Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in  particolare
l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che
subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per
la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa
economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del
9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, comma 1, e che al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e
ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 (comma 2); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare: 
    l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il  Commissario
straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui  al  titolo  II
capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 4-ter, che ha introdotto  la  possibilita'  di  mettere  a
disposizione dei soggetti di cui all'art. 6,  comma  2,  lettera  c),
aree attrezzate per  finalita'  turistiche  per  il  collocamento  di
roulotte, camper o altre unita' abitative  immediatamente  amovibili,
nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione  degli
immobili originari; 
  Preso atto che il citato art. 4-ter del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, intende promuovere la realizzazione di aree  attrezzate
per la sosta temporanea ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi
autonomi di pernottamento, nei comuni delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016, favorendo il ritorno in detti  territori  di
quanti hanno avuto le abitazioni danneggiate dagli eventi sismici; 
  Preso  atto  delle  valutazioni  emerse  e   sentite   le   regioni
intervenute durante la cabina di coordinamento del 23 maggio 2019; 
  Viste le comunicazioni trasmesse dagli  Uffici  speciali  regionali
con note CGRTS 8576 del 13 maggio 2019 (Abruzzo), CGRTS 8721  del  14
maggio 2019 (Lazio), CGRTS 9188 del 22 maggio 2019 (Marche)  e  CGRTS
8305 del 13 maggio 2019 (Umbria); 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto  di  dover  disporre  l'immediata   pubblicazione   e   la
provvisoria efficacia  della  presente  ordinanza  nelle  more  della
trasmissione alla Corte dei conti per il visto  di  legittimita',  ai
sensi delle disposizioni suindicate, al fine  di  consentire  l'avvio
delle procedure da parte degli Uffici speciali per  la  ricostruzione
delle quattro regioni interessate; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   La   presente   ordinanza   disciplina   le   procedure    per
l'individuazione  di  aree  attrezzate   per   finalita'   turistiche
attraverso  il  collocamento  di  roulotte,  camper  o  altre  unita'
abitative immediatamente amovibili, nei comuni di cui  agli  allegati
1, 2 e 2-bis dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016,  da
destinare anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2,  lettera  c),
nonche' le modalita' per il riparto delle somme  destinate  ai  sensi
dell'art. 4-ter del medesimo decreto-legge n. 189/2016. 
  2.  Le  procedure  di  cui  al  comma  1  potranno  essere   svolte
esclusivamente nelle  more  del  completamento  degli  interventi  di
ricostruzione  sugli  immobili  originari,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 189/2016.