo  tecnico  o  con
profilo amministrativo e/o contabile; 
  Vista la determinazione  n.  1  del  16  marzo  2017,  con  cui  il
Commissario straordinario del Governo, nell'approvare le  graduatorie
elaborate dalla Commissione di valutazione all'esito della  procedura
di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilita' di
cui all'avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto  ad  individuare  le
unita'  di  personale  da  assegnare  alla  struttura   commissariale
centrale,  nonche'  a  ciascuno  degli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n.
84; 
  Visto l'art. 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge  n.  8  del
2017 con cui e' stato elevato a cento il numero del  personale  delle
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  assegnato   alla   struttura
commissariale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018,  e  in
particolare  l'art.  1,  comma  990,  con  il   quale   la   gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del  decreto-legge  n.  189
del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016,  n.
229, e' stata prorogata fino al 31  dicembre  2020,  ivi  incluse  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti  di  spesa  annui
previsti per l'anno 2018; 
  Richiamata l'ordinanza del commissario straordinario del  4  maggio
2017, n. 22 recante: «Seconde linee direttive per la  ripartizione  e
l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di
tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile
destinato ad operare  presso  la  struttura  commissariale  centrale,
presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  regioni,
le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per  gli
effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189», con la quale e' stato disposto: 
    di ripartire cento unita' di personale di cui all'art. 50,  comma
3, lettera a) del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189  tra  la
struttura  commissariale  centrale  e  gli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione nella misura di  seguito  indicata:  trenta  unita'  di
personale alla  struttura  commissariale  centrale,  otto  unita'  di
personale all'ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dell'Abruzzo,
undici unita' di personale all'ufficio speciale per la  ricostruzione
del Lazio, quaranta unita' di personale all'ufficio speciale  per  la
ricostruzione delle Marche, undici unita'  di  personale  all'ufficio
speciale per la ricostruzione dell'Umbria; 
    di ripartire le ottanta unita' di personale di cui  all'art.  50,
comma 3, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra  la
struttura  commissariale  centrale  e  gli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione nella misura  di  seguito  indicata:  dieci  unita'  di
personale alla struttura commissariale centrale,  quattro  unita'  di
personale all' ufficio speciale per  la  ricostruzione  dell'Abruzzo,
undici unita' di personale all'ufficio speciale per la  ricostruzione
del Lazio, quarantaquattro unita' di personale  all'ufficio  speciale
per  la  ricostruzione  delle  Marche,  undici  unita'  di  personale
all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria; 
    di   rinviare   ad   apposito   provvedimento   del   Commissario
straordinario  la  distribuzione  delle  quarantacinque   unita'   di
personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera c)  del  decreto-legge
17 ottobre  2016,  n.  189,  osservando  con  riguardo  al  personale
destinato ad operare presso gli uffici speciali per la  ricostruzione
le  seguenti  percentuali:  il  6%  all'ufficio   speciale   per   la
ricostruzione  dell'Abruzzo,  il  16%  all'ufficio  speciale  per  la
ricostruzione  del  Lazio,  il  62%  all'ufficio  speciale   per   la
ricostruzione delle  Marche,  il  16%  all'ufficio  speciale  per  la
ricostruzione dell'Umbria; 
    di ripartire le risorse per le ulteriori unita' di personale  con
profilo tecnico-ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1
del citato art. 3 come segue fra le regioni interessate dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: per il  10%  alla
Regione Abruzzo, per il 14% alla  Regione  Lazio,  per  il  62%  alla
Regione Marche, per il 14% alla Regione Umbria; 
    per gli enti parco nazionale, il cui territorio e'  compreso,  in
tutto o in parte,  nei  comuni  di  cui  agli  allegati  al  medesimo
decreto-legge  n.  189  del  2016,  di  provvedere  a  comunicare  al
Commissario straordinario  il  numero  dell'unita'  di  personale  da
assumere  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  3,  comma   1,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, con  la  specificazione  del  relativo
profilo  professionale,  fermo  il  limite  delle   quindici   unita'
complessive previsto dall' ultimo periodo del primo comma dell'art. 3
del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    di  ripartire  il  personale   di   cui   all'art.   50-bis   del
decreto-legge n. 189 del 2016 tra le province delle Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici,  le  unita'
di  personale,  previste  dall'art.  50-bis,   comma   3-sexies   del
decreto-legge  n.  189  del  2016,  come   modificato   dall'articolo
dall'art. 18, comma 5, del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
vengono suddivise tra le province interessate  dagli  eventi  sismici
delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  nella  misura  di
seguito indicata: otto unita' per le province della Regione  Abruzzo;
dieci unita' per le province della Regione Lazio; quarantadue  unita'
per le province della Regione Marche, dieci unita'  per  le  province
della Regione Umbria; 
    di  ripartire  il  personale   di   cui   all'art.   50-bis   del
decreto-legge n. 189 del 2016 tra i  comuni  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi  sismici,  ferme  le
previsioni  di  cui  all'ordinanza  commissariale  n.  6  del   2016,
relativamente alla ripartizione del personale di cui all'art.  4  del
decreto-legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente art.  3,
con riguardo al  personale  assegnato  alle  province,  le  ulteriori
unita'  di  personale  previste  dall'art.  50-bis,   comma   1   del
decreto-legge  n.  189  del  2016,  come   modificato   dall'articolo
dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,  come
segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016:per il 10% alla Regione Abruzzo,  per  il
14% alla Regione Lazio, per il 62% alla Regione Marche,  per  il  14%
alla Regione Umbria; 
    di procedere alla copertura finanziaria della spesa come segue: 
      ferme le previsioni di cui ai commi 3-bis,  3-ter,  3-quater  e
3-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge  n.  189  del  2016,  agli
oneri relativi al  personale  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  settembre  2016,  nonche'  a  quelli
derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della  presente  ordinanza,  si
provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189
del 2016, con le risorse previste dall'art. 50, comma 8, del medesimo
decreto-legge, secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  di  spesa  ivi
indicati; 
      agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1 e  2,
dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si  provvede,
in applicazione delle previsioni  contenute  nell'art.  3,  comma  1,
quinto periodo, del decreto-legge n. 189  del  2016,  nel  limite  di
spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018,
con le risorse previste dall'art. 52 del  decreto-legge  n.  189  del
2016 e trasferite nella contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del medesimo decreto-legge; 
      agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente
ordinanza   (ulteriori    unita'    di    personale    con    profilo
tecnico-ingegneristico),   si   provvede,   in   applicazione   delle
previsioni contenute nell'  art.  3,  comma  1,  sesto  periodo,  del
decreto-legge n. 189  del  2016  con  le  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del  medesimo
decreto-legge, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni  di  euro
per gli anni 2017 e 2018; 
      agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente
ordinanza, si provvede  in  applicazione  alle  previsioni  contenute
nell'art. 50-bis commi 1 e 3-sexies, del  decreto-legge  n.  189  del
2016: 
        a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52  del
decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 1.450.000,00 e  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto-legge n.  189  del  2016,  nel  limite  di  euro
950.000,00; 
        b) con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di
cui all'art. 4, comma 3, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  nel
limite di euro 2.900.000,00 per l'anno 2018; 
      agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente
ordinanza, si provvede, in applicazione  delle  previsioni  contenute
nell'art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge  n.  189  del
2016: 
        a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52  del
decreto-legge n. 189 del  2016,  nel  limite  di  euro  13.050.000,00
(tredicimilionicinquantamila/00) e con le risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n.   189   de/   2016,    nel    limite    di    euro    8.550.000,00
(ottomilionicinquecentocinquantamila/00); 
        b) con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di
cui all'art. 4, comma 3, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  nel
limite  di  euro  26.100.000,00  (ventiseimilionicentomila/00),   per
l'anno 2018; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 29 maggio 2017,
n. 26 recante: «Linee direttive per la ripartizione e  l'assegnazione
delle risorse per la costituzione ed il  funzionamento  degli  uffici
speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1  del  10
novembre 2016, recante: "Schema tipo di convenzione per l'istituzione
dell'ufficio comune denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione
post sisma 2016'"»  ,  in  particolare  l'art.  1  con  il  quale  si
ripartiscono  le  risorse  previste  dall'art.  3,comma  1-ter,   del
decreto-legge n. 189 del 2016,con le seguenti percentuali: 
    a) per il 10% alla Regione Abruzzo; 
    b) per il 14% alla Regione Lazio; 
    c) per il 62% alla Regione Marche; 
    d) per il 14% alla Regione Umbria; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 28 marzo  2018,
n. 50 recante «Modalita' di anticipazione e rimborso del  trattamento
economico del personale della struttura, nonche'  di  destinazione  e
ripartizione delle risorse assegnate agli USR (art. 50, comma 8; art.
50, comma 7 -bis; art. 3,comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)»,con
la quale e' stato disposto  con  l'allegato  A)  sulle  modalita'  di
liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse economiche  alle
amministrazioni  di  appartenenza  del   personale   pubblico   della
struttura commissariale per l'anno 2018; 
  Ritenuto necessario a seguito della proroga  fino  al  31  dicembre
2020 della gestione straordinaria di cui all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge n. 189  del  2016,  provvedere  all'assegnazione  delle
risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo dell'art.
3 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' provvedere  alla
ripartizione percentuale  delle  risorse  previste  dal  comma  1-ter
dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Tenuto conto che nell'assegnazione delle risorse occorre rispettare
i limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018, giusta legge n. 145
del 30 dicembre 2018 con la quale la gestione  straordinaria  di  cui
all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016,  convertito
con modificazioni in  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  e'  stata
prorogata fino al 31 dicembre 2020; 
  Considerato che per il rispetto dei suddetti limiti di spesa,  deve
essere confermato quanto disposto con l'ordinanza del 14 maggio 2017,
n. 22, in merito alla ripartizione e l'assegnazione del personale con
professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di
tipo  amministrativo-contabile  destinato  ad   operare   presso   la
Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali  per  la
ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni  e  gli  enti
parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli  3,  50  e
50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
  Sentiti i presidenti delle regioni - vicecommissari nella  riunione
della cabina di coordinamento del 17 aprile 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Ripartizione e assegnazione del personale 
 
  Per   la   ripartizione   e   assegnazione   del   personale    con
professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di
tipo  amministrativo-contabile  destinato  ad   operare   presso   la
Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali  per  la
ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni  e  gli  enti
parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli  3,  50  e
50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si  applica  quanto
dispone l'ordinanza del 4 maggio 2017, n. 22 articoli 1, 2, 3,  4,  e
5.