Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in  particolare
l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che
subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per
la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa
economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del
9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e
ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 (comma 2); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal  decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, e in particolare: 
    l'art. 2,  comma  1  lettera  1-bis)  il  quale  prevede  che  il
Commissario straordinario promuove l'immediata  effettuazione  di  un
piano finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell'art.  1
della microzonazione sismica di  III  livello,  come  definita  negli
"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati  il  13
novembre  2008  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di
contributi a cio' finalizzati ai  comuni  interessati,  con  oneri  a
carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni,  e  definendo
le relative modalita' e procedure  di  attuazione  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
indirizzi e criteri, nonche'  secondo  gli  standard  definiti  dalla
Commissione  tecnica  istituita  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   7,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907  del
13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281  del  1°
dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da  parte  dei  Comuni,
mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  entro  i  limiti  ivi
previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione  in
materia di prevenzione sismica,  previa  valutazione  dei  titoli  ed
apprezzamento   della   sussistenza   di    un'adeguata    esperienza
professionale nell'elaborazione di studi di  microzonazione  sismica,
purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34  ovvero,  in
mancanza, purche' attestino, nei modi  e  nelle  forme  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il
possesso dei requisiti per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come
individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze  adottate  ai  sensi
del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione  al  medesimo
elenco;   3)   supporto   e   coordinamento   scientifico   ai   fini
dell'omogeneita' nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri
nonche' degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la
microzonazione  sismica  (CentroMS)  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche,  sulla  base  di  apposita  convenzione  stipulata  con  il
Commissario straordinario,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'  e
l'omogeneita' degli studi; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dello
stesso articolo, provvede anche a mezzo di  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Vista l'ordinanza n. 24 del  12  maggio  2017,  avente  ad  oggetto
«Assegnazione dei  finanziamenti  per  gli  studi  di  microzonazione
sismica di III livello ai comuni  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga  di  termini  di
cui all'ordinanza n. 13 del 89  gennaio  2017»  in  attuazione  della
quale e' stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello
3 per i comuni del cratere del centro Italia interessati; 
  Visto l'art. 5 dell'ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018 con cui sono
stati aggiornati i «Criteri generali  per  l'utilizzo  dei  risultati
degli  studi  di  microzonazione  sismica  di  livello   3   per   la
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a  far  data
dal 24 agosto 2016»; 
  Atteso che i piani di microzonazione  sismica  di  livello  3  sono
stati conclusi e validati da parte del Centro per  la  microzonazione
sismica del Consiglio nazionale delle ricerche (Centro  MS)  che,  ai
sensi e per gli effetti del  sopracitato  art.  2,  comma  1  lettera
l-bis), ai fini dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi  e
dei criteri nonche' degli standard qualitativi delle indagini, ne  ha
curato il supporto ed il  coordinamento  scientifico,  in  attuazione
della convenzione con il Commissario straordinario sottoscritta dalle
Parti il 17 maggio 2017; 
  Dato atto che dagli studi di microzonazione sismica  di  livello  1
sono emerse faglie attive e capaci,  cui  sono  correlabili  zone  di
attenzione  nelle  carte  delle  microzone  omogenee  in  prospettiva
sismica (MOPS); 
  Dato atto che le «Linee guida per la  gestione  del  territorio  in
aree interessate da faglie attive e  capaci  (2015,  versione  1.0)»,
redatte dalla Commissione  tecnica  per  la  microzonazione  sismica,
nominata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
aprile 2011, ed approvate dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
provincie autonome nella seduta del 7 maggio 2015 (di seguito: «Linee
guida per la gestione del territorio in aree  interessate  da  faglie
attive  e  capaci  (2015)»  o  Linee   guida   FAC),   prevedono   la
perimetrazione  di  una  zona  di  attenzione  per  instabilita'   da
fagliazione superficiale (ZAFAC ), delle dimensioni di  400  metri  a
cavallo della traccia del piano di rottura  principale  della  faglia
attiva e capace, a meno di chiare e documentate  evidenze  geologiche
che giustifichino dimensione inferiori; 
  Dato atto che la perimetrazione di queste zone, secondo  le  citate
Linee guida FAC, rimanda  obbligatoriamente  ad  approfondimenti  con
l'acquisizione di elementi informativi specifici,  nell'ambito  degli
studi di livello 3 di microzonazione sismica; 
  Dato atto che per le suddette ZAFAC sono disciplinati gli  usi  del
suolo e le  previsioni  di  trasformazione,  secondo  le  indicazioni
specifiche contenute nelle Linee guida FAC; 
  Rilevato che gli studi di approfondimento previsti per le  zone  di
faglie attive e capaci consentono di ridurre la geometria delle ZAFAC
, giungendo alla definizione delle Zone di suscettivita' (ZSFAC  )  e
delle Zone di rispetto (ZAFAC ), meno ampie delle ZAFAC e rispondenti
agli specifici livelli di pericolosita' connessa con eventi sismici; 
  Rilevato che, nell'ambito dei comuni del cratere sismico del centro
Italia, alcune faglie attive  e  capaci  interessano  direttamente  i
nuclei urbani danneggiati dal sisma ed oggetto  di  ricostruzione,  e
pertanto e' necessario avviare gli studi di approfondimento  previsti
nelle citate Linee guida FAC; 
  Ritenuta pertanto prioritaria la necessita' di  procedere  con  gli
approfondimenti scientifici in tali zone, ai  fini  dell'integrazione
degli  esiti  degli  studi  di  microzonazione  negli  strumenti   di
programmazione e pianificazione urbanistica dei comuni in questione e
per  procedere  ad  una  piu'  completa  definizione   dei   relativi
interventi di ricostruzione; 
  Sentite  le  regioni  interessate  nella  cabina  di  coordinamento
tenutasi in data 10 luglio 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Approfondimento delle Faglie attive e capaci (FAC) 
 
  1. Le disposizioni della presente ordinanza, in continuita' con gli
studi di microzonazione sismica di livello 3, di cui  sono  dotati  i
comuni in esecuzione dell'ordinanza n. 24  del  12  maggio  2017,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 1 del  decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, e di quanto previsto nelle «Linee  guida  per  la
gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci
(2015)»
(http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/Linee_Guida_Fag
lie_Attive_Capaci_2016.pdf/bb7dcd4e-0c48-4386-bd8f-39cb0e38913c) sono
finalizzate a dotare degli studi di approfondimento su Faglie  attive
e capaci i comuni di cui all'allegato tecnico. 
  2. I comuni di cui all'allegato  tecnico  sono  quelli  in  cui  si
rendono necessari - in  considerazione  degli  obblighi  d'uso  e  di
mantenimento  delle  relative  distanze  che  le  ZAFAC  impongono  -
approfondimenti sulle Faglie attive e capaci,  in  quanto  le  stesse
interessano direttamente i nuclei urbani danneggiati ed insistono  su
aree oggetto di ricostruzione. 
  3. La predisposizione degli studi dovra'  avvenire  secondo  quanto
indicato nel documento «Linee guida per la gestione del territorio in
aree interessate da Faglie attive e capaci (2015)» di cui al comma 1,
della «Proposta per una migliore applicazione delle Linee guida  FAC"
e delle «Indicazioni per le indagini sulle faglie attive e capaci nel
livello  3  di  MS»  (cfr.  allegato  tecnico),  condivisi   con   il
Dipartimento della protezione civile. 
  4.  L'attivita'  verra'  svolta  avvalendosi  del  supporto  ed  il
coordinamento tecnico-scientifico del gruppo di lavoro  FAC  composto
da rappresentanti della struttura del Commissario straordinario e  da
rappresentanti nominati dal Dipartimento della protezione civile.